Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il diritto all'oblio si confronta con la permanenza delle informazioni sui motori di ricerca, come Google, che non prevedono cancellazioni a lungo termine.
  • La Corte di giustizia dell'UE ha ordinato la cancellazione di dati non più idonei, a meno che non vi siano motivi legittimi come il ruolo pubblico dell'individuo.
  • I motori di ricerca devono rimuovere le indicizzazioni su richiesta, se i dati sono inadeguati, non pertinenti o eccessivi rispetto al tempo trascorso.
  • Esiste un registro presso la procura della Repubblica per conservare i precedenti penali, con norme che prevedono la cancellazione di alcuni dati dopo un periodo specifico.
  • La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la normativa che non estendeva la cancellazione a contravvenzioni punite con ammenda dopo 10 anni.

Bilanciamento fra lo sviluppo di internet e il diritto all’oblio

Negli anni recenti, la tutela giuridica offerta dal diritto all’oblio ha dovuto confrontarsi con lo sviluppo sempre più avveniristico di internet. I motori di ricerca più utilizzati al mondo, in particolare Google, preservano le informazioni contenute al loro interno senza prevederne la cancellazione a lungo termine. Questo, purtroppo, spesso fa sì che notizie relative a un remoto passato possano affiorare in un tempo così lontano dal loro verificarsi da non rappresentare più il soggetto cui sono riferite.

Proprio in tal senso, recentemente la Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa, imponendo ai motori di ricerca la cancellazione di informazioni ritenute non più idonee a rappresentare l’individuo cui sono riferite.
Al di là della difficoltà di definire con precisione il diritto all’oblio, gli interessi che esso tutela acquistano oggi sempre più rilievo nell’era di Internet. Si pensi, ad esempio, alla rapidità con la quale si è in grado di ripercorrere la «vita» di una persona attraverso l’utilizzo dei motori di ricerca. Per queste ragioni la Corte di giustizia dell’Ue ha imposto al motore di ricerca Google di cancellare, su richiesta dell’interessato, le indicizzazioni relative ai propri dati personali, a meno che non vi siano «ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica», e comunque quando i dati risultino «inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento e al tempo trascorso» (sentenza del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12).
Questo è lo schedario istituito presso la procura della Repubblica di ogni tribunale per raccogliere e conservare gli estratti dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, in modo che sia sempre possibile conoscere l’elenco dei precedenti penali di ognuno. Ebbene, le norme vigenti prevedono, trascorso un determinato periodo di tempo, la cancellazione delle iscrizioni di alcuni provvedimenti giudiziari. La Corte costituzionale (sent. 287/2010) ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa in questione nella parte in cui non estendeva la cancellazione ai provvedimenti di condanna per contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda, trascorsi 10 anni dall’esecuzione della pena.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo al diritto all'oblio?
  2. La Corte di giustizia dell'Ue ha imposto ai motori di ricerca, come Google, di cancellare le indicizzazioni relative ai dati personali su richiesta dell'interessato, a meno che non vi siano ragioni particolari, come il ruolo pubblico della persona, e quando i dati risultino inadeguati, non pertinenti o eccessivi.

  3. Quali sono le condizioni per la cancellazione delle informazioni dai motori di ricerca secondo la sentenza del 13 maggio 2014?
  4. Le informazioni devono essere cancellate se risultano inadeguate, non pertinenti o eccessive rispetto alle finalità del trattamento e al tempo trascorso, a meno che non vi siano ragioni particolari legate al ruolo pubblico della persona.

  5. Cosa ha stabilito la Corte costituzionale riguardo alla cancellazione dei provvedimenti giudiziari?
  6. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la normativa che non estendeva la cancellazione ai provvedimenti di condanna per contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, trascorsi 10 anni dall'esecuzione della pena.

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