Concetti Chiave
- L'accordo interconfederale del 2011 ha promosso la contrattazione collettiva di secondo livello, permettendo deroghe ai contratti nazionali per specifiche materie.
- L'articolo 8 della legge 148/2011 ha definito le regole per la contrattazione di prossimità, permettendo deroghe alle leggi sul lavoro, rispettando la Costituzione.
- La possibilità di derogare è stata ampliata, rendendo la facoltà più generica e applicabile in numerosi ambiti del diritto del lavoro.
- Il Testo unico sulla rappresentanza del 2014 ha introdotto regole per la rappresentatività sindacale e la risoluzione delle controversie contrattuali.
- Il Patto della fabbrica del 2018 ha cercato di semplificare i contratti collettivi nazionali, in risposta alla loro crescita esponenziale nel tempo.
Evoluzione degli accordi sindacali
Nell’ultimo decennio sono stati stipulati diversi accordi interconfederali sindacali, il primo dei quali risale al 2011.
L’accordo interconfederale raggiunto nel 2011 ha favorito lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale).
Essa, tuttavia, può operare solo nell'ambito delle materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dalla legge. In particolare, la contrattazione di secondo livello può prevedere deroghe ai CCNL in materia di prestazioni di lavoro, orario e situazioni di crisi dell’impresa.
Articolo 8 e deroghe
L’articolazione su due livelli dei contratti collettivi è stata ulteriormente definita dall’articolo 8 della legge 148/2011. La fonte ha dettato regole specifiche da applicare alla contrattazione di prossimità (aziendale o territoriale), attribuendole la competenza a derogare con effetti erga omnes alle leggi in materia di lavoro; questa prerogativa è valida in diversi ambiti, dal controllo a distanza dei lavoratori fino alle conseguenze del licenziamento illegittimo. L’unico limite attiene al rispetto della Costituzione.
Il potere di derogare non è in sé una novità: si tratta infatti di una facoltà da sempre incentivata dal legislatore. Il vero stravolgimento ha riguardato la genericità di tale facoltà: l’articolo 8 contempla numerosissime ipotesi in cui la potestà derogatoria è attivabile.
Continuità degli accordi sindacali
Nonostante l’intervento del legislatore, le confederazioni sindacali hanno continuato a dar vita ad accordi simili a quello stipulato nel 2011. Il più importante è stato il Testo unico sulla rappresentanza, siglato nel gennaio del 2014. L’Ai ha dettato nuove regole in materia di rappresentatività sindacale, stabilendo che la costituzione delle RSU nei luoghi di lavoro deve avvenire su base totalmente elettiva. L’accordo, inoltre, ha previsto una procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie relative all’eventuale inadempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi.
Nel 2018, infine, è stato stipulato il cosiddetto «Patto della fabbrica», volto a semplificare e ridimensionare i contratti collettivi nazionali, ormai in costante crescita (338 nel 2008, 868 nel 2018).
Domande da interrogazione
- Qual è stato l'obiettivo principale dell'accordo interconfederale del 2011?
- Quali sono le competenze attribuite alla contrattazione di prossimità dall'articolo 8 della legge 148/2011?
- Qual è stato l'obiettivo del «Patto della fabbrica» stipulato nel 2018?
L'accordo interconfederale del 2011 ha favorito lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello, permettendo deroghe ai CCNL in specifiche materie.
L'articolo 8 della legge 148/2011 attribuisce alla contrattazione di prossimità la competenza a derogare alle leggi in materia di lavoro con effetti erga omnes, rispettando la Costituzione.
Il «Patto della fabbrica» del 2018 mirava a semplificare e ridimensionare i contratti collettivi nazionali, che erano in costante crescita.