Concetti Chiave
- I giuslavoristi hanno iniziato a focalizzarsi sul lavoro dei riders tra il 2017 e il 2018, spingendo per il miglioramento delle condizioni dei gig workers attraverso mobilitazioni e innovazioni.
- Il tribunale di Torino ha dovuto stabilire se i ciclofattorini siano lavoratori autonomi o subordinati, emettendo una sentenza il 11 aprile 2018 che li ha classificati come autonomi e occasionali.
- I ciclofattorini non sono soggetti al potere direttivo del datore di lavoro e possono rifiutare le chiamate, un elemento chiave per la qualificazione del loro lavoro come autonomo.
- La sentenza del tribunale di Torino ha implicato che la possibilità di dichiararsi indisponibile contrasta con la subordinazione prevista dal Codice civile.
- Nonostante l'esclusione del lavoro subordinato, la Corte d'Appello di Torino ha suggerito la possibilità di una forma di collaborazione eterorganizzata per i ciclofattorini.
Interesse dei giuslavoristi per i riders
I giuslavoristi si sono interessati per la prima volta al lavoro sul web in relazione alla fattispecie dei riders. Fra il 2017 e il 2018 questo settore è stato coinvolto in numerose mobilitazioni e innovazioni, realizzate con l’obiettivo di migliorare sensibilmente le condizioni lavorative dei gig workers.
Sentenza del tribunale di Torino
La questione dei ciclofattorini è subito rimbalzata sul tavolo dei giudici: prima ancora che si riuscisse a individuare una linea di intervento politico-legislativa, il tribunale del lavoro di Torino si è trovato a dover chiarire se i ciclofattorini sono lavoratori autonomi o subordinati. La risposta a questa domanda è stata fornita tramite la sentenza emessa dal tribunale l’11 aprile del 2018.
Caratteristiche del lavoro dei ciclofattorini
La fattispecie non è caratterizzata dal requisito della continuatività; allo stesso modo, il ciclofattorino non è sottoposto al potere direttivo e coordinativo del datore. Egli, infatti, ha la facoltà di rispondere affermativamente o meno alla chiamata, che peraltro avviene tramite un’apposita piattaforma digitale. Premessi questi elementi, il tribunale di Torino ha declinato questa forma d’impiego come lavoro autonomo e occasionale. L’argomento giuridico su cui il tribunale di Torino ha fondato la propria tesi attiene proprio alla possibilità dei riders di rifiutare liberalmente la prestazione lavorativa: questa caratteristica è decisiva per escludere i tratti tradizionali (eterorganizzazione ed eterodirezione) del rapporto di lavoro subordinato. Il discorso potrebbe già chiudersi qui, come afferma la stessa sentenza del tribunale di Torino.
Implicazioni giuridiche della sentenza
La possibilità di dichiararsi indisponibile, infatti, collide decisamente con la fattispecie della subordinazione ex art. 2094 del Codice civile. La sentenza fu impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Torino: il tribunale ha proposto una soluzione intermedia, continuando a escludere il rapporto di lavoro subordinato, ritenendo tuttavia la possibilità di ricondurre la fattispecie alla collaborazione eterorganizzata (art. 2.1 d.lgs. 81/2015).
Domande da interrogazione
- Qual è stata la principale questione legale riguardante i ciclofattorini secondo il tribunale di Torino?
- Quali sono le caratteristiche distintive del lavoro dei ciclofattorini?
- Quali sono le implicazioni giuridiche della sentenza del tribunale di Torino?
Il tribunale di Torino ha dovuto chiarire se i ciclofattorini siano lavoratori autonomi o subordinati, stabilendo che, data la loro facoltà di rifiutare le chiamate, si tratta di lavoro autonomo e occasionale (11 aprile 2018).
I ciclofattorini non sono soggetti al potere direttivo del datore di lavoro e possono decidere liberamente se accettare o meno le chiamate tramite una piattaforma digitale, il che li qualifica come lavoratori autonomi (sentenza del tribunale di Torino).
La sentenza ha escluso il rapporto di lavoro subordinato, ma ha aperto la possibilità di considerare i ciclofattorini come collaboratori eterorganizzati, in base all'art. 2.1 del d.lgs. 81/2015, a causa della loro capacità di dichiararsi indisponibili (Corte d’Appello di Torino).