Concetti Chiave
- I sistemi elettorali misti combinano i principi maggioritario e proporzionale per garantire una maggioranza certa nell'assemblea rappresentativa.
- In Italia, sono stati introdotti sistemi che utilizzano un premio in seggi per assicurare che chi ottiene più voti riceva la maggior parte dei seggi.
- La Corte costituzionale italiana ha limitato l'uso del premio di maggioranza per l'elezione del Parlamento, privilegiando la rappresentatività.
- La Costituzione italiana non specifica una formula elettorale, lasciando al legislatore la discrezionalità di adattare il sistema al contesto.
- Dal 1948, le leggi elettorali italiane hanno subito cambiamenti, sperimentando premi di maggioranza e formule proporzionali diverse.
Sistemi elettorali misti in Italia
I sistemi elettorali che cercano di conciliare principio maggioritario e principio proporzionale, nel tentativo di unire i vantaggi di entrambi evitandone gli svantaggi, vengono chiamati misti. Proprio in Italia sono state introdotte formule che, pur nell’ambito di un sistema a base proporzionale, garantiscono la «costruzione» elettorale di una maggioranza nell’assemblea rappresentativa: queste formule ricorrono all’attribuzione di un premio in seggi volto a far sì che chi prende nel complesso più voti ottiene comunque la maggior parte dei seggi da assegnare (55%, 60%, 65% del totale, a seconda dei casi). In altri termini, si vuole che il risultato maggioritario non sia affidato al caso, ma sia certo e assicurato per legge (sistemi majority-assuring). È appunto quanto la legislazione elettorale italiana più recente ha previsto ai diversi livelli di governo.
Corte costituzionale e rappresentatività
Tuttavia, dopo le sentt. 1/2014 e 35/2017, ciò non vale più per l’elezione del Parlamento. Lla Corte costituzionale ha affermato che la rappresentatività dell’assemblea non può essere sacrificata in misura eccessiva alla governabilità per effetto del meccanismo del premio.
In ambito parlamentare, nulla prevede la Costituzione in ordine alla formula elettorale da usare, lasciata – si è sempre ritenuto – alla discrezionalità del legislatore. Fu questa un’esplicita intenzione dei costituenti, i quali, pur nella grande maggioranza favorevoli a formule proporzionali, erano altresì convinti che non fosse opportuno cristallizzare un metodo specifico: il contesto avrebbe potuto cambiare e consigliare soluzioni differenti. Così è appunto successo: le leggi elettorali sono andate mutando nel tempo.
La prima legge elettorale dopo l’entrata in vigore della Costituzione (1948) fu basata su due diverse formule proporzionali (con scrutinio di lista alla Camera, con collegi uninominali al Senato). Poi fu introdotto, per la sola Camera, un premio di maggioranza a vantaggio della coalizione che avesse ottenuto la metà più uno dei voti (1953). Tale sistema, che peraltro non produsse effetti dato il mancato raggiungimento del quorum per l’assegnazione del premio, fu subito abbandonato con il ritorno alla precedente formula (elezioni dal 1958 al 1992).
Domande da interrogazione
- Cosa sono i sistemi elettorali misti?
- Qual è stata la posizione della Corte costituzionale italiana riguardo al premio di maggioranza?
- Come si è evoluta la legislazione elettorale italiana nel tempo?
I sistemi elettorali misti cercano di combinare i principi maggioritario e proporzionale per unire i vantaggi di entrambi, evitando gli svantaggi. In Italia, sono state introdotte formule che garantiscono la costruzione di una maggioranza nell'assemblea rappresentativa attraverso un premio in seggi.
La Corte costituzionale, con le sentenze 1/2014 e 35/2017, ha stabilito che la rappresentatività dell'assemblea non può essere sacrificata eccessivamente per la governabilità a causa del meccanismo del premio di maggioranza.
La legislazione elettorale italiana è cambiata nel tempo. Dopo la Costituzione del 1948, la prima legge elettorale utilizzava formule proporzionali diverse per Camera e Senato. Successivamente, fu introdotto un premio di maggioranza per la Camera nel 1953, ma fu abbandonato dopo il mancato raggiungimento del quorum, tornando alla formula precedente fino al 1992.