Concetti Chiave
- La principale differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute è il grado di autonomia patrimoniale, con le prime che godono di un'autonomia perfetta.
- Entrambi i tipi di associazioni si formano tramite contratto associativo, ma l'associazione non riconosciuta non richiede una forma particolare per la sua costituzione.
- Se un associato desidera conferire un bene immobile all'associazione non riconosciuta, è necessaria la forma scritta per il trasferimento.
- Le norme che si applicano alle associazioni riconosciute possono essere estese anche a quelle non riconosciute, date le somiglianze strutturali.
- Il fondo comune dell'associazione non riconosciuta, composto dai contributi degli associati, non appartiene agli individui ma all'ente stesso, e non è divisibile tra i membri.
L'associazione non riconosciuta
La distanza che appare tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute si è drasticamente ridotta. L’unica differenza sostanziale che vale a distinguere tali tipologie di associazioni e, e da individuarsi nel diverso grado di autonomia patrimoniale. L’associazione riconosciuta gode di un’autonomia patrimoniale perfetta, a differenza E dell’associazione non riconosciuta che gode di un’autonomia patrimoniale imperfetta.
L’associazione non riconosciuta, al pari di quella riconosciuta, nasce per contratto associativo.
In considerazione Dell’identità strutturale con l’associazione riconosciuta, si ritiene che all’associazione non riconosciuta siano applicabili le norme dettate in tema di associazioni riconosciute atte a qualificare il modello associativo in quanto tale. L’elemento patrimoniale È rappresentato dal fondo comune, costitutivo dei contributi degli associati e dei beni acquistati con i contributi. Il fondo comune non appartiene in comunione agli associati, ma all’ente non riconosciuto. Il fondo comune si presenta come pienamente assimilabile al patrimonio dell'associazione riconosciuta. Finché l’associazione dura, i singoli associati non posso chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso (art. 37).