Concetti Chiave
- Il diritto barbarico altomedievale era principalmente consuetudinario, con la figura degli "operatori del diritto" simile ai giudici o notai odierni.
- La giustizia non richiedeva una conoscenza giuridica formale, ma una comprensione delle consuetudini locali; la giurisdizione era esercitata da figure come imperatori e conti.
- La pronuncia giudiziaria aveva un valore dichiarativo, certificando le regole consuetudinarie piuttosto che modificando rapporti giuridici.
- La giustizia non era autoritativa ma basata sull'affermazione di regole consuetudinarie da parte di chi aveva iurisdictio.
- Nella penisola italiana, il processo si basava su testimonianze o giuramenti, mentre i popoli germanici usavano ordalie o duelli per attestare la validità.
Il diritto barbarico e i suoi operatori
Nonostante fosse prevalentemente consuetudinario, il diritto barbarico dell’età altomedievale rispondeva comunque all’esigenza di certificare o attestare la volontà delle parti, obiettivo per il quale venne istituita la figura dei cosiddetti «operatori del diritto», l’equivalente degli attuali giudici o notai. La preeminenza del diritto consuetudinario rendeva l’ambito giuridico frammentario e incerto: in caso di incertezza si poteva ricorrere alla memoria dei più anziani del luogo (gli antiquiores loci) o alla testimonianza di testimoni ritenuti affidabili. Al giudice, dunque, non era richiesta la conoscenza di un particolare bagaglio giuridico, bensì delle consuetudini vigenti nel territorio in cui operava. Colui che giudicava doveva essere dotato di iurisdictio (giurisdizione) cioè autorizzato ad amministrare la giustizia. Tale potere era riconosciuto all’imperatore, al pontefice, ai re, ai vescovi, ai conti e ai feudatari, i quali lo esercitavano affiancati da scabini o adsessores.
La giustizia e la sua natura dichiarativa
A differenza di quanto accade oggi, la pronuncia giudiziaria (definita placitum o notitia) non aveva per i popoli barbarici un valore costitutivo ma solo dichiarativo: non modificava o estingueva un rapporto giuridico ma si limitava a certificare la validità di una regola consuetudinaria vigente, dalla quale scaturivano certe conseguenze per le parti in causa. La giustizia, esercitata da giudici non propriamente giuristi, non era concepita come un’attività autoritativa, bensì come l’affermazione di una serie di regole consuetudinarie che, se violate, dovevano essere ripristinate attraverso il loro riconoscimento giurisdizionale operato da un soggetto dotato di iurisdictio. Infine, mentre nella penisola italiana la validità del processo era fondata su elementi probatori quali la testimonianza o il giuramento, le popolazioni germaniche attestavano la validità dei processi servendosi di strumenti quali l’ordalia e il duello.