Concetti Chiave
- I diritti fondamentali sono definiti dalla Costituzione italiana come inviolabili e inalienabili, con un forte legame all'articolo 2 e successivi articoli come il 13, 16 e 23.
- Conflitti tra il diritto interno e internazionale sui diritti inalienabili vengono risolti dalla Corte, che può annullare disposizioni interne illegittime.
- I diritti fondamentali sono considerati immodificabili e non possono essere limitati arbitrariamente, protetti dalla riserva di legge assoluta.
- Questi diritti sono assoluti, inalienabili, indisponibili, imprescrittibili e irrinunciabili, garantendo una protezione integrale all'individuo.
- La Corte, attraverso sentenze come la 1146 del 1988, ha ribadito i limiti impliciti alla revisione costituzionale per proteggere questi diritti.
Caratteristiche dei diritti fondamentali
Per comprendere la rilevanza e l’importanza che i diritti inviolabili e inalienabili esercitano all’interno del nostro ordinamento è necessario tener conto dell’articolo 2 della nostra Costituzione. Esso offre una descrizione generale del principio di libertà, evocata nel dettaglio tramite successivi articoli della carta costituzionale, come ad esempio gli articoli 13, 16 e 23. Nel corso della storia giurisprudenziale italiana, i diritti inalienabili sono stati definiti tramite alcune riforme legislative, tra cui è fondamentale tener conto di quella attuata negli anni settanta, riguardante il diritto di famiglia e lo stato della donna.
Talvolta può accadere che persistano conflitti tra il diritto interno e quello internazionale in materia di diritti inalienabili.
I diritti inalienabili dell’uomo sono annoverati tra i principi fondamentali che ineriscono alla vita di ogni essere umano. L’inviolabilità dei diritti umani rileva delle conseguenze dal punto di vista giuridico. Molti giuristi hanno interpretato la suddetta inviolabilità sostenendo che i diritti fondamentali non potrebbero essere modificati, eliminando o riducendo una tutela che la Costituzione prevede, poiché la loro natura è «intoccabile». Tramite la sentenza 1146 del 1988, infatti, la Corte ha posto l’immodificabilità dei diritti fondamentali tra i limiti impliciti alla revisione costituzionale. Tali diritti, dunque, non possono essere modificati in maniera arbitraria, poiché essi non sono limitabili né da altri cittadini, né dall’amministrazione dello Stato stesso, il quale potrà circoscriverli solo ed esclusivamente nei casi e modi previsti dalla legge (riserva di legge assoluta).
I diritti fondamentali fanno parte di un patrimonio di cui l’essere umano non può in alcun caso spogliarsi: essi, infatti, sono assoluti (sono esperibili erga omnes), inalienabili, quindi non possono essere ceduti; indisponibili, dunque non utilizzabili da altri, e imprescrittibili (cioè irrinunciabili, in quanto la prolungata mancanza di esercizio di tali diritti da parte del singolo non ne determina la perdita: essi valgono e varranno sempre, a prescindere dall’esercizio che se ne fa), e, infine, irrinunciabili (in quanto non vi si può rinunciare). Il fatto che tali diritti sono definiti «inviolabili» ne richiama l’assoluta inderogabilità, anche in caso di revisione costituzionale.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo dell'articolo 2 della Costituzione italiana riguardo ai diritti fondamentali?
- Come viene gestito il conflitto tra diritto interno e internazionale sui diritti inalienabili?
- Quali sono le caratteristiche principali dei diritti fondamentali secondo la giurisprudenza italiana?
- Cosa stabilisce la sentenza 1146 del 1988 riguardo ai diritti fondamentali?
L'articolo 2 della Costituzione italiana offre una descrizione generale del principio di libertà e sottolinea l'importanza dei diritti inviolabili e inalienabili nel nostro ordinamento.
La Corte costituzionale valuta la natura del conflitto e, in caso di illegittimità, annulla la disposizione interna, evidenziando il crescente ruolo del diritto internazionale.
I diritti fondamentali sono assoluti, inalienabili, indisponibili, imprescrittibili e irrinunciabili, e non possono essere modificati arbitrariamente.
La sentenza 1146 del 1988 stabilisce che i diritti fondamentali sono immodificabili e costituiscono limiti impliciti alla revisione costituzionale.