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Estratto del documento

Concordato. TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA

(11 febbraio 1929) 74

In nome della Santissima Trinità

Premesso:

Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione

di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci

rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti, e che,

assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale

Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel

mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo e

irrevocabile la "questione romana", sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al regno

d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia.

Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza,

garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la

necessità di costruire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla

medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e

giurisdizione sovrana.

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia,

hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari,

cioè, per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro

Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor

Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali scambiati i

loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli

accordi seguenti:

1. L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del

Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola

religione dello Stato.

2. L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come

attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della

sua missione nel mondo.

3. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà

e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue

pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e

con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono iridicati nella

pianta che costituisce l'allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante.

Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del

Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di

polizia delle autorità italiane; le quali si attesteranno ai piedi della scalinata della

Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno

perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica salvo che siano invitate ad intervenire

dall'autorità competente. 75

Quando la Santa Sede in vista di particolari funzioni credesse di sottrarre

temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità

italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si

ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.

4. La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla

Città del Vaticano importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da

parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.

5. Per l’esecuzione di quanto é stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in

vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a

cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La

Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi recingendo le parti aperte tranne la piazza

di San Pietro. Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi

esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede

a regolare i suoi rapporti con questi disinteressandosene lo Stato italiano.

6. L'Italia provvederà a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati che alla

Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà.

Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la

costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata

nell'allegata pianta (allegato I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano

sulle ferrovie italiane.

Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati dei servizi

telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.

Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.

A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno

dall'entrata in vigore del presente Trattato.

La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già

esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire. Saranno presi accordi tra la Santa

Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli

terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.

7. Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non

permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo

stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e

lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.

In conformità alle norme del diritto internazionale, é vietato agli aeromobili di qualsiasi

specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.

Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la

extraterritorialità di cui all’art. 15 qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa

interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo. 76

8. L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara

punibili l’attentato contro di esso e la provocazione a commetterlo con le stesse pene

stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del

Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le

ingiurie alla persona del Re.

9. In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della

Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale

residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non

accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o dalle altre circostanze

comprovanti l’abbandono di detta residenza.

Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede le persone menzionate nel

comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle

circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza,

saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.

Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno

applicabili nel territorio del regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere

osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa

Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere

munita di altra cittadinanza, quella dello Stato cui essa appartiene.

10. I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno

indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non

fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal

servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.

Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede

indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede

nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16 esistenti

fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati, in altro elenco, da

concordarsi come sopra e detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.

Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori dalla Città del Vaticano

all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a

nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane. Ogni

persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali

competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno.

11. Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello

Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi

morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

12. L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le

regole generali del diritto internazionale. Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa

Sede continuano a godere nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli

agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a

77

rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto

internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia. Resta

inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza

da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero

accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede apostolica. Le Alte Parti contraenti si

impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di

un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l’Italia,

il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, ai termini del diritto consuetudinario

riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815. Per effetto della

riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto é disposto nel successivo art. 19, i

diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono

nel terri

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
101 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovanni1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Alicino Francesco.