Concetti Chiave
- Il contratto è un accordo tra due o più parti che crea, regola o estingue un rapporto giuridico patrimoniale, caratterizzato da un contenuto economico.
- I contratti si distinguono in tipici, espressamente previsti dalla legge, e atipici, non regolati ma tutelati se legittimi e socialmente utili.
- I contratti possono essere onerosi, dove entrambe le parti subiscono un sacrificio, o gratuiti, dove una parte beneficia senza alcun sacrificio.
- I contratti consensuali si perfezionano con l'accordo delle parti, mentre i contratti reali richiedono la consegna dell'oggetto per il loro completamento.
- I contratti possono avere effetti reali, trasferendo la proprietà di un bene, o effetti solo obbligatori, creando obbligazioni tra le parti.
Qual è la definizione e natura del contratto?
L’attività economica diretta a soddisfare i bisogni umani si svolge soprattutto attraverso il contratto, che dal punto di vista giuridico costituisce:
- un modo di acquisto a titolo derivativo della proprietà;
- una fonte di obbligazioni.
> Il contratto è definito dalla legge come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
> Il contratto è un atto o negozio giuridico volontario, quindi è necessariamente bilaterale o plurilaterale, in quanto richiede un accordo di due o più parti e patrimoniale, in quanto ha un contenuto prevalentemente di natura economica.
Tipologie di contratti
> In base alla loro disciplina legale:
- Contratti tipici, sono contratti previsti e disciplinati espressamente dalla legge (contratti di locazione, compravendita, affitto);
- Contratti atipici, sono contratti che non sono previsti e regolati dalla legge; sono tutelati dalla legge solo quando riguardando interessi non soltanto leciti ma anche socialmente utili (contratti pubblicitari, di sponsorizzazione sportiva).
> In relazione al sacrificio o allo svantaggio patrimoniale che comportano a carico delle parti:
- Contratti a titolo oneroso, dove ciascuna parte subisce un sacrificio per ottenere un determinato vantaggio economico;
- Contratti a titolo gratuito, dove una parte ottiene un vantaggio economico senza subire alcun sacrificio.
Modalità di conclusione dei contratti
> Riguardo alla modalità di conclusione, cioè al modo in cui si perfeziona l’accordo delle parti:
- Contratti consensuali, sono contratti che si concludono nel momento stesso in cui le parti raggiungono un accordo; si perfezionano semplicemente con l’accordo delle parti e non con la consegna del bene e, di conseguenza, gli effetti giuridici si producono subito.
- Contratti reali, sono contratti che si concludono soltanto nel momento in cui viene eseguita la consegna della cosa che ne costituisce l’oggetto; l’accordo delle parti è una condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto il perfezionamento dell’accordo avviene con la consegna materiale del bene.
Efficacia dei contratti
> In relazione alla loro efficacia, cioè agli effetti giuridici che producono tra le parti:
- Contratti con effetti reali, trasferiscono la proprietà di un bene tra le parti oppure trasferiscono o costituiscono un altro diritto reale;
- Contratti con effetti soltanto obbligatori, producono soltanto delle obbligazioni a carico delle parti.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione giuridica di contratto?
- Quali sono le principali tipologie di contratti?
- Come si perfeziona un contratto?
Il contratto è definito come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, ed è un atto volontario, bilaterale o plurilaterale, con contenuto prevalentemente economico.
I contratti si suddividono in contratti tipici, previsti dalla legge, e contratti atipici, non regolati dalla legge ma tutelati se riguardano interessi leciti e socialmente utili. Inoltre, possono essere a titolo oneroso o gratuito, a seconda del sacrificio patrimoniale delle parti.
I contratti possono essere consensuali, che si concludono con l'accordo delle parti, o reali, che richiedono anche la consegna del bene per il loro perfezionamento. Gli effetti giuridici dei contratti consensuali si producono immediatamente, mentre quelli dei contratti reali si attuano solo con la consegna.