La richiesta di fido o affidamento viene fatta compilando appositi moduli i quali sono
predisposti dalla stessa banca o dall’istituto di credito ed è diretta a fornire informazioni
sul cliente in merito all’apprezzamento qualitativo e quantitativo.
La prassi bancaria, non impone un format obbligatorio, le banche e gli istituti di credito
sono libere di strutturarlo anche in funzione alle proprie esigenze interne. In passato
c’era un vero e proprio obbligo imposto dalla Banca d’Italia di strutturare la modulistica
in un determinato modo, tale obbligo era soggetta a vigilanza, tuttavia le stesse
potevano nel rispetto dei requisiti standard arricchirlo.
Oggi il comitato di vigilanza ha disposto che la richiesta di fido o affidamento deve: 1)
essere redatta su documenti formali; 2) va sottoscritta dai diretti interessati; 3) deve
specificare l’importo e la duraton del credito; 4) deve contenere la valutazione sintetica
16
e analitica delle garanzie presentate all’istituto .
Le informazioni principali che il documento deve contenere sono le seguenti:
15 Pellegrini T., Anatocismo e mutui. Egea, Milano, 2016
16 Agostini G., Analisi giuridica dei mutui. Il Mulino, Bologna, 2021 17
1. informazioni sul richiedente, persona fisica o giuridica;
2. informazioni tecniche sulle specifiche dell’affidamento.
Per quanto riguarda le informazioni sul richiedente, nel caso in cui si tratta di una
persona giuridica è necessario richiedere:
1. denominazione e ragione sociale dell’impresa;
2. generalità dei soci (nome, cognome, carichi pendenti e in essere, cariche
ricoperte all’interno della società, eventuali poteri speciali nel caso in cui i soci
sono amministratori);
3. indirizzo della sede sociale, operativa e amministrativa, e se la società si avvale
di professionisti esterni;
4. informazioni sulla struttura tecnico-produttiva, commerciale e di staff;
5. informazioni relative ai mercati in cui la società opera e settore economico
d’appartenenza;
6. nel caso in cui la società appartiene ad un gruppo, presentare tutti i collegamenti
con imprese collegate, controllate e controllanti;
7. i bilancio degli ultimi tre anni;
8. i programmi di investimento presente e quelli che risultano da eventuali business
plan; 17
9. i bilanci previsionali relativi al triennio successivo se elaborati .
Se il soggetto richiedente è una persona fisica il ciak documentario da presentare
comprende i seguenti documenti:
1. anagrafica del richiedente;
2. redditi percepiti;
3. regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni in caso il richiedente
abbia rapporti di coniugio);
4. eventuale esistenza di immobili con ipoteche che gravano sugli stessi.
Inoltre il richiedente nell’esatto momento in cui richiede il mutuo o il finanziamento
deve allegare la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi prodotta e la composizione
del nucleo familiare.
17 Pellegrini T., Anatocismo e mutui. Egea, Milano, 2016 18
In merito alle informazioni relative alle specifiche del finanziamento emerge che è
necessario significare: 1) quale forma tecnica scegliere; 2) il fine e la durata; 3) il
sistema di garanzie; 4) dichiarazione con eventuali posizioni aperte le quali sono aperte
presso altri istituti di credito.
La fase immediatamente successiva è l’adesione volontaria al codice etico bancario
promosso dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e regolamentato dalle n.b.u. ossia
dalle norme bancarie uniformi. Ogni istituzione deve attenersi a regole specifiche a
tutela della salvaguardia del cliente al fine di garantire la massima trasparenza nella
procedura di fido.
In generale la fase di istruttoria del fido o affidamento, si articola in cinque fasi le quali
sono:
1. analisi tecnica delle qualità personali del richiedente;
2. verifica formale di quanto dichiarato;
3. anali si tipo qualitative:
4. analisi di tipo quantitative; 18
5. valutazione e monitoraggio di tutte le posizioni aperte .
La prima fase è quella dove la banca accerta l’esattezza, la validità e la conformità dei
dati che sono stati forniti dal soggetto persona fisica o persona giuridica in fase di
richiesta del fido, le stesse sono integrate con ulteriori informazioni raccolte attraverso
altre fonti ufficiali interne ed esterne.
In particolare le indagini possono essere effettuate presso fornitori ( per verificare la
regolarità e puntualità nei pagamenti), sui clienti (per vedere l’affidabilità dell’azienda
su consegne e garanzie). Le indagini vengono anche effettuate attraverso agenzie
informative se si tratta di un nuovo cliente. Inoltre esistono sistemi di informazioni
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creditizie i quali centralizzano, incrociano e unificano i dati dei clienti .
I principali sistemi di informazioni creditizie in Italia sono tre
1. Centrale dei Rischi di Banca d’Italia (CRBI);
2. Centrale dei Rischi importi contenuti (CRIC);
3. Centrale dei rischi finanziari spa (CRIF).
18 Pellegrini T., Anatocismo e mutui. Egea, Milano, 2016
19 Agostini G., Analisi giuridica dei mutui. Il Mulino, Bologna, 2021 19
I sistemi di informazioni creditizie, sono delle banche dati, dove le banche e gli istituti
di credito si scambiano informazioni sui finanziamenti che sono stati sia erogati e sia
richiesti ai clienti con l’obiettivo di tutelare il credito e di conseguenza contenere
l’eventuale rischio d’insolvenza.
