Concetti Chiave
- L'articolo 123 della Costituzione stabilisce che lo statuto regionale determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione, redatto e approvato dal Consiglio regionale.
- Lo statuto regionale è approvato con due deliberazioni successive a maggioranza assoluta e può essere sottoposto a referendum popolare, richiamando la procedura di revisione costituzionale.
- La procedura di approvazione dello statuto richiede un quorum strutturale, richiamando la doppia lettura dell'articolo 138 della Costituzione, pur con differenze significative.
- Lo statuto è una fonte giuridica sovraordinata alla legge regionale, la cui conformità è valutata dalla Corte costituzionale per evitare ipotesi di incostituzionalità derivata.
- Lo statuto regionale si colloca al vertice di un sistema gerarchico, fungendo da interposto tra la legge statale e la legge regionale, con limiti generali previsti per la legge statale.
Assetto regionale dopo il 2001
Fino al 2001 era previsto che lo statuto fosse redatto dal consiglio regionale ma approvato da una legge statale.
Oggi, invece, l’articolo 123 stabilisce che ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Il procedimento di approvazione e revisione degli statuti consta di due fasi: una necessaria e l’altra eventuale.
Il procedimento sopra indicato richiama, anche se con modalità differenti, la procedura di revisione costituzionale.
Ciascuna delle due deliberazioni richieste per l’approvazione dello statuto regionale necessita il quorum strutturale (cioè la maggioranza assoluta). Ciò richiama l’idea di doppia lettura evocata dall’articolo 138 della costituzione: le due procedure, però, presentano molti elementi di differenziazione.
I contenuti dello statuto e la sua approvazione tramite procedura aggravata ne fanno un atto fonte a competenza specializzata e sovraordinata rispetto alla legge regionale. Spetta pertanto alla Corte costituzionale valutare la conformità della legge regionale rispetto alle disposizioni dello statuto: in questo caso si parla di «ipotesi di incostituzionalità derivata». Lo statuto si configura quindi come fonte interposta tra legge statale e legge regionale. Quest’ultima è approvata nelle forme e nei modi previsti da ciascuno statuto regionale, incontra gli stessi limiti generali previsti per la legge statale (ai sensi del primo comma dell’articolo 117)
Sulla base di quanto descritto, dunque, è possibile collocare lo statuto regionale al vertice di un ipotetico sistema gerarchico regionale.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali differenze nel processo di approvazione dello statuto regionale prima e dopo il 2001?
- Qual è il ruolo della Corte costituzionale riguardo agli statuti regionali?
- Come si colloca lo statuto regionale nel sistema gerarchico delle fonti normative?
Prima del 2001, lo statuto era redatto dal consiglio regionale ma doveva essere approvato da una legge statale. Dopo il 2001, l'articolo 123 stabilisce che lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con una legge a maggioranza assoluta, con due deliberazioni successive e può essere sottoposto a referendum popolare.
La Corte costituzionale valuta la conformità della legge regionale rispetto alle disposizioni dello statuto, trattando casi di "ipotesi di incostituzionalità derivata", poiché lo statuto funge da fonte interposta tra legge statale e legge regionale.
Lo statuto regionale si colloca al vertice di un ipotetico sistema gerarchico regionale, essendo un atto fonte a competenza specializzata e sovraordinata rispetto alla legge regionale, e deve essere conforme alla Costituzione.