Concetti Chiave
- Il fatto criminoso collettivo non richiede la consumazione del reato; è sufficiente che i correi compiano atti idonei a commettere un delitto tentato.
- Ciascun concorrente in un reato comune deve contribuire personalmente, sia materialmente che moralmente, alla realizzazione del crimine.
- Il concorso materiale si verifica quando i partecipanti agiscono direttamente negli atti che costituiscono il reato, come nel caso di un furto effettuato in collaborazione.
- Il regolamento di giurisdizione è un procedimento proposto prima di una decisione giudiziaria, per contestare l'ambito di giurisdizione del giudice.
- La teoria dell’aumento del rischio stabilisce che un complice è punibile se la sua azione facilita il reato, indipendentemente dall'effettiva utilità del suo contributo.
Fatto criminoso collettivo
Non è necessario che il fatto collettivo giunga a consumazione; è sufficiente che le condotte dei correi si traducano in atti idonei e diretti in modo equivoco a commettere il reato.Quindi → è necessario che vengano realizzati gli estremi oggettivi almeno di un delitto tentato. Ciò si desume dall’art. 115:
Salvo che la legge disponga diversamente, nessuno è punibile:
a) per il semplice fatto di essersi accordato con altri, qualora all’accordo non segua la messa in atto del fatto programmato;
b) per il semplice fatto di aver istigato altri, tanto nel caso che l’istigazione sia accolta, quanto in quello che non lo sia, qualora il reato non sia stato commesso.
Contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato comune → ognuno dei correi deve arrecare un contributo personale alla realizzazione del fatto delittuoso. Il concorso può essere materiale ovvero morale (o psicologico).
Il concorso è materiale quando si interviene personalmente nella serie degli atti che danno vita all’elemento materiale del reato.
Esempio → Tizio e Caio decidono di realizzare un furto insieme. Entrambi agiscono concretamente per scassinare la cassaforte e appropriarsi dei beni in essa contenuti. Quindi, entrambi compiono concretamente gli atti che integrano il reato.
In definitiva, il fatto criminoso è definito collettivo quando sussiste la compartecipazione da parte di più correi.
Analisi → il regolamento di giurisdizione:
- si propone con un ricorso;
- non è un mezzo di impugnazione;
- può essere proposto solo prima che sia stata emessa una decisione, di merito o di rito, anche non definitiva, su una qualunque parte della materia del contendere (se il giudice si pronuncia su un presupposto processuale o nel merito, significa che ha potere di giudicare ed afferma implicitamente la propria giurisdizione);
- può essere proposto sia dal convenuto che dall’attore (dal convenuto per contrastare la scelta di giurisdizione dell’attore; dall’attore di fronte ad una eccezione di giurisdizione per stimolare rapida pronuncia di Cassazione).
Teoria dell’aumento del rischio
Teoria dell’aumento del rischio → il complice è punibile se la sua condotta appare ex ante idonea ad agevolare la commissione del reato. Quindi, questa teoria non attribuisce alcuna rilevanza all’elemento causale: non importa se, in concreto, il contributo del complice risulta inutile o addirittura dannoso.
Esempio → Tizio fornisce a Caio un grimaldello per commettere un furto ma questi, giudicandolo inutile, non se ne serve.
Domande da interrogazione
- Quali sono i requisiti per considerare un fatto criminoso come collettivo?
- In che modo il contributo di ciascun concorrente influisce sulla realizzazione del reato comune?
- Come si applica la teoria dell’aumento del rischio nel contesto del concorso di persone nel reato?
Un fatto criminoso è considerato collettivo quando le condotte dei correi si traducono in atti idonei e diretti a commettere il reato, anche se non giunge a consumazione. È necessario che vengano realizzati gli estremi oggettivi almeno di un delitto tentato.
Ogni correo deve apportare un contributo personale alla realizzazione del fatto delittuoso, che può essere materiale, intervenendo personalmente negli atti del reato, o morale, influenzando psicologicamente gli altri correi.
La teoria dell’aumento del rischio stabilisce che il complice è punibile se la sua condotta è idonea ad agevolare la commissione del reato, indipendentemente dall'effettiva utilità o dannosità del suo contributo.