Quando un soggetto richiede un prestito alla banca oppure ad un intermediario
autorizzato lo stesso viene censito all’interno delle banche dati delle centrali dei rischi.
Tutti i dati riguardano le tipologie di prestiti, le caratteristiche e ogni specifica quale:
importo, durata, rata, inizio, fine ecc; tutte le informazioni che concernono il
comportamento de cliente in termini di solidità ed eventuali ritardi vengono monitorati
in modo particolare.
I dati i quali sono trasmessi dalle banche e dagli istituti di credito vengono consultati in
fase di istruttorie del finanziamento o del mutuo al fine di valutare il merito creditizio, il
livello massimo di sopportazione dell’indebitamento nonché controllo e monitoraggio
del rischio di credito.
Quanto esposta implica che banche e intermediari a cui verrà richiesto un nuovo
prestito, finanziamento, mutuo o una semplice carta di credito, sono in grado di sapere
se il cliente ha presentato richieste di finanziamo e se ne ha altri in corso e soprattutto se
paga in modo puntuale le rate.
Dunque, le centrali dei rischi forniscono al sistema creditizio informazioni sulla
posizione creditizia dei clienti i quali ricorrono a tale mercato in forma pubblica e
privata. In particolare:
1. per finanziamento di importo maggiore di 75000 euro l’autorità competente è la
centrale dei rischi pubblica gestita direttamente dalla Banca d’Italia;
2. per importi compresi tra i 30000 euro e i 75000 euro, l’autorità competente è la
centrale dei rischi pubblica gestita dalla società interbancaria per
l’autorizzazione (SIA); 20
3. per importi sotto i 30000 euro, l’autorità competente è il CRIF e il CRIC .
Prima dell’entrata in vigore del codice di deontologia per i sistemi di informazioni, le
centrali dei rischi conservavano in archivio i nomi dei cattivi pagatori per un periodo
che superava i 5 anni, rendendo difficile la concessione di ulteriori prestiti ai clienti che
20 Pellegrini T., Anatocismo e mutui. Egea, Milano, 2016 20
nel tempo non avevano regolarizzato le loro posizioni. Oggi questo periodo si è
notevolmente ridotto a 3 anni.
Considerando il canale dei microprestiti, la CRIF spa è una centrale dei rischi privata la
quale conserva informazioni sul credito sia positive e sia negative ed effettua la raccolta
direttamente da enti che a vario titolo emettono finanziamenti.
Il trattamento dei dati personali, non ha come fine quello di classificare i pagatori in
cattivi e buoni, ma valutare e monitorare posizioni aperte che potrebbero inficiare con
nuove richieste in un futuro rischio d’insolvenza. La consultazione della banca dati da
parte delle società finanziarie è possibile se e solo se il cliente ha firmato il consenso
alla privacy e i moduli GDPR sul trattamento dati personali. L’aggiornamento della
banca dati avviene giorno per giorno per i nuovi finanziamenti e mensilmente per il
21
credito erogato .
Le analisi delle qualità personali del cliente richiedente, si riferiscono ai trascorsi passati
che il cliente X ha intrattenuto con la banca e quelli ancora in essere. Attraverso queste
analisi si riesce a verificare:1) la puntualità nei pagamenti; 2) che cosa realmente
verifica l’istituto di credito; 3) la correttezza nell’uso dei titoli di credito; 4) eventuali
rapporti con altre banche; 5) modalità di pagamento e servizi di riscossione crediti.
La veridicità di quanto è stato dichiarato, passa attraverso il vaglio delle differenti
posizioni che caratterizzano lo status del cliente. Per le imprese si verifica la regolarità
formale dei bilanci presentati. Si ricorre per tale adempimento a fonti esterne come le
Camere di commercio e all’Ufficio del Registro delle Imprese. Le informazioni di rilevo
riguardano costituzione e momenti ordinari e straordinari i quali caratterizzano la vita
dell’impresa. Per altre informazioni le banche potrebbero consultare il Catasto per
accertare la regolarità urbanistica degli immobili e proprietari o eventuali
22
comproprietari e l’esistenza di ipoteche o di altri diritti reali .
Successivamente attraverso le analisi di tipo qualitativo la banca o gli intermediari
finanziari deputati a concedere credito, esaminano informazioni operando colloqui
individuali. Se si tratta di persone giuridiche il colloquio riguarda politiche e prassi
adottate dall’azienda e su come opera negli ambienti specifici e in quello generale e in
21 Pellegrini T., Anatocismo e mutui. Egea, Milano, 2016
22 Agostini G., Analisi giuridica dei mutui. Il Mulino, Bologna, 2021 21
eventuali altri settori affini, se si tratta di persona fisica si testa la cultura finanziaria e
l’avversione al rischio.
Più incisiva è l’analisi di tipo quantitativa la quale elabora e testa informazioni
previsionali su scenari futuri in base ai dati attuali. Se il richiedente finanziamento è una
persona giuridica le analisi quantitative riguardano dati di bilancio in particolare gli
indici reddituali, patrimoniali e finanziari e i processi di gestione delle partite di flussi
attraverso l’interpretazione del rendiconto finanziario.
Lo scopo di queste analisi è valutare concretamente la capacità su futuri rimborsi in
funzione delle politiche di indebitamento. Se il richiedente è persona fisica i dati
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quantitativi sono quelli strettamente collegati a
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