Concetti Chiave
- L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione che estingue l'obbligazione del debitore nel sistema privatistico.
- In caso di inadempimento, il debitore deve risarcire il danno a meno che non dimostri l'impossibilità della prestazione per cause non imputabili a lui.
- Il sistema favorisce il creditore, che può richiedere il risarcimento basandosi sulla mancata esecuzione della prestazione.
- Il debitore può liberarsi dalla responsabilità provando che l'inadempimento è stato causato da forza maggiore o caso fortuito.
- Le obbligazioni pecuniarie non possono essere oggettivamente impossibili da adempiere, ma solo soggettivamente impossibili per il debitore.
Adempimento di una prestazione
La categoria principale del sistema privatistico non è il contratto, bensì l’obbligazione, che risalta l’importanza e il valore della prestazione. L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione da parte del debitore; ad essa consegue l’estinzione dell’obbligazione. L’inadempimento della prestazione o l’adempimento non corretto della stessa deve essere rimediato tramite il risarcimento del danno (art. 1218). Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il debitore, dunque, può liberarsi dalla responsabilità legata all’inadempimento provando che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione a lui non imputabile (impossibilità oggettiva). Tale disposizione lascia emergere il favore per il creditore, il quale può pretendere dal debitore il risarcimento del danno per inadempimento in base al solo fatto oggettivo della mancata esecuzione della prestazione. È dunque al debitore che spetta l’onere di dimostrare che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non sia dipesa da causa a lui non imputabile, cioè che sia scaturita da elementi o eventi imprevedibili o inevitabili. L’evento imprevedibile o inevitabile che il debitore deve provare è detto «caso fortuito (una frana, una valanga o un altro disastro naturale)» o forza maggiore, alla quale non si può resistere. Le obbligazioni pecuniarie, determinate solo nel genere, non possono mai essere oggettivamente impossibili da adempiere (a causa della costante circolazione di denaro), ma possono divenire solo soggettivamente impossibili da estinguere per il debitore (a causa, ad esempio, di sopraggiunte difficoltà economiche). Tale previsione è valida nel caso di qualsiasi obbligazione generica.