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Concordato. TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA
(11 febbraio 1929) 74
In nome della Santissima Trinità
Premesso:
Che la Santa Sede e l'Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione
di dissidio fra loro esistente con l'addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci
rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignità delle due Alte Parti, e che,
assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale
Le garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della Sua alta missione nel
mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo e
irrevocabile la "questione romana", sorta nel 1870 con l'annessione di Roma al regno
d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia.
Che dovendosi, per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza,
garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale, si è ravvisata la
necessità di costruire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla
medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e
giurisdizione sovrana.
Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia,
hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due Plenipotenziari,
cioè, per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro
Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maestà, Sua Eccellenza il signor
Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo; i quali scambiati i
loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli
accordi seguenti:
1. L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del
Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola
religione dello Stato.
2. L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come
attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della
sua missione nel mondo.
3. L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà
e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue
pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e
con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono iridicati nella
pianta che costituisce l'allegato I del presente Trattato, del quale forma parte integrante.
Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del
Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di
polizia delle autorità italiane; le quali si attesteranno ai piedi della scalinata della
Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno
perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica salvo che siano invitate ad intervenire
dall'autorità competente. 75
Quando la Santa Sede in vista di particolari funzioni credesse di sottrarre
temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità
italiane, a meno che non fossero invitate dall'autorità competente a rimanere, si
ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.
4. La sovranità e la giurisdizione esclusiva, che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla
Città del Vaticano importa che nella medesima non possa esplicarsi alcuna ingerenza da
parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede.
5. Per l’esecuzione di quanto é stabilito nell'articolo precedente, prima dell'entrata in
vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città del Vaticano dovrà essere, a
cura del Governo italiano, reso libero da ogni vincolo e da eventuali occupatori. La
Santa Sede provvederà a chiuderne gli accessi recingendo le parti aperte tranne la piazza
di San Pietro. Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi
esistenti, appartenenti ad istituti od enti religiosi, provvederà direttamente la Santa Sede
a regolare i suoi rapporti con questi disinteressandosene lo Stato italiano.
6. L'Italia provvederà a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati che alla
Città del Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in proprietà.
Provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dello Stato mediante la
costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località indicata
nell'allegata pianta (allegato I) e mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano
sulle ferrovie italiane.
Provvederà altresì al collegamento, direttamente anche cogli altri Stati dei servizi
telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali nella Città del Vaticano.
Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici.
A tutto quanto sopra si provvederà a spese dello Stato italiano e nel termine di un anno
dall'entrata in vigore del presente Trattato.
La Santa Sede provvederà, a sue spese, alla sistemazione degli accessi del Vaticano già
esistenti e degli altri che in seguito credesse di aprire. Saranno presi accordi tra la Santa
Sede e lo Stato italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo dei veicoli
terrestri e degli aeromobili della Città del Vaticano.
7. Nel territorio intorno alla Città del Vaticano il Governo italiano si impegna a non
permettere nuove costruzioni, che costituiscano introspetto, ed a provvedere, per lo
stesso fine, alla parziale demolizione di quelle già esistenti da Porta Cavalleggeri e
lungo la via Aurelia ed il viale Vaticano.
In conformità alle norme del diritto internazionale, é vietato agli aeromobili di qualsiasi
specie di trasvolare sul territorio del Vaticano.
Nella piazza Rusticucci e nelle zone adiacenti al colonnato, ove non si estende la
extraterritorialità di cui all’art. 15 qualsiasi mutamento edilizio o stradale, che possa
interessare la Città del Vaticano, si farà di comune accordo. 76
8. L'Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara
punibili l’attentato contro di esso e la provocazione a commetterlo con le stesse pene
stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.
Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del
Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le
ingiurie alla persona del Re.
9. In conformità alle norme del diritto internazionale sono soggette alla sovranità della
Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella Città del Vaticano. Tale
residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea dimora altrove, non
accompagnata dalla perdita dell'abitazione nella Città stessa o dalle altre circostanze
comprovanti l’abbandono di detta residenza.
Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede le persone menzionate nel
comma precedente, ove a termini della legge italiana, indipendentemente dalle
circostanze di fatto sopra previste, non siano da ritenere munite di altra cittadinanza,
saranno in Italia considerate senz'altro cittadini italiani.
Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno
applicabili nel territorio del regno d'Italia, anche nelle materie in cui deve essere
osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa
Sede), quelle della legislazione italiana, e, ove si tratti di persona che sia da ritenere
munita di altra cittadinanza, quella dello Stato cui essa appartiene.
10. I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno
indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non
fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all'Italia esenti dal
servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale.
Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede
indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede
nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli artt. 13, 14, 15 e 16 esistenti
fuori della Città del Vaticano. Tali funzionari saranno indicati, in altro elenco, da
concordarsi come sopra e detto e che annualmente sarà aggiornato dalla Santa Sede.
Gli ecclesiastici che, per ragione di ufficio, partecipano fuori dalla Città del Vaticano
all'emanazione degli atti della Santa Sede, non sono soggetti per cagione di essi a
nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane. Ogni
persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle garanzie personali
competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno.
11. Gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello
Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi
morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.
12. L'Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le
regole generali del diritto internazionale. Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa
Sede continuano a godere nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli
agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a
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rimanere nel territorio italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto
internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l'Italia. Resta
inteso che l'Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza
da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero
accesso dei vescovi di tutto il mondo alla Sede apostolica. Le Alte Parti contraenti si
impegnano a stabilire fra loro normali rapporti diplomatici, mediante accreditamento di
un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nunzio pontificio presso l’Italia,
il quale sarà il decano del Corpo diplomatico, ai termini del diritto consuetudinario
riconosciuto dal Congresso di Vienna con atto del 9 giugno 1815. Per effetto della
riconosciuta sovranità e senza pregiudizio di quanto é disposto nel successivo art. 19, i
diplomatici della Santa Sede ed i corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice godono
nel terri