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FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

IN

DIRITTO PUBBLICO DELLE RELIGIONI

LE VARIABILI DEL PRINCIPIO DI LAICITA’ ALLA PROVA DELLE

SOCIETA’ MULTICULTURALI

Relatore: Laureando:

Chiar.mo Prof. FRANCESCO ALICINO GIOVANNI LEONARDO GRANDE

Matr: G/3246/15

ANNO ACCADEMICO 2015/ 2016 1

2

INDICE

Introduzione CAPITOLO PRIMO

LAICITA’, MODELLI E PROBLEMATICHE

1. Definizione ed origine

1.1 Il principio di laicità difronte alla Costituzione e alla giursiprudenza

costituzionale

1.2 Articolo 7 Costituzione e l’interpretazione della Corte costituzionale

1.3 I simboli della Laicità

Diversi modelli di laicità

2. 2.1 La laicità in Francia

2.2 La laicità secondo la CEDU

3. Sociatà multiculturale e “questione” islamica

CAPITOLO SECONDO

La LAICITA’ IN FRANCIA

1. Religione, giurisprudenza e laicità in Francia

2. Simbolismo religioso in Francia

2.1 Rapporto Stasi

2.2 La legge 228/2004

2.3 La legge 1192/2010

2.4 La Carta della Laicità 3

CAPITOLO TERZO

IL DIFFICILE RAPPORTO TRA ISLAM E LAICITA’ IN FRANCIA

1. La satira religiosa

2. La Francia e le vignette su Maometto

2.1 L’ attentato a Charlie Hebdo

2.2 Gli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi

3. Cosa fare ora?

Conclusioni

Appendice (leggi di riferimento)

Bibliografia 4

5

INTRODUZIONE

In senso moderno, il termine laicità si impone nel XIX secolo. Qui trasforma il

suo significato, passando da “non appartenenza al clero” nell’ambito religioso, a un

ruolo disconnesso dalla religione, ovvero colui che si stacca dalla professione religiosa,

dalla confessione per essere membro attivo della società civile. La laicità come noi oggi

la conosciamo trova la sua ragion d’essere nelle Carte costituzionali moderne, lì dove si

afferma la separazione dello Stato dalle confessioni religiose. In tal modo, esso consente

alle istituzioni civili di creare un proprio catalogo di regole e valori, ispirate tra l’altro al

bisogno di convivenza pacifica, che implica la cura e il rispetto delle posizioni religiose

o filosofiche, comunque orientate.

Il presente lavoro si articola in tre parti; nella prima saranno analizzate le origini

del principio di laicità. Successivamente si prenderanno in considerazione la questione

dell’ordine simbolico. Il che condurrà l’indagine sulla disciplina giuridica che definisce

(giuridicamente) la laicità. Ciò che pone al centro dell’attenzione la Costituzione e la

giurisprudenza della Corte costituzionale.

L’obiettivo precipuo di questa dissertazione è quello di rappresentare i diversi

modelli di laicità, come quello francese, inglese, il punto di vista della Cedu. Infine,

verranno individuate e trattate le problematiche di laicità nelle attuali società

multiculturali. L’attenzione si focalizzerà sulla cosiddetta “questione islamica” e le

problematiche che l’integrazione (o meglio la mancata integrazione) comporta con la

nostra cultura. I test che saranno presi in considerazione si identificano con le

problematiche scottanti delle regole di vita, quali la fecondazione assistita, i matrimoni

omossessuali, il crocifisso.

La seconda parte, entrerà nel dettaglio di quella che è la questione della laicità in

Francia, punto di riferimento di uno spiccato secolarismo definito come laicità militante.

Sarà in particolare ripercorso l’excursus storico che ha portato alla situazione odierna, a

cominciare dal Rapporto Stasi, ossia la “Commissione di riflessione sull’applicazione

del principio della laicità nella Repubblica” presieduta da Bernard Stasi composta da 20

6

membri che si è riunita il 3 luglio 2003, il cui obiettivo di questo rapporto è la

riaffermazione della laicità alla francese. Da cui la legge n. 228 del 15 Marzo 2004 che

ha proibito l’utilizzo nelle aule scolastiche pubbliche di “segni o abbigliamento

mediante i quali gli alunni manifestano vistosamente un’appartenenza religiosa”. Verrà

anche analizzata la legge che vieta il velo integrale in Francia. Il testo, fortemente

voluto dal Presidente della Repubblica e osteggiato dalla comunità islamica, è stato

approvato da una schiacciante maggioranza dei deputati, con 335 voti a favore e un solo

contrario. Infine, verrà analizzata la Carta della Laicità emanata nel 2013 dal ministro

dell’Istruzione Vincent Peillon, attraverso la quale, tenta di stabilire le regole relative

all’eguaglianza tra maschi e femmine e al rispetto e comprensione dell’altro, mettendo

ancor più in evidenza l’idea di laicità come divieto di ogni simbolo religioso.

