Fabrizio Del Dongo
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Concetti Chiave

  • L'art.19 della Costituzione italiana garantisce la libertà religiosa anche in strutture obbliganti, come forze armate, ospedali e centri per immigrati.
  • Il Concordato del 1984 assicura che la permanenza in strutture obbliganti non ostacoli l'esercizio della libertà religiosa per i cattolici, con assistenza spirituale fornita da ecclesiastici.
  • Nelle forze armate, l'assistenza spirituale è fornita da cappellani militari cattolici, con libertà di culto per le confessioni acattoliche senza limitazioni.
  • Negli istituti penitenziari, i detenuti hanno diritto all'assistenza spirituale; per i cattolici è garantita da cappellani, mentre per altri culti su richiesta.
  • Nei centri di accoglienza per immigrati, la libertà di culto è garantita, ma mancano norme precise nei C.A.R.A., applicando le disposizioni valide per i C.I.E.

Indice

  1. Assistenza spirituale nelle strutture obbliganti
  2. Forze armate
  3. Forze di polizia
  4. Strutture ospedaliere
  5. Centri di accoglienza per immigrati

Assistenza spirituale nelle strutture obbliganti

L’art.19 della Costituzione sancisce la libertà religiosa per tutti anche nei luoghi (= strutture obbliganti) che comportano una diminuzione della libertà personale
Le strutture obbliganti sono:le Forze armate, le strutture ospedaliere, gli istituti penitenziari, i centri di accoglienza per immigrati.
Per la Chiesa cattolica, il Concordato del 1984 (art.11) prevede che la permanenza in una struttura obbligante non deve dar luogo ad alcun impedimento dell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto.

Tale assistenza è assicurata dalla presenza di ecclesiastici appositamente nominati dalle autorità italiane
Nel caso di confessioni religiose i cui rapporti sono regolati da intese a cui ha fatto seguito la relativa legge, in tali intese sono indicate le disposizioni per l’assistenza spirituale. Di norma, non sono presenti limitazione e senza alcun onere per lo Stato, diversamente da quanto, invece, avviene con la Chiesa cattolica.

Forze armate

Il servizio di assistenza è disciplinato dal D.Lgs n° 66/2010. Esso è disimpegnato da sacerdoti cattolici con la qualifica di cappellani militari che, con l’amministrazione hanno un rapporto d’impiego e sono inquadrati nelle gerarchie militari. La direzione del servizio è affidata all’Ordinario militare per l’Italia col grado di generale di corpo d’armata. Per le confessioni acattoliche non esistono limitazioni quanto all’esercizio del loro culto e l’assistenza spirituale

Forze di polizia

La legge relativa all’ordinamento delle Amministrazioni della P.S. garantisce che il personale residente c/o gli alloggi collettivi o c/o scuole, hanno diritto all’assistenza religiosa che viene assicurata da ecclesiastici estranei all’amministrazione ma da essa retribuiti. Solo alcune intese fanno riferimento all’assistenza spirituale c/o le Forze di Polizia
Istituti penitenziari
I detenuti e gli internati, godono della libertà di professare la loro fede religiosa, di istruirsi e di
praticarne il culto. Tale diritto è garantito dalla presenza, per i cattolici, di un cappellano che, con
l’amministrazione penitenziaria ha un rapporto di impiego
Per gli altri culti, l’assistenza è garantita su richiesta del detenuto. Un caso particolare è quello degli arresti domiciliari: il legislatore non ha mai dettato norme specifiche e le decisioni della giurisprudenza sono diverse.

Strutture ospedaliere

La legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale stabilisce che l’assistenza religiosa è assicurata nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del degente.
A tal fine, l’ASL provvede al servizio d’intesa con gli Ordinari diocesani territorialmente competenti. In materia, sono intervenute le Regioni per stipulare protocolli d’intesa con le Conferenze episcopali regionali e con alcune comunità acattoliche

Centri di accoglienza per immigrati

Nelle strutture destinate a trattenere gli extracomunitari irregolari e destinati all’espulsione (C.I.E.) è assicurata la libertà di culto e ai trattenuti è garantita la libertà di colloquio all’interno del centro con i ministri di culto. Nei C.A.R.A. (=Centri di accoglienza per richiedenti asilo), Invece mancano norme precise per cui, nel vuoto legislativo può essere applicata la normativa che riguarda i C.I.E. (art.21, DR 394/199).

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le strutture obbliganti menzionate nel testo?
  2. Le strutture obbliganti menzionate sono le Forze armate, le strutture ospedaliere, gli istituti penitenziari e i centri di accoglienza per immigrati.

  3. Come viene garantita l'assistenza spirituale nelle Forze armate?
  4. L'assistenza spirituale nelle Forze armate è disciplinata dal D.Lgs n° 66/2010 e viene fornita da sacerdoti cattolici con la qualifica di cappellani militari, sotto la direzione dell'Ordinario militare per l'Italia.

  5. Quali diritti religiosi hanno i detenuti negli istituti penitenziari?
  6. I detenuti hanno il diritto di professare la loro fede religiosa, istruirsi e praticarne il culto, con l'assistenza di un cappellano per i cattolici e su richiesta per gli altri culti.

  7. Come viene gestita l'assistenza spirituale nei centri di accoglienza per immigrati?
  8. Nei C.I.E., la libertà di culto è garantita e i trattenuti possono avere colloqui con i ministri di culto. Nei C.A.R.A., mancano norme precise, quindi si applica la normativa dei C.I.E. in assenza di leggi specifiche.

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