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Concetti Chiave

  • La procedura legislativa ordinaria dell'UE inizia con la presentazione di una proposta dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.
  • Durante la prima lettura, il Parlamento e il Consiglio esaminano e possono approvare o emendare la proposta; la Commissione espone la sua posizione.
  • Se il Parlamento non approva il testo del Consiglio nella seconda lettura, l'iter legislativo si interrompe o il testo viene emendato e rispedito al Consiglio.
  • Un comitato di conciliazione si attiva se il Consiglio non approva gli emendamenti del Parlamento, con la Commissione che media il processo.
  • La terza lettura vede Parlamento e Consiglio pronunciarsi sul progetto comune approvato dal comitato di conciliazione, senza ulteriori modifiche.

La procedura legislativa ordinaria, descritta dall’art. 294 TFUE, prevede diverse fasi:

- presentazione da parte della Commissione di una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio;

- prima lettura da parte del Parlamento e trasmissione al Consiglio;

- prima lettura da parte del Consiglio, con approvazione dello stesso testo trasmesso dal Parlamento e adozione dell’atto oppure approvazione con emendamenti e trasmissione al Parlamento; il Consiglio deve motivare e la Commissione illustra la sua posizione al Parlamento;

- seconda lettura da parte del Parlamento entro tre mesi: se il Parlamento approva il testo del Consiglio o se non si pronuncia, l’atto è adottato nella versione del Consiglio; se il Parlamento lo respinge, l’iter dell’atto proposto si interrompe; se il Parlamento approva emendamenti a maggioranza dei suoi componenti, il testo torna al Consiglio, e anche in questo caso la Commissione illustra la sua posizione;

- seconda lettura da parte del Consiglio entro tre mesi: se il Consiglio approva gli emendamenti del Parlamento, a maggioranza qualificata (ma all’unanimità se la Commissione si era espressa contro), il testo è adottato; se non li approva, viene convocato un comitato di conciliazione;

- conciliazione da parte di un comitato paritetico Consiglio-Parlamento; ai suoi lavori partecipa la Commissione con compiti di mediazione; il comitato di conciliazione deve raggiungere un accordo su un progetto comune entro sei settimane; se non lo fa, l’atto non è adottato;

- se il comitato di conciliazione ha approvato un progetto comune, terza lettura da parte del Parlamento e del Consiglio, i quali hanno altre sei settimane per pronunciarsi sul testo dell’accordo senza ulteriori modifiche (a maggioranza semplice il Parlamento, a maggioranza qualificata il Consiglio); in mancanza di una decisione, l’atto non è adottato.

Le fasi sopraindicate sono espressione di una normazione molto rigida e, pertanto, non possono essere in alcun caso disattese.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della Commissione nella procedura legislativa ordinaria dell'Unione Europea?
  2. La Commissione presenta la proposta iniziale al Parlamento europeo e al Consiglio e illustra la sua posizione durante le letture e la conciliazione.

  3. Cosa accade se il Parlamento europeo respinge il testo del Consiglio durante la seconda lettura?
  4. Se il Parlamento respinge il testo del Consiglio, l'iter dell'atto proposto si interrompe.

  5. Qual è il compito del comitato di conciliazione nella procedura legislativa ordinaria?
  6. Il comitato di conciliazione deve raggiungere un accordo su un progetto comune entro sei settimane, con la partecipazione della Commissione come mediatrice.

Domande e risposte

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