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo verrà trattato un tema tanto attuale quanto

delicato, relativo alla liberà di satira e religione in Francia. La satira è uno degli

strumenti più importanti contro la tirannia e la disonestà. Nella storia della Francia ha

sempre avuto un ruolo primario sin dai tempi della rivoluzione francese, infatti si

ricordano come primi pezzi satirici, i fogli che attaccavano Maria Antonietta, la quale

aveva incoraggiato il popolo a mangiare dolci di certo poco salutari per la sua salute.

Verranno altresì trattati la libertà di stampa, e i collegamenti con la satira, tanto da

motivare i recenti fatti avvenuti in Francia, ovvero “Charlie Hebdo”, e l’attentato del 13

novembre a Parigi. Dalla storia della rivista Charlie Hebdo, si evince chiaramente che si

tratta di una storia di conflitti e di lotte in nome della libertà di parola e di opinione,

infatti Charlie Hebdo attaccava tutto e tutti, ha attaccato i musulmani, ha attaccato il

Papa, Israele, i rabbini, neri e bianchi, omosessuali ed eterosessuali. Ha attaccato ogni

tipo di essere umano, secondo un unico scopo, prendere in giro la gente, ed in questo

senso era visto. 7

CAPITOLO PRIMO

LA LAICITA’

1. Definizione ed origine

Nell’accezione moderna, il termine laicità nasce essenzialmente nel XIX secolo.

Tale termine ha nel corso degli anni acquisito una duplice valenza: sotto il profilo

religioso, esso rinvia a quella parte di comunità ecclesiale-religiosa diversa dal clero

ufficiale; sotto il profilo civile, rimanda alla separazione tra civitas e fides. In

quest’ultima connotazione si tiene conto dell’ordine civile e secolare, separato dalla

religione e dalla professione religiosa. E siccome lo Stato civile-secolare contiene

normalmente più di una religione, il suo ordinamento deve essere necessariamente

essere “laico”, onde evitare irragionevoli privilegi e discriminanti esclusioni.

Per capire il ruolo che oggi ha la laicità nello Stato in generale e nello Stato

costituzionale in particolare, bisogna analizzare la storia del costituzionalismo

occidentale, indagando sulle radici fra Stato e religione. Ciò che in Occidente trova un

primo fondamentale riferimento nel rapporto tra lo Stato e la religione cristiana. Il punto

originario di riferimento può da questo punto di vista fatto risalire al precetto

dell’Evangelo, lì dove si afferma che è importante «rendere a Cesare quel che è di

1

Cesare e a Dio quel che è di Dio» . Una risposta questa del Fondatore all’insidiosa

provocazione dei farisei sulla liceità di pagare il tributo ai romani. La risposta di Gesù

rappresenta il presupposto del “dualismo cristiano”, da cui ha origine il dualismo Stato-

Chiesa; si tratta dell’intelligenza duale, che vede due comunità reciprocamente

correlate, ma non identiche, di cui nessuna ha il carattere della totalità. Da ciò si evince

come già all’epoca vi era la distinzione tra realtà gius-politiche e realtà religiose, fra

sacro e profano, dove “il sacro non rappresenta tanto un valore che si aggiunge al bene,

1 Lc 20, 20-26 . 8

al vero e al bello, bensì rappresenta la matrice dalla quale questi valori nascono, per

usare un immagine, diciamo che la religione non è un ramo, ma il tronco stesso

2

dell’albero”.

Nel corso della plurisecolare storia del costituzionalismo occidentale, in cui

emerge via via la distinzione tra l’uomo antico e l’uomo contemporaneo, presupposto

3

della radicale trasformazione avutasi nell’intera storia dell’umanità. Se infatti nelle

epoche passate il tronco della società religiosa e culturale era costituito dal sacro, oggi

invece tale figura sembra subire una riduzione di importanza.

In epoca pre-cristiana, l’educazione al culto del divino coincideva con

l’educazione alla vita pubblica, la quale era completamente calata nella sacralità.

