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Riduzione dei contributi da parte dello Stato a partiti e movimenti politici
I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui.
E' quanto stabilisce la LeIl 70% dei contributi sopra indicati, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica mentre il restante 30%, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, nella misura di 0,50 euro per ogni euro che i partiti e movimenti politici abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti (ai fini del calcolo del contributo sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite).gge 6 luglio 2012, n. 96 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2012, n. 158 (ripubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2012, n. 172).
LEGGE 6 luglio 2012, n.96.
Riduzione dei contributi da parte dello Stato a
partiti e movimenti politici.
I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro
91.000.000 annui.
E' quanto stabilisce la LeIl 70% dei contributi sopra indicati, pari a euro 63.700.000, è corrisposto
come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica
mentre il restante 30%, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, nella misura
di 0,50 euro per ogni euro che i partiti e movimenti politici abbiano ricevuto a titolo di quote
associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti (ai fini del calcolo del
contributo sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona
fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite).gge 6 luglio 2012, n.
96 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2012, n. 158 (ripubblicata in Gazzetta Ufficiale 25 luglio
2012, n. 172).
LEGGE 6 luglio 2012, n.96
Ripubblicazione del testo della legge 6 luglio 2012, n. 96 recante: «Norme in materia di riduzione
dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la
trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo
unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per
l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.», corredato delle relative note. (Legge
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2012). (12A08250)
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 6 luglio 2012, n. 96, corredato delle
relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Riduzione dei contributi pubblici per le spese
sostenute dai partiti e dai movimenti politici
1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro
91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, e' corrisposto come rimborso
delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attivita' politica. Il restante 30
per cento, pari a euro 27.300.000, e' erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2.
Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.
2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente: «5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al
comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000».
3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal
seguente: «Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e' ripartito su base regionale in
proporzione alla rispettiva popolazione».
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n.
157.