Concetti Chiave
- L'ANPAL è stata istituita per centralizzare i servizi per il lavoro, coordinando diverse funzioni come il collocamento dei disabili e la gestione della NASPI.
- Regioni e province autonome mantengono un ruolo significativo, gestendo attività per i disoccupati, anche attraverso agenzie private accreditate.
- Le agenzie per il lavoro devono iscriversi a un albo istituito presso il ministero del lavoro, soddisfacendo specifici requisiti.
- Per operare a livello nazionale, le agenzie private necessitano di un'autorizzazione ministeriale, inizialmente provvisoria e poi definitiva dopo due anni.
- Il principio del silenzio-assenso si applica se l'autorizzazione non viene negata entro 60 giorni dalla richiesta.
La centralizzazione dei servizi per il lavoro
Mediante l’istituzione dell’ANPAL, il legislatore si è proposto di attuare la ricentralizzazione dei servizi per il lavoro. All’ANPAL sono demandati diversi compiti:
- il coordinamento dei servizi per il lavoro;
- il collocamento dei disabili;
- la gestione della NASPI (indennità mensile di disoccupazione) e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati;
- la determinazione dell’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione;
- il monitoraggio della gestione delle politiche attive.
Le regioni e le province autonome continuano a svolgere un ruolo importante: ad esse sono demandate tutte le attività che hanno il compito di gestire tutte le attività volte a chiarire i servizi per il lavoro offerti ai soggetti disoccupati.
Presso il ministero del lavoro è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro, articolato in cinque sezioni, dedicate allo svolgimento di diverse attività di somministrazione. Per conseguire l’iscrizione all’albo occorre soddisfare una serie di requisiti (previsti dall’art. 5 d.lgs. 150/2015), come la disponibilità di uffici idonei e di adeguate competenze professionali, l’assenza di condanne penali degli amministratori e dei dirigenti delle agenzie.
Se le agenzie private che rispettano i requisiti richiesti vogliono operare a livello nazionale devono chiedere l’autorizzazione al ministero del lavoro, che inizialmente ha natura provvisoria: essa diviene definitiva dopo due anni, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta, vige il principio dell’acquiescenza (silenzio-assenso).