Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Negli anni '90, i contributi elettorali furono aumentati tramite due leggi, con la l. 157/1999 che introdusse una formula di rimborso basata sul numero di elettori.
  • La legge l. 156/2002 modificò il calcolo dei rimborsi in euro, portando i rimborsi a oltre 200 milioni di euro per legislatura.
  • Dal 2006, i partiti continuarono a ricevere rimborsi anche in caso di scioglimento anticipato delle Camere, beneficiando di doppi rimborsi fino al 2010.
  • I controlli sui fondi pubblici incassati dai partiti erano deboli, con la Corte dei conti che verificava solo la conformità delle spese alla legge.
  • La Corte dei conti evidenziò la discrepanza tra spese dichiarate e rimborsi ricevuti, definendo il rimborso elettorale come un vero finanziamento.

Aumento dei contributi elettorali

Durante gli anni novanta del ventesimo secolo, l’aumento dei contributi elettorali fu perseguito attraverso due interventi legislativi realizzati nel giro di tre anni. Con la l. 157/1999 fu prevista una nuova formula per calcolare l’ammontare dei «rimborsi per le spese elettorali» (lire 4.000 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali), assicurando ai partiti, per ciascuna elezione, un rimborso di quasi 200 miliardi di lire.

Anche questa legge venne sottoposta a referendum nel 2000, senza però raggiungere il quorum. Con la l. 156/2002, a partire dalla quale i rimborsi si calcolavano in euro, la formula fu così modificata: si moltiplicava 1 euro per il numero degli elettori, ma l’importo risultante non corrispondeva alla somma complessivamente corrisposta per ogni elezione, bensì alla somma annualmente erogata per la durata della legislatura di ciascun organo (in pratica, una conversione 4.000 lire = 5 euro). I quattro rimborsi raddoppiarono, dunque, da 100 a oltre 200 milioni di euro. Va poi ricordato che, per effetto di una modifica successiva (l. 51/2006), non fu più prevista l’interruzione del versamento delle quote annuali in caso di scioglimento anticipato delle Camere: dopo lo scioglimento con tre anni di anticipo della XV legislatura, infatti, i partiti beneficiarono fino al 2010 di un doppio rimborso per la Camera e per il Senato.
A fronte delle sempre più ingenti somme di denaro pubblico incassate dai partiti, i controlli previsti dalle varie leggi sono sempre stati molto blandi. Il riscontro della regolarità dei rendiconti dei partiti, fino alla riforma del 2012, spettava a un collegio di revisori nominati dai presidenti delle Camere, mentre il controllo sui consuntivi delle spese elettorali dei partiti e sulle relative fonti di finanziamento è stato attribuito alla Corte dei conti, ma essa si limita a verificare la «conformità alla legge delle spese sostenute» e la «regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse» (art. 12 della l. 515/1993). Proprio la Corte dei conti, nei suoi referti, aveva sottolineato l’enorme differenza, in tutte le elezioni dal 1994 in avanti, fra spese dichiarate e rimborsi erogati.

Anche i giudici contabili non potevano non rilevare che quello che veniva «normativamente definito contributo per il rimborso delle spese elettorali» era in realtà «un vero e proprio finanziamento».

Domande da interrogazione

  1. Quali furono le principali modifiche legislative riguardanti i contributi elettorali negli anni novanta?
  2. Negli anni novanta, due leggi modificarono i contributi elettorali: la l. 157/1999 introdusse un rimborso basato sul numero di elettori, mentre la l. 156/2002 convertì i rimborsi in euro, aumentando significativamente l'importo annuale erogato.

  3. Come venivano controllati i rendiconti dei partiti prima della riforma del 2012?
  4. Prima della riforma del 2012, i rendiconti dei partiti erano verificati da un collegio di revisori nominati dai presidenti delle Camere, mentre la Corte dei conti controllava la conformità delle spese elettorali alla legge.

  5. Qual era la critica principale della Corte dei conti riguardo ai rimborsi elettorali?
  6. La Corte dei conti criticava la grande discrepanza tra le spese dichiarate dai partiti e i rimborsi erogati, sottolineando che i rimborsi erano in realtà un vero e proprio finanziamento.

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