Concetti Chiave

  • I rapporti tra ordinamento statale ed europeo sono influenzati da un lungo dialogo tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di giustizia dell'Unione europea, con un'evoluzione giurisprudenziale significativa.
  • La sentenza n. 170 del 1984 ha riconosciuto il potere del giudice comune di controllare la conformità del diritto interno alle norme europee, stabilendo la disapplicazione delle norme interne in caso di conflitto.
  • Con il Trattato di Lisbona, si è avviata una nuova fase di dialogo, in cui la Corte costituzionale ha riaffermato la centralità nella protezione dei diritti fondamentali, integrando la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  • La sentenza del 2017 ha ampliato il sindacato della Corte costituzionale, richiedendo un prioritario controllo di legittimità costituzionale in caso di conflitti tra norme nazionali e europee.
  • Esiste un'eccezione alla regola dell'applicazione diretta del diritto europeo nelle controversie sulle competenze legislative, dove è necessario un controllo di costituzionalità delle norme interne.

In questo appunto di Diritto viene descritta l'evoluzione dei rapporti tra ordinamento statale ed europeo. Viene riportata una descrizione della situazione precedente alla sentenza Granital e dei cambiamenti che essa ha determinato. Infine, il rapporto tra ordinamento statale ed europeo viene analizzato alla luce di sentenze più recenti.
Evoluzione dei rapporti tra ordinamento statale ed europeo: sentenze chiave articolo

Rapporti tra ordinamento statale ed europeo prima della sentenza n. 170 del 1984

I rapporti tra l'ordinamento dell'Unione europea e l'ordinamento costituzionale trovano disciplina negli articoli 11 e 117 comma 1 della Costituzione, ma sono la risultante di un processo di integrazione, la cui parte significativa deriva da un lungo e complesso dialogo tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Nella fondamentale sentenza Van Gend & Loos, del 5 febbraio del 1963, il giudice dell'Unione europea stabilisce due valori cardini dell'ordinamento sovranazionale, tuttora vigenti e per nulla scalfiti nella giurisprudenza europea successiva: il primato del diritto dell'Unione europea e la diretta applicabilità delle norme europee all'interno degli ordinamenti nazionali degli Stati membri. La nostra giurisprudenza costituzionale si è adeguata lentamente a quell’orientamento e, nella sentenza n. 14 del 1964, avente ad oggetto la legge istitutiva dell'E.N.E.L., la Corte costituzionale rifiutò la tesi del primato dell'ordinamento europeo, sancendo che i rapporti tra le fonti europee aventi efficacia generale e diretta negli ordinamenti nazionali fossero governati dal criterio di pari ordinazione. Questa opposizione, venne superata con le sentenze n. 183 del 1973 e 232 del 1975. Di fronte a una giurisprudenza Europea granitica nel riaffermare la sentenza Van Gend & Loos, il giudice italiano ha dovuto riconoscere il primato del diritto sovranazionale, attribuendo ai regolamenti europei una forza normativa sovraordinata alla legge ordinaria e, di conseguenza, l'applicazione diretta degli stessi e il divieto di riprodurne il contenuto con gli atti legislativi interni.
Per ulteriori approfondimenti sui rapporti tra ordinamento statale ed europeo vedi anche qua

Evoluzione dei rapporti tra ordinamento statale ed europeo con la sentenza 170/1984

La violazione del diritto europeo veniva così configurata come una violazione indiretta dello stesso articolo 11 della Costituzione, laddove prevede le limitazioni di sovranità. Ne conseguiva quindi la competenza della Corte costituzionale a sindacare le norme interne ritenuti incompatibili con quelle europee. Era escluso, viceversa, fare l'inverso, ossia sindacare la legittimità delle norme europee. L'assunto era, ed è tuttora, che trattandosi di norme di un altro ordinamento giuridico, separato ancorché coordinato con l'ordinamento interno, le stesse sfuggono alla conferenza del nostro giudice delle leggi. L'allineamento, anche nei confronti del principio dell'applicazione diretta da parte di qualsiasi giudice nazionale, si è avuto con la sentenza n. 170 del 1984 (sentenza Granital). In questa sentenza, la Corte costituzionale rispose alla decisione, resa dalla Corte di giustizia nella causa Simmenthal. Le premesse sono quelle che già emergevano con la sentenza n. 183 del 1973, e cioè il punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno e la configurazione dei due sistemi come autonomi e distinti, ancorché coordinati. Tuttavia, la Corte ha ritenuto di dover rivedere la propria precedente posizione, che, in relazione alle norme interne sopravvenute, contrastanti con il diritto europeo immediatamente applicabile, imponeva al giudice di denunciare la violazione dell’articolo 11 della Costituzione, promuovendo la questione di costituzionalità, anziché applicare direttamente il diritto europeo. I punti chiave della sentenza n. 170 del 1984 sono essenzialmente tre: è stato riconosciuto il potere e dovere del giudice comune di effettuare un sindacato diffuso sulla conformità del diritto interno ai trattati e alle altre norme europee direttamente applicabili; sono state chiarite le conseguenze di tale sindacato diffuso, cioè impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale, determinando la disapplicazione della norma interna; infine, la Corte costituzionale si è smarcata dalla ricostruzione della Corte di Lussemburgo, precisando le proprie residue competenze in tema di rapporti tra diritto interno e diritto europeo.
La regola posta nella sentenza n. 170 del 1984 conosce un’eccezione rilevante, nel caso in cui il conflitto tra il diritto europeo e diritto interno insista su una controversia relativa alle competenze legislative dello Stato e delle regioni, poiché in quelle controversie manca un giudice comune che possa fare applicazione diretta delle norme europee. Nel sindacato su leggi regionali o su leggi statali, la regola dell'applicazione necessaria del diritto europeo viene ritenuta quindi una garanzia insufficiente ad assicurarne il primato, per cui essa cede il passo al controllo di costituzionalità dell'atto statale o regionale impugnato, in relazione alle norme europee, rispetto alle quali viene rilevato il contratto. Questo indirizzo è stato confermato anche dopo la revisione costituzionale del Titolo V della Costituzione e, in particolare, l'articolo 117 comma 1 della Costituzione ha stabilito che la legge dello Stato e la legge regionale devono rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Evoluzione dei rapporti tra ordinamento statale ed europeo: sentenze chiave articolo

