Concetti Chiave
- La legislazione elettorale per le elezioni comunali è di competenza esclusiva dello Stato italiano, esclusi alcuni casi speciali regionali.
- L'elezione diretta del sindaco è una caratteristica fondamentale, introdotta nel 1993, con differenze tra comuni maggiori e minori in base alla popolazione.
- Nei comuni con più di 15.000 abitanti, la scheda elettorale è unica, permettendo diverse modalità di voto, incluso il voto disgiunto.
- Per essere eletto sindaco, è necessaria la maggioranza assoluta; in mancanza, si procede con un ballottaggio tra i due candidati più votati.
- Il sindaco eletto garantisce una maggioranza del 60% dei seggi consiliari alle liste collegate, con ripartizione proporzionale dei seggi rimanenti alle minoranze.
Elezioni comunali
La legislazione elettorale degli enti locali, regioni speciali a parte, è materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117.2 lett. p) Cost.). La disciplina delle elezioni comunali si ritrova nel testo unico sull’ordinamento degli enti locali (artt. 71-73 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Tuel). Essa è caratterizzata dall’elezione diretta del sindaco, che venne introdotta nel 1993.
In realtà le formule previste sono due: quella relativa ai comuni maggiori (oltre i 15.000 abitanti), quella relativa ai comuni minori (fino a 15.000 abitanti).
Gli elementi essenziali della formula dei comuni maggiori sono dunque:
- scheda unica per eleggere sindaco e consiglio; la scheda è divisa in due parti, da una parte i nomi dei candidati a sindaco, dall’altra la lista o le liste per il consiglio cui ogni candidato sindaco ha l’obbligo di collegarsi;
- facoltà per l’elettore di votare solo per un candidato sindaco; per il sindaco e per una delle liste collegate; solo per la lista (in questo caso il voto «ricade» sul candidato sindaco ad essa collegato); per un candidato sindaco e per una lista non collegata (voto disgiunto); al voto di lista si può aggiungere il voto di preferenza per uno o anche due candidati (ma di genere diverso) compresi nella lista;
- per essere eletto sindaco occorre conseguire la maggioranza assoluta dei voti validi; se ciò non accade si ricorre a un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati più votati, i quali possono collegarsi ad altre liste (cosa che spesso non avviene se il candidato teme che la sua immagine possa risultare danneggiata da accordi con forze politiche che lo avevano avversato al primo turno);
- il sindaco eletto garantisce alle liste collegate, salvo casi marginali, una maggioranza del 60% dei seggi consiliari, mentre il resto dei seggi va alle minoranze; i seggi sono ripartiti in proporzione ai voti ottenuti dalle liste all’interno delle due quote di maggioranza e di minoranza (con la formula del divisore d’Hondt; la soglia di sbarramento è il 3%, che però non si applica alle liste appartenenti a coalizioni che abbiano superato la stessa soglia.
Domande da interrogazione
- Qual è la principale caratteristica del sistema elettorale per le elezioni comunali nei comuni maggiori?
- Come funziona il sistema di voto per l'elezione del sindaco nei comuni maggiori?
- Cosa accade se nessun candidato sindaco ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi al primo turno?
La principale caratteristica è l'elezione diretta del sindaco combinata con una composizione del consiglio comunale che garantisce al sindaco eletto una sicura maggioranza numerica, rispettando la proporzionalità interna alle liste.
Gli elettori possono votare solo per un candidato sindaco, per il sindaco e una delle liste collegate, solo per la lista (il voto ricade sul candidato sindaco collegato), o per un candidato sindaco e una lista non collegata (voto disgiunto). È possibile aggiungere un voto di preferenza per uno o due candidati di genere diverso nella lista.
Si ricorre a un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati, i quali possono collegarsi ad altre liste, anche se spesso non avviene per evitare danni all'immagine del candidato.