Concetti Chiave
- La legislazione elettorale regola l'indizione delle elezioni, includendo chi le indice, quando e attraverso quale procedimento.
- Gestisce l'elettorato attivo e passivo, le modalità di voto, la presentazione delle candidature e la propaganda politica.
- Disciplina il finanziamento delle campagne elettorali, l'organizzazione delle sezioni elettorali e le procedure di scrutinio.
- Include la gestione di eventuali contestazioni durante il processo elettorale e la proclamazione degli eletti.
- Distingue tra elezioni di organi monocratici e collegiali, con sistemi come la maggioranza relativa o assoluta per l'assegnazione dei seggi.
Aree di interesse della legislazione elettorale
La legislazione elettorale comprende e riguarda diverse aree di interesse:
- la disciplina delle modalità di indizione delle elezioni (chi, quando, secondo quale procedimento);
- la disciplina dell’elettorato attivo e passivo e le modalità tecnico-operative di esercizio del voto;
- le modalità con le quali si presentano le candidature;
- la disciplina delle campagne elettorali e della propaganda politica in genere;
- la disciplina del finanziamento delle campagne elettorali e dell’attività dei partiti e l’allestimento e la protezione delle sezioni elettorali dove si vota;
- il procedimento elettorale nelle altre sue fasi fino allo scrutinio con assegnazione e conteggio dei voti espressi;
- la formula elettorale di ciascun tipo di elezione e l’apparato di tutela nel caso di eventuali contestazioni riferite a qualsiasi fase del procedimento, dal momento dell’indizione dei comizi elettorali (cioè delle elezioni in una certa data) fino alla proclamazione degli eletti.
La legislazione elettorale attiene anche alle modalità di sostituzione di coloro che, proclamati eletti, cessino per qualsiasi ragione dalla carica (surroghe o supplenze).
Sistema elettorale e formula elettorale
Un sistema elettorale (o più esattamente una formula elettorale) consiste in un meccanismo per trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime. Occorre però distinguere l’elezione di organi monocratici (composti da una sola persona) dall’elezione di organi collegiali (composti da una pluralità di persone).
Quando si tratta di eleggere una sola persona (è il caso ad es. del sindaco), la cosa è piuttosto semplice: si può stabilire che vince chi ottiene più voti, cioè la maggioranza relativa, ovvero il sistema che gli anglosassoni chiamano plurality o anche first past the post (in Italia così viene eletto il sindaco nei comuni sino a 15.000 abitanti). In alternativa si possono stabilire delle condizioni: per esempio, che vince chi prende non solo più voti di qualsiasi altro candidato, ma almeno una certa quota minima dei voti complessivi. Se questa quota è fissata nella metà più uno, il sistema si chiama allora della maggioranza assoluta, ovvero majority; in alternativa può anche essere fissata una quota più bassa (45%, 40%...).
Domande da interrogazione
- Quali sono le aree principali coperte dalla legislazione elettorale?
- Come si differenzia l'elezione di organi monocratici da quella di organi collegiali?
- Cosa si intende per sistema elettorale di maggioranza assoluta?
La legislazione elettorale copre diverse aree, tra cui l'indizione delle elezioni, l'elettorato attivo e passivo, la presentazione delle candidature, le campagne elettorali, il finanziamento delle campagne, il procedimento elettorale e la formula elettorale.
L'elezione di organi monocratici, come il sindaco, è più semplice e può basarsi sulla maggioranza relativa o assoluta, mentre l'elezione di organi collegiali coinvolge una pluralità di persone e richiede un meccanismo per trasformare i voti in seggi.
Il sistema di maggioranza assoluta richiede che il vincitore ottenga non solo più voti di qualsiasi altro candidato, ma anche almeno una certa quota minima dei voti complessivi, come la metà più uno.