Rapporti tra ordinamento statale ed europeo dopo la sentenza n. 170 del 1984

Dopo il Trattato di Lisbona si è aperta una seconda fase del dialogo tra le corti. Il problema riguarda il valore che deve avere la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea negli ordinamenti nazionali (in Italia anche nota come Carta di Nizza) e, soprattutto, il suo rapporto con la Costituzione statale. Nel nostro ordinamento, questa nuova tappa prende avvio con la sentenza n. 269 del 2017. La Corte costituzionale, in questa sentenza, va a precisare che, pur rimanendo valido il consolidato orientamento della sentenza n. 170 del 1984, il giudice comune sarà comunque tenuto a promuovere prioritariamente una questione di legittimità costituzionale. La novità di questa sentenza è che l'ipotesi di una norma nazionale in conflitto, tanto con la Costituzione quanto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si aggiunge a quei casi in cui la Corte costituzionale aveva già riconosciuto a se stessa il diritto di dire la prima parola (ovviamente in ordine ai rapporti tra diritto interno e diritto europeo). In particolare, la Corte costituzionale riafferma la propria centralità nella protezione dei diritti fondamentali, sia con riferimento alla Costituzione, sia facendo riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La posizione espressa nella sentenza 269 del 2017 è stata poi affinata nelle sentenze n. 20 del 2019 e 63 del 2019, dove, da un lato, è stata ampliata l'estensione del sindacato della Corte costituzionale, in ordine ai cosiddetti diritti fondamentali dell'Unione europea, e, dall'altro, sono stati precisati i confini dell'eventuale potere di rinvio pregiudiziale, riconosciuto ai giudici comuni dai trattati europei.
Studia con la mappa concettuale

Domande da interrogazione

  1. Qual è il significato della sentenza Van Gend & Loos nel contesto dei rapporti tra ordinamento statale ed europeo?
  2. La sentenza Van Gend & Loos ha stabilito il primato del diritto dell'Unione europea e la diretta applicabilità delle norme europee negli ordinamenti nazionali, influenzando profondamente la giurisprudenza italiana e il dialogo tra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

  3. Come ha cambiato la sentenza n. 170 del 1984 il ruolo della Corte costituzionale italiana?
  4. La sentenza n. 170 del 1984 ha riconosciuto il potere e dovere del giudice comune di effettuare un sindacato diffuso sulla conformità del diritto interno alle norme europee direttamente applicabili, smarcandosi dalla precedente posizione di limitazione del controllo sulle norme europee.

  5. Quali sono le eccezioni alla regola di applicazione diretta del diritto europeo stabilita dalla sentenza n. 170 del 1984?
  6. L'eccezione riguarda i conflitti tra diritto europeo e diritto interno in controversie sulle competenze legislative dello Stato e delle regioni, dove il controllo di costituzionalità prevale sull'applicazione diretta delle norme europee.

  7. In che modo la sentenza n. 269 del 2017 ha influenzato il rapporto tra la Costituzione italiana e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea?
  8. La sentenza n. 269 del 2017 ha affermato che il giudice comune deve promuovere una questione di legittimità costituzionale in caso di conflitto tra norme nazionali, la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali, riaffermando il ruolo centrale della Corte costituzionale nella protezione dei diritti fondamentali.

  9. Quali sviluppi sono emersi dopo la sentenza n. 269 del 2017 riguardo al sindacato della Corte costituzionale?
  10. Dopo la sentenza n. 269 del 2017, la Corte costituzionale ha ampliato il suo sindacato sui diritti fondamentali dell'Unione europea e ha precisato i confini del potere di rinvio pregiudiziale per i giudici comuni, come evidenziato nelle sentenze n. 20 e 63 del 2019.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community