Concetti Chiave
- Una dottrina minoritaria sostiene che l'art. 48 della Costituzione garantisce il diritto di voto ai cittadini, ma non esclude la sua estensione a non cittadini tramite legge ordinaria.
- Per le elezioni comunali e del Parlamento europeo, la legge italiana estende i diritti di voto e candidatura ai cittadini dell'Unione Europea non italiani, in deroga all'art. 48.
- Il diritto di voto è normalmente inalienabile, ma la legge prevede limitazioni per individui sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza, e per chi è stato condannato all'interdizione dai pubblici uffici.
- L'iscrizione alle liste elettorali è automatica e permanente, senza necessità di azione da parte del cittadino, e le liste sono aggiornate continuamente dai comuni.
- L'anagrafe elettorale è gestita dai comuni ma rimane una funzione statale, garantendo che tutti coloro che raggiungono l'età legale possano votare.
Applicazione pratica dell’art. 48 costituzionale
Secondo una dottrina minoritaria, l’art. 48 al primo comma si limiterebbe a garantire, con norma costituzionale, il diritto di voto dei cittadini, senza che ciò ne impedisca l’estensione, con legge ordinaria, ai non cittadini. Già adesso per le elezioni comunali, in attuazione del diritto dell’Unione europea, la legge estende l’elettorato attivo (il diritto di votare) e l’elettorato passivo (il diritto di candidarsi e quindi di essere votati) a tutti i cittadini non italiani dell’Ue.
Inoltre, la legge prevede che i cittadini europei non italiani possano scegliere di votare ed essere candidati in Italia per il Parlamento europeo.
Sebbene il diritto di voto costituisca una prerogativa ineliminabile e in linea di principio inderogabile, in alcuni casi esso è limitato: la legge (art. 2 d.p.r. 223/1967) prevede che non godano dell’elettorato attivo (e neanche di quello passivo, che è conseguenza della titolarità del primo):
- coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione (applicate ad es. nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose);
- coloro che sono sottoposti alle misure di sicurezza previste dal codice penale, detentive o non detentive (ad es. il divieto di soggiorno in un certo comune);
- coloro che sono stati condannati all’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (nel secondo caso per il periodo della sua durata, che il codice penale fissa fra uno e cinque anni).
Si tenga conto, d’altra parte, che nel nostro ordinamento l’iscrizione nelle liste elettorali per tutti i tipi di elezione è effettuata d’ufficio e in modo permanente: al cittadino non si chiede di attivarsi in alcun modo (riceve la tessera elettorale a casa), le liste sono costantemente aggiornate e possono votare tutti coloro che compiono l’età prevista entro il giorno in cui si vota. L’anagrafe elettorale è tenuta dai comuni, anche se resta una funzione statale.
Domande da interrogazione
- Qual è l'interpretazione minoritaria dell'art. 48 della Costituzione riguardo al diritto di voto?
- In quali casi il diritto di voto può essere limitato secondo la legge italiana?
- Come avviene l'iscrizione nelle liste elettorali in Italia?
Secondo una dottrina minoritaria, l'art. 48 garantirebbe solo il diritto di voto ai cittadini, permettendo però l'estensione di questo diritto ai non cittadini tramite legge ordinaria.
Il diritto di voto può essere limitato per coloro sottoposti a misure di prevenzione, misure di sicurezza del codice penale, o condannati all'interdizione dai pubblici uffici.
L'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio e in modo permanente, senza necessità di attivazione da parte del cittadino, con aggiornamenti costanti delle liste.