Concetti Chiave
- L'assistenza sociale è valutata dalla pubblica amministrazione e basata sulle esigenze individuali dei beneficiari, mentre la previdenza è regolata da parametri oggettivi come età e anni di contributi.
- Gli organi previdenziali, come l'Inps, forniscono sia prestazioni previdenziali finanziate dai contributi di lavoratori e datori di lavoro, sia prestazioni assistenziali sostenute dalla fiscalità generale.
- La giurisprudenza costituzionale riconosce i diritti soggettivi perfetti all'assistenza e alla previdenza, garantiti uniformemente e senza discriminazioni tra categorie.
- I diritti alla sicurezza sociale richiedono un livello minimo di tutela dai pubblici poteri, ma possono essere integrati da assistenza privata e previdenza volontaria.
- La realizzazione dei diritti di assistenza e previdenza grava principalmente sulle casse pubbliche, richiedendo al legislatore di bilanciare la tutela dei bisogni con le risorse finanziarie disponibili.
Indice
Assistenza e previdenza: differenze
L’assistenza viene erogata sulla base delle esigenze personali del beneficiario che spetta alla pubblica amministrazione (principalmente comuni e regioni) valutare discrezionalmente. La previdenza, invece, viene erogata da appositi «organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato» (art. 38.4), secondo parametri oggettivi che fanno riferimento all’età anagrafica, all’appartenenza a determinate categorie, agli anni di anzianità contributiva. Tali organi e istituti (ad esempio l’Inps), oltre alle prestazioni previdenziali finanziate dalla contribuzione a carico sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro, erogano anche prestazioni di natura assistenziale, a carico della fiscalità generale, a favore di soggetti in condizione di bisogno (si pensi al reddito di inclusione introdotto dal d.lgs. 147/2017 quale misura di contrasto alla povertà).
Diritti soggettivi e giurisprudenza
La giurisprudenza costituzionale (v. sentt. 22/1969 e 160/1974) considera norme precettive tanto il primo quanto il secondo comma dell’art. 38, i quali attribuiscono diritti soggettivi perfetti, giudizialmente azionabili. Se il diritto all’assistenza compete al cittadino solo in quanto inabile e sprovvisto dei mezzi necessari a un’esistenza decorosa (sulla base delle disposizioni di legge che accertino questa condizione), il diritto alla previdenza spetta al lavoratore in quanto tale, a prescindere dalla natura dell’attività lavorativa esercitata (nel settore pubblico o privato: v. sent. 238/1988); entrambi i diritti, poi, devono essere garantiti in maniera uniforme (v. sent. 336/1989) e senza operare discriminazioni irragionevoli fra categorie (v. sentt. 2/1978 e 116/1990). Naturalmente, la determinazione delle prestazioni è soggetta al sindacato della Corte costituzionale in base al parametro della ragionevolezza (v. sent. 17/1995).
Prestazioni di sicurezza sociale
Si tratta di diritti che hanno per oggetto la pretesa di fruire di determinate prestazioni di sicurezza sociale, il cui livello minimo di tutela deve essere garantito dai pubblici poteri, ma può essere integrato attraverso il ricorso a privati (l’assistenza privata, «libera» ai sensi dell’art. 38.5, e la previdenza volontaria). Se è vero che questi diritti possono essere garantiti anche da forme private di assistenza e previdenza, il peso maggiore per renderli effettivi grava sulle casse pubbliche. Tocca quindi al legislatore contemperare la tutela dei bisogni sottesi all’art. 38 con le disponibilità finanziarie.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza principale tra assistenza e previdenza sociale?
- Quali diritti sono considerati perfetti e azionabili giudizialmente secondo la giurisprudenza costituzionale?
- Chi è responsabile di garantire il livello minimo di tutela delle prestazioni di sicurezza sociale?
L'assistenza è erogata in base alle esigenze personali del beneficiario e valutata dalla pubblica amministrazione, mentre la previdenza è erogata da organi statali secondo parametri oggettivi come età e anni di contributi.
Sia il diritto all'assistenza che il diritto alla previdenza sono considerati diritti soggettivi perfetti e azionabili giudizialmente, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale.
I pubblici poteri sono responsabili di garantire il livello minimo di tutela delle prestazioni di sicurezza sociale, anche se possono essere integrate da forme private di assistenza e previdenza.