L’insegnamento era un fatto che risale alla nascita del cristianesimo, ed è sempre il

settore dell’istruzione che, ad esempio, nel nascente Regno d’Italia, segna la prima

tappa del processo di secolarizzazione. Con l’affermarsi del cristianesimo, per la prima

volta la religione si stacca dalla società e le si contrappone, diventando dunque un

ambito particolare, un sacro che affianca, anziché penetrare e in qualche modo risolvere

e assorbire, il profano. È difficile spiegare le ragioni di questo fenomeno. Tuttavia,

queste rappresentano le motivazioni alla base del rifiuto della storia e del mondo per i

4

primi cristiani, che apparvero ai pagani come peggiori nemici del genere umano . Così

già nel III secolo, la Chiesa organizza il catecumenato, e organizza una qualche forma di

catechesi per le famiglie cristiane già battezzate. La società del medioevo manifesterà

invece forti tensioni, anche a seguito dell’aumento di valori profani. Infatti, la lotta tra

sacro e profano è latente nel lungo conflitto tra Chiesa e Stato. Ne consegue che la

5

laicizzazione o secolarizzazione, come variamente definita, procede inesorabilmente.

La Chiesa tenta di imporre la sua dottrina in un contesto socio-culturale volto

sempre più al profano, introducendo il catechismo, quale strumento tipico

2 J. W Types of religious experience, Christian and non-Christian, University of Chicago Press,

ACH

Chicago, 1951.

3 P. SINISCALCO, Laici e laicità. Un profilo storico, Ave, Roma 1986.

4 P. PRODI, “Chiesa Cattolica e modernità: un problema ben anteriore all’Illuminismo”, in Chiesa

, pag. 135-147 (136 e 147).

Cattolica e modernità

5 C. VASALE, “Laicità e politica”, in Lessico della laicità, pag. 81-99 (85). 9

dell’insegnamento religioso, strumento che viene favorito dall’interesse delle classi

dominanti che consideravano la religione come instrumentum regni. Insomma, fin dal

IV secolo si delineano due tentazioni reciproche: da parte dell’autorità statale è

importante servirsi della Chiesa come instrumentum regni; da parte di uomini di Chiesa

diventa importante servirsi dello Stato come intrumentum salvationis (e

quindi potentiae). Ma la dialettica tra i due poteri sembra ormai essere iscritta nella

6

logica delle cose.

L’Italia, rispetto alle altre nazioni europee, è stata caratterizzata da una grande

precocità economica e culturale, ma a fronte di questa precocità ed eccellenza delle sue

origini nazionali, l’Italia fu l’ultima grande nazione europea, a diventare uno Stato

unitario compiuto. Causa e arbitro di questa situazione fu lo Stato della Chiesa, unico

caso di potere temporale in Occidente, che, proprio dopo il Mille, con Gregorio VII,

inaugurò, per rafforzare il suo potere, una strategia mirante a suddividere l’Italia e a

impedirne ogni forma di unificazione. La Chiesa aveva infatti assunto un potere e un

ruolo politico sempre più crescenti già nell’alto Medioevo, quando i due principi della

sovranità, religioso e laico, erano ancora confusi e unitariamente operanti nell’Impero

Romano d’Oriente. E proprio per difendersi dall’invadenza di Bisanzio, Gelasio I, fin

dal V secolo, aveva nettamente distinto la sacra autorità dei pontefici dalla potestà

regale. Facendo un balzo di circa cinque secoli, non si può non fare riferimento alla

“libera Chiesa in libero Stato” di Cavour e il rifiuto di Pio IX a riconoscere, dopo la

breccia di Porta Pia, Roma capitale d’Italia. Inoltre, nel XIX secolo non possiamo non

ricordare l’inaugurazione del monumento, voluto dalla massoneria, a Giordano Bruno in

Campo dei Fiori (1889), nello stesso luogo in cui il filosofo era stato arso vivo il 17

febbraio del 1600; inaugurazione accompagnata da una grande manifestazione che

riscosse il benevolo assenso di Francesco Crispi. Tuttavia, appare evidente come non sia

affatto semplice seguire tutte le complesse e alterne vicende dei rapporti tra Stato

6 P.A NIGRO., Scuola e famiglia nella costituzione italiana, in www.istitutodegasperi emilia-romagna.it.,

2008 10

italiano e Chiesa cattolica nel contesto dei mutamenti economici, sociali e politici in

ambito nazionale e internazionale.

