Concetti Chiave
- L'errore è una falsa rappresentazione della realtà che induce una parte a concludere un contratto non voluto, ed è annullabile se essenziale e riconoscibile.
- La violenza, sia morale che fisica, porta a un contratto concluso sotto minaccia di danno grave e ingiusto, rendendolo annullabile.
- Il dolo implica raggiro o inganno intenzionale, distinguendo tra inganno malizioso (dolus malus) e pubblicità esagerata (dolus bonus).
- Il principio di conservazione del contratto guida il giudice a mantenere valido il contratto, annullandolo solo in casi estremi.
- I vizi della volontà, se riconosciuti dalla legge, possono rendere un contratto annullabile alle condizioni stabilite.
I vizi della volontà sono: errore, violenza e dolo
- L'errore è la falsa rappreentazione della realtà dell'accordo che induce una parte a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso.
L'errore deve essere essenziale e riconoscibile, in modo da chiedere l'annullamento del contratto.
L'errore è essenziale perchè è l'elemento che ha indotto a concludere il contratto (no motivi personali).
L'errore è riconoscibile con la diligenza dell'uomo medio.
- La violenza (morale o fisica) si a quando una parte conclude il contratto sotto minaccia di un danno grave e ingiusto ( va valutato in riferimento alla persona che riceve la minaccia ): " sono stato costretto".
- Il dolo è raggiro, inganno. C'è la malafede nel soggetto che mi induce a stipulare il contratto (dolus malus)
Bisogna distinguere il dolus bonus che è assimilabile alla pubblicità Cioè un vanto delle caratteristiche del prodotto "riconoscibile".
Errore nei contratti
Violenza e coercizione
Dolo e inganno
Conservazione del contratto
In genere vige il principio di conservazione del contratto. Il giudice cercherà sempre di salvare il salvabile. CI si può "ritirare " dall' accordo tra le parti solo in casi gravissimi.
I vizi della volontà riconosciuti dalla legge, a determinate condizioni rendono annullabile il contratto.