Concetti Chiave
- L'articolo 1339 del Codice civile impone l'inclusione nei contratti di clausole e prezzi stabiliti dalla legge, garantendo così il controllo statale sul mercato.
- I contratti sono essenziali per l'attività imprenditoriale, creando un legame fondamentale tra contratto e impresa, che a loro volta definiscono il mercato.
- I contratti d'impresa definiscono l'identità dell'azienda, mentre i contratti dell'impresa sono quelli stipulati durante l'attività aziendale.
- L'articolo 1330 del Codice civile mantiene l'efficacia di proposta e accettazione nel caso di morte o incapacità dell'imprenditore, con eccezioni per piccoli imprenditori e specifiche circostanze.
- Esiste una distinzione chiave tra contratti che definiscono l'identità dell'impresa e quelli stipulati durante l'attività imprenditoriale.
Indice
Obblighi contrattuali imposti dalla legge
L’articolo 1339 del Codice civile obbliga le parti ad inserire nel contratto le clausole e i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge. In questo modo lo stato detiene un controllo ferreo sulle dinamiche di mercato.
L’attività imprenditoriale non potrebbe esistere senza la possibilità di stipulare contratti: da ciò emerge l’imprescindibile legame fra contratto e impresa. A loro volta, questi due elementi contribuiscono a dare forma al mercato come luogo di scambio.
Identità e natura dei contratti d'impresa
I contratti stipulati nell’ambito dell’attività imprenditoriale sono definiti, appunto, contratti d’impresa. La natura dell’attività d’impresa dipende dalla tipologia di prestazioni che vengono offerte attraverso, appunto, la stipulazione dei contratti d’impresa; questi, dunque, finiscono per dare all’impresa la sua identità.
Distinzione tra contratti d'impresa e dell'impresa
Bisogna distinguere i contratti d’impresa, cioè quelli che le danno la sua identità, da quelli dell’impresa, ossia stipulati nell’esercizio, appunto, dell’impresa. Con riferimento a questi ultimi si osservano alcune disposizioni peculiari.
La prima è quella contenuta nell’articolo 1330 C.C:
Art. 1330: proposta e accettazione fatte dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa non perdono efficacia se costui muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto. La disposizione non trova applicazione nei confronti dei piccoli imprenditori o se risulta diversamente dalla natura dell’affare o dalle circostanze.