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ANTECEDENTE IL GIUDIZIO
La disciplina relativa all’opposizione del segreto di Stato
1.
nell’acquisizione degli elementi di prova reali
Come già detto, lo “statuto processuale” del segreto di Stato trova il
suo fulcro nelle disposizioni concernenti la testimonianza e, in
nell’art. 202 c.p.p.
particolare, dell’istituto
Ciò, tuttavia, non circoscrive la rilevanza processuale
solo a quest’ambito: infatti, la categoria dei segreti (in particolare, di
quello professionale, d’ufficio e di Stato) è espressamente richiamata
in varie disposizioni, concernenti i mezzi di prova non testimoniali,
che risultano costruite in costante parallelismo con le norme già
esaminate. 146
Può, quindi, affermarsi che la disciplina testimoniale dei segreti
costituisca un vero e proprio archetipo legislativo, cui varie norme in
materia di prove penali fanno riferimento.
Più precisamente, la disciplina posta a tutela del segreto di Stato
nell’ambito dell’acquisizione degli elementi di prova reali è affidata
agli artt. 256, 256-bis, 256-ter (in materia di ordine di esibizione e
nonché all’art. 270-bis
sequestro), (in materia di intercettazioni di
comunicazioni) del codice di rito penale. La prima disposizione non
è stata in alcun modo modificata dalla legge n. 124 del 2007, mentre
le fattispecie regolate dagli altri tre articoli sono state inserite nel
179
codice di procedura penale con il predetto provvedimento . –
Le norme in esame creano un secondo sottosistema normativo che
si affianca a quello previsto dagli artt. 202 c.p.p. e 41 della legge n.
124 del 2007 -, attraverso il quale il legislatore ha disciplinato il
modo in cui, nell’ambito dell’attività di acquisizione di elementi di
prova reali, debba essere assicurata adeguata garanzia a quanto sia
coperto da segreto di Stato.
Tuttavia, ad essere precisi, non tutte le disposizioni citate regolano
specificamente il nesso intercorrente fra procedimento penale e
179 Rispettivamente, dagli artt. 15, 16 e 28 della legge n. 124 del 2007. 147
segreto di Stato, in quanto norme di tal genere si trovano solo negli
artt. 256 e 270-bis c.p.p., mentre le altre disposizioni ineriscono ai
rapporti tra organismi di intelligence e magistratura, con riferimento
al possibile trasferimento nel procedimento penale di informazioni
provenienti dal sistema di sicurezza (è il caso dell’art. 256-bis c.p.p.),
ovvero si limitano a disciplinare il modus operandi da seguire
quando, nell’attività di acquisizione documentale, sia opposto il
segreto di Stato (art. 256-ter c.p.p.).
In ogni caso, le disposizioni de quibus presentano notevoli problemi
di raccordo con il complesso della disciplina dettata dal codice di rito
in tema di prove orali e, sebbene dai lavori parlamentari emerga una
chiara volontà di ispirarle ai medesimi principi, va analizzato come
questi siano trasponibili dal piano puramente logico-argomentativo a
180
quello giuridico .
C’è da dire, infatti, che la disciplina prevista in tema di opposizione
del segreto di Stato nell’acquisizione di prove documentali pecca di
incompletezza ed incoerenza rispetto alle linee-guida che hanno
ispirato il legislatore del 2007: in particolare, i profili su cui porre
sull’iter parlamentare che ha portato all’approvazione degli
180 In particolare,
artt. 256-bis e 256-ter c.p.p. si veda G. MOSCA, G. SCANDONE, S.
GAMBACURTA, M. VALENTINI, I servizi di informazione ed il segreto di
Stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), cit., pagg. 667 ss. 148
l’attenzione riguardano la possibilità di estendere i principi
positivizzati nelle disposizioni degli artt. 202 e 204 c.p.p. alle
fattispecie di nuova introduzione, di cui agli artt. 256-bis e 256-ter
dall’art. 256 c.p.p., che non è stato
c.p.p., nonché a quanto previsto
affatto modificato dal nuovo provvedimento.
Per la risoluzione di tali problemi ermeneutici, purtroppo
l’interpretazione letterale non è di alcun aiuto: infatti, negli artt. 256-
all’art. 204
bis e 256-ter c.p.p. manca un qualunque riferimento
– si rinviene solo nell’art. 256 c.p.p. –
c.p.p. che, invece, così come,
sia nell’art. 256 che negli artt. 256-bis e 256-ter c.p.p., non compare
181
dell’art. 202 c.p.p.
alcun richiamo ai commi 3-8 .
la tematica in oggetto assume un’importanza
Chiaramente, dato che è fortemente avvertita l’esigenza di evitare
fondamentale, –ter
che per gli artt. 256-bis e c.p.p. non trovino applicazione le
previsioni di cui al riformato art. 204 dello stesso codice: difatti,
sotto il profilo della valutazione sistematica e, più in generale,
istituzionale, sarebbe assurdo pensare che i meccanismi di esclusione
dell’art. 202 c.p.p. disciplinano
181 Va ricordato che i commi 3-8 le relazioni fra
autorità giudiziaria, processo penale e Presidenza del Consiglio dei ministri in
relazione alla conferma del segreto di Stato, mentre l’art. 204 c.p.p. assolve alla
fondamentale funzione di disciplinare le ipotesi in cui il segreto di Stato è
inopponibile all’autorità giudiziaria. 149
del segreto di Stato risultino inapplicabili proprio laddove, invece, i
segreti siano più delicati.
Vi è, inoltre, un ulteriore aspetto che merita attenzione: se, infatti, si
concepissero le fattispecie previste dagli artt. 256, 256-bis e 256-ter
c.p.p. come completamente autonome e separate dalle norme che
regolano i momenti di contatto tra potere giudiziario e segreto di
– che si rinvengono solo nell’art. 202 c.p.p. –
Stato non si
disporrebbe, nell’ambito della disciplina dell’acquisizione delle
prove reali, di una regolamentazione degli effetti della conferma del
segreto di Stato da parte del Capo del Governo.
Appare, dunque, necessario ripristinare un quadro di coerenza
nell’ambito di questa delicata materia, utilizzando quali criteri
ermeneutici l’interpretazione sistematica ed il riferimento alle
intenzioni del legislatore.
Ebbene, alla luce dei lavori parlamentari, gli artt. 256-bis e 256-ter
c.p.p. si devono considerare come norme speciali rispetto alla
fattispecie regolata dall’art. 256 c.p.p. (o, quantomeno, ispirate
182
senz’altro ai medesimi principi) . Ciò consente, quindi, di
considerare applicabili quelle disposizioni di carattere generale
182 Sul punto, C. MOSCA, G. SCANDONE, S. GAMBACURTA, M.
VALENTINI, cit., pagg. 674-676. 150
dell’art. 256 c.p.p., che non siano in contrasto con le previsioni
“speciali” contenute nelle altre due norme. E la mancanza di
qualsiasi normativa divergente contenuta in queste ultime permette di
il comma 5 dell’art. 256 c.p.p. –
qualificare in base al quale «si
dell’articolo 204»
applica la disposizione - e, quindi, le regole cui
rinvia, come “principio” della disciplina dell’opposizione del segreto
di Stato nell’ambito dell’acquisizione di elementi di prova reali, con
la conseguenza che quelle regole sono perfettamente trasponibili alle
183
fattispecie di nuova introduzione .
La seconda questione, invece, risulta essere di più ardua soluzione,
– l’applicazione
perché mentre in precedenza si è riusciti ad ancorare
dell’art. 204 c.p.p. alle fattispecie di cui agli artt. 256-bis –ter
e c.p.p.
–
in base ad una previsione comunque espressa nei commi 3-8
183 Indipendentemente da questi rilievi di ordine logico-sistematico, vi è un
applicabile l’art. 204 c.p.p. sempre e
ulteriore argomento che consente di ritenere
comunque, a prescindere dal mezzo di prova che debba acquisirsi: infatti, se si
pone l’attenzione alla littera di questa disposizione, si nota agevolmente come
non vi sia alcun termine che induca a circoscrivere la sua applicabilità alle sole
ipotesi in cui debba acquisirsi una prova testimoniale. Questo perché l’art. 204 in
esame si pone come limite al segreto e, di conseguenza, l’area del segretabile è
–
sempre uguale a se stessa: gli arcana illegittimi a nulla rilevando che siano
–
opposti dal testimone oppure dal depositario di un documento restano
comunque incapaci di incidere sul regolare esercizio della funzione
giurisdizionale. 151
dell’art. 202 c.p.p. manca, al contrario, un qualunque riferimento,
anche indiretto, alle tre norme dettate in tema di prove reali.
l’esame dei lavori
Anche in questo caso, tuttavia, appare risolutivo
parlamentari, che induce a pensare che si sia dinanzi ad una
questione di tecnica legislativa, piuttosto che ad una deliberata scelta
del legislatore: il nuovo art. 202 c.p.p., infatti, lungi dal rappresentare
una norma incidente solo sulla prova testimoniale, esprime oggi un
–
articolato corpo di previsioni, capace di regolare eccezion fatta per
– l’intera gamma dei rapporti tra gli
alcuni specifici profili arcana ed
il rito penale.
Attraverso le norme in questione, dunque, il Parlamento ha voluto
definire un modello generale di riferimento, che regolasse il rapporto
tra segreto confermato, azione penale e conflitto di attribuzioni
innanzi alla Corte costituzionale, indipendentemente dal mezzo di
184
prova da acquisire .
Si può, pertanto, ritenere che, solo con riguardo ai profili non regolati dall’art.
184
202 c.p.p., il legislatore abbia voluto prevedere una disciplina autonoma. Di
conseguenza, è dato supporre che l’art. 256 c.p.p. non sia stato modificato,
perché si sono ritenute implicitamente applicabili le nuove disposizioni
–
introdotte in tema di prove dichiarative, mentre per i profili attinenti
all’acquisizione di documenti non suscettibili di rientrare nella norma generale
di cui all’art. 256 c.p.p. – lo stesso legislatore abbia provveduto a dettare una
–ter
nuova disciplina, contenuta negli artt. 256-bis e c.p.p. 152
L’ordine del segreto di Stato: l’art.
2. di esibizione e l’opposizione
256 c.p.p.
Nell’analizzare i meccanismi processuali dell’opposizione del
segreto di Stato nell’ambito dell’attività acquisitiva di prove reali,
256
occorre senza dubbio partire dalla norma-base, ossia dall’art.
c.p.p., che disciplina la compatibilità tra il dovere di esibire la
documentazione richiesta dall’autorità giudiziaria –
con i segreti non
– custoditi dal soggetto cui è rivolto l’ordine di
solo quello di Stato
esibizione.
Va preliminarmente sottolineato come la disposizione in questione,
dell’impostazione