Per arrivare al concetto di laicità nella sua accezione contemporanea, bisogna

tuttavia far riferimento all’autonomia della coscienza, anche sul piano spirituale. Questa

nozione viene in qualche modo evidenziata nell'articolo 10 della Dichiarazione dei

diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: “Nessuno deve essere molestato per le sue

opinioni, anche religiose, posto che la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico

7

stabilito dalla legge”.

Si è portati a pensare, dunque, che col passare dei secoli, il concetto di laicità

abbia assunto un significato ben distinto. Esso viene definito come la “condizione del

laico e con questo significato è attestata nella lingua italiana a partire dal 1869 e affonda

le sue radici nella differenza, tipica del giudaismo e della Chiesa cristiana, fra chierici e

laici. Si tratta di una distinzione sancita dal IV secolo in poi, che ha riservato il termine

laico e la condizione di laicità al battezzato che non è chierico, perché non ha ricevuto

gli ordini, e non è nemmeno religioso (perché non ha professato voti) come confermato

8

anche dalla enciclica Lumen gentium” . Solo successivamente, ovvero nel XX secolo,

l’espressione laicità è assunto per indicare non solo il non battezzato ma anche

l’anticlericale, in quanto ateo, marxista o liberale, e in questo senso compare negli scritti

di Pio XII e nei suoi riferimenti alla legittima sana laicità dello Stato.

Col passare dei secoli, il concetto di laicità risulta fortemente cambiato. Negli

anni ’50 del secolo scorso, ad esempio, la laicità era considerata un elemento di

uguaglianza. In particolare, in Italia alla luce dei principi stabiliti dalla Costituzione

repubblicana del 1948, iniziò a prendere forma un orientamento giurisprudenziale

riguardante proprio la liberà di professione religiosa. D’altro canto, la Chiesa ha una

concezione non “secolarizzata” della laicità, la quale è spesso citata dall’autorità

ecclesiastica ma solo per smentire accuse di arretratezza.

Allo stesso tempo lo Stato decide di non rimanere indifferente rispetto al

fenomeno religioso. Basti dire del nostro ordinamento, nel quale con una interpretazione

7 VITALE A., Corso di diritto ecclesiastico, ordinamento giuridico e interessi religiosi, VIII ed., Giuffré,

Milano 1996

8 Vedi enciclica 1964, n. 31 11

costituzionalmente orientata si riconosce la peculiare rilevanza della dimensione

religiosa, considerata alla stregua di fattore idoneo a concorrere alla realizzazione del

“pieno sviluppo della persona umana” e del “progresso spirituale della società”. Alla

luce di queste generiche osservazioni sul problema della laicità e dello Stato laico, pare

pertanto opportuno delineare il primo ambito d’indagine, che è volto essenzialmente

all’individuazione delle regole che disciplinano il rapporto tra Stato e Confessioni

religiose; ovvero alla delimitazione e alla regolazione delle modalità d’intervento

dell’ordinamento giuridico statale nei confronti delle varie fedi e le peculiarità del loro

reciproco rapporto. In secondo luogo, si tratterà poi di esaminare le specifiche

caratteristiche del rapporto tra Stato e individuo: oltre all’enunciazione dei diritti che

dovranno essere garantiti a ogni singola persona, sarà necessario approfondire la

valenza e l’esigenza delle deroghe “all’efficacia del diritto comune in virtù di imperativi

9

della coscienza o di precetti religiosi” . L’analisi si sposterà, d’altro canto,

sull’individuazione dei possibili limiti al diritto dell’individuo di attuare nella pratica

quotidiana le manifestazioni identitarie e i comportamenti prescritti dalla propria fede

1.1 Il principio di laicità difronte alla Costituzione e alla giurisprudenza

costituzionale

Di fronte alla nuova domanda di diversità spirituale e religiosa, la pratica della

laicità e dello Stato laico ha cominciato ad adeguarsi. L’obiettivo prioritario

d’eguaglianza fra i vari orientamenti religiosi e non religiosi rappresenta un processo di

lunga durata, non ancora compiuto. La Costituzione italiana, come molte Carte

costituzionali europee-occidentali, non definisce espressamente come “laica”

l’ordinamento statale. Tuttavia, la nostra Carta sembra informata ai valori del

pluralismo, che assume un ruolo assai rilevante; appare evidente come la definizione

laica dello Stato non può neppure considerarsi una mera successiva elaborazione

dottrinale o giurisprudenziale, ma trova fondamento all’interno della Carta e permette

9 B. RANDAZZO, Diversi ed uguali, le confessioni rel

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giovanni1989 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Alicino Francesco.
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