Concetti Chiave
- Gli atti giuridici dell'UE sono classificati come legislativi, delegati ed esecutivi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 289-291 del TFUE.
- Gli atti legislativi includono regolamenti, direttive o decisioni adottate tramite procedura legislativa ordinaria o speciale.
- Gli atti delegati permettono alla Commissione di integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo, con limiti specifici.
- Gli atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione per garantire condizioni uniformi, con il controllo degli Stati membri, quando necessario.
- L'UE può concludere accordi internazionali vincolanti con paesi terzi e organizzazioni internazionali, secondo gli articoli 216-219 del TFUE.
Indice
Tipi di atti giuridici
Gli atti giuridici dell’Unione si distinguono in atti legislativi, delegati e di esecuzione (artt. 289-291 TFUE).
- sono legislativi tutti gli atti, siano essi regolamenti, direttive o decisioni, adottati mediante procedura legislativa (ordinaria o speciale;
- si definiscono «delegati» tutti gli atti di portata generale che un atto legislativo può delegare la Commissione ad adottare per integrare o modificare propri elementi non essenziali, previa delimitazione di obiettivi, contenuto, ambito e durata della delega.
- infine, gli atti di esecuzione sono previsti da un atto legislativo quando la necessità di condizioni uniformi suggerisce che non siano gli stati membri (come di norma) ad adottare tutte le misure necessarie per l’esecuzione degli atti dell’Unione, ma sia la Commissione (o in casi ancora più delimitati il Consiglio), previo controllo degli stati sull’adozione di tali atti da parte della Commissione.
Fonti non scritte e accordi internazionali
L’ordinamento dell’UE conosce anche fonti non scritte: i principi generali del diritto dell’Unione, fra i quali emergono i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle «tradizioni costituzionali comuni» agli stati membri (espressamente richiamati dall’art. 6.3 TUE).
Inoltre, l’Unione può concludere accordi internazionali con paesi terzi o organizzazioni internazionali: tali accordi vincolano l’Unione e gli stati membri (artt. 216-219 TFUE).
Procedure legislative dell'UE
Ai fini della formazione degli atti giuridici di cui s’è detto, il TFUE prevede:
- una procedura legislativa ordinaria, che si fonda sulla competenza legislativa paritaria di Parlamento e Consiglio, sempre su proposta della Commissione (si parla di «adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio», art. 289.1);
- alcune procedure legislative speciali, che attribuiscono a seconda dei casi una certa prevalenza al Parlamento ovvero al Consiglio (adozione da parte del Parlamento europeo «con la partecipazione del Consiglio» ovvero da parte del Consiglio «con la partecipazione del Parlamento europeo», art. 289.2).
Domande da interrogazione
- Quali sono le categorie principali degli atti giuridici dell'Unione Europea?
- Cosa caratterizza gli atti delegati nell'ordinamento dell'UE?
- Qual è la differenza tra la procedura legislativa ordinaria e quelle speciali nell'UE?
Gli atti giuridici dell'Unione Europea si distinguono in atti legislativi, delegati e di esecuzione, come specificato negli articoli 289-291 del TFUE.
Gli atti delegati sono atti di portata generale che un atto legislativo può delegare alla Commissione per integrare o modificare elementi non essenziali, con obiettivi, contenuto, ambito e durata della delega ben definiti.
La procedura legislativa ordinaria si basa sulla competenza legislativa paritaria di Parlamento e Consiglio, mentre le procedure speciali attribuiscono una certa prevalenza al Parlamento o al Consiglio, a seconda dei casi.