Indice
Capitolo I
IL SEGRETO DI STATO E LA SALUS REI
PUBLICAE
1. Il segreto di Stato come esigenza di democrazia............... pag. 7
2. Gli arcana imperii……………………………………….. » 10
il processo penale……………………
3. Il segreto di Stato e » 12
4. La progressiva costituzionalizzazione del segreto di Stato:
Corte costituzionale…..
il fondamentale ruolo svolto dalla » 13
interessi contrapposti………………
5. Il bilanciamento tra » 16
L’individuazione del fondamento
6. costituzionale del
costituzionale…..
segreto di Stato: i giudizi di legittimità » 17
L’ampliamento della tutela: gli interventi normativi ed i
7. di attribuzione……………………………………
conflitti » 22
8. Le più recenti decisioni della Consulta in tema di segreto
di Stato……………………………………………............. » 30
9. La salus rei publicae……………………………………… » 38 1
Capitolo II
IL SEGRETO DI STATO NELLA
EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE
ITALIANA
Sezione 1 …………………………………...
SVILUPPI STORICI pag. 42
come limite probatorio……………….
1. Il segreto di Stato » 42
L’evoluzione della disciplina del segreto di Stato:
2. la codