Concetti Chiave
- Il codice civile prevede modelli familiari sia tradizionali, come il matrimonio, sia informali, come il legame affettivo tra partner.
- La legge 76 del 2016 estende il concetto di famiglia alle coppie omosessuali, includendo matrimoni e convivenze stabili.
- Il diritto di famiglia riguarda anche i figli, distinguendo tra affiliazione legittima e naturale, tutelate dalla Costituzione.
- Il matrimonio è un atto bilaterale e solenne, con elementi formali non modificabili dai coniugi, se non per i rapporti patrimoniali.
- È cruciale distinguere tra il matrimonio come atto formale e il rapporto matrimoniale che si instaura tra i coniugi.
Vincolo coniugale in ambito giuridico
Il codice civile riconnette il carattere famigliare a una pluralità di modelli, alcuni dei quali sono tradizionali, in particolare il vincolo giuridico e formale del matrimonio, ed altri informali, quali, ad esempio, il legame affettivo tra due partner, che pertanto prescinde dall’unione matrimoniale. Queste considerazioni valgono in relazione sia alle coppie eterosessuali sia, in seguito all’approvazione della legge 76 del 2016, alle coppie omosessuali. La prerogativa necessaria affinché si possa parlare di diritto di famiglia è l’unione stabile tra persone di sesso diverso, a cui ci si riferisce con l’espressione «matrimonio» o «stabile convivenza», e tra persone dello stesso sesso, in riferimento alle quali si può parlare ugualmente di matrimonio o mera convivenza.
Il diritto privato della famiglia inerisce alla figura dei figli qualora tra essi e i coniugi sia presente un’affiliazione, la quale può essere sia legittima (relativa ai figli concepiti all’interno del matrimonio, la cui posizione è tutelata dall’art. 29 della Costituzione), sia naturale (riferita ai figli concepiti al di fuori del matrimonio o adottati).
Il vincolo matrimoniale, considerato il fondamento della famiglia, è un atto bilaterale, tipico e solenne: ai coniugi non è attribuita la possibilità di definire a propria discrezione gli elementi formali che determinano la celebrazione del matrimonio e ciò che ne consegue sul piano dei diritti e dei doveri che si instaurano tra due coniugi; essi possono invece definire le caratteristiche dei rapporti patrimoniali entro categorie predefinite.
È fondamentale distinguere il matrimonio come atto dal matrimonio come rapporto: il matrimonio come atto (art. 107) è il consenso formale tramite cui due persone di sesso diverso dichiarano di volersi unire come marito e moglie; all’atto consegue il rapporto matrimoniale, cioè il rapporto che l’atto instaura tra i coniugi fino alla morte di uno o al divorzio.