Concetti Chiave
- L'articolo 2119 del Codice civile permette il licenziamento immediato senza preavviso per giusta causa, se il fatto commesso è estremamente grave.
- La giusta causa include gravi inadempimenti contrattuali e comportamenti personali che compromettono il rapporto fiduciario tra le parti.
- Il licenziamento per giusta causa può avvenire anche per fatti gravi commessi al di fuori dell'ambiente di lavoro, se influenzano il rapporto fiduciario.
- Un inadempimento deve essere oggettivamente grave per giustificare il licenziamento, coinvolgendo obblighi legali o contrattuali.
- Il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo sono considerati sanzioni estintive del rapporto di lavoro.
Articolo 2119 del Codice civile
Le cosiddette «causali di licenziamento» costituiscono le motivazioni che il datore di lavoro adduce a giustificazione del licenziamento. Tra queste,, una delle più preminenti è la giusta causa, enucleata dall’articolo 2119 del Codice civile. Esso stabilisce che ciascuno dei contraenti possa recedere unilateralmente dal contratto di lavoro senza rispettare l’obbligo di preavviso solo nel caso in cui il fatto commesso dalla controparte sia estremamente grave.
Tra i fatti notevolmente gravi sono annoverati non solo gli inadempimenti contrattuali intesi in senso stretto, ma anche tutti i fatti o i comportamenti rientranti nella sfera personale del lavoratore, talmente gravi da inficiare il rapporto fiduciario che intercorre tra le due parti. Secondo la teoria della giusta causa oggettiva, il licenziamento può essere giustificato anche nel caso in cui il fatto commesso non abbia avuto luogo presso l’ambiente di lavoro: l’insegnante nel cui computer siano state rinvenute immagini pedopornografiche potrà essere licenziato per giusta causa perché il fatto, anche se commesso al di fuori del luogo di lavoro, ha pregiudicato il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.Affinché l’inadempimento possa giustificare il licenziamento esso deve essere notevole. L’espressione «notevole inadempimento» attiene in primo luogo alla notevolezza del fatto, cioè alla sua oggettiva gravità. Gli obblighi che, se violati, integrano l’espressione «inadempimento contrattuale» riconducibile al licenziamento per giustificato motivo soggettivo sono quelli derivanti dalla lettura del codice civile (artt. 2104, 2105, ecc.) e quelli inerenti alla contrattazione individuale o collettiva.
Per concludere, bisogna sottolineare come il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo costituiscano due sanzioni disciplinari. Esse, infatti, si pongono come sanzioni estintive del rapporto lavorativo che intercorre tra lavoratore e datore di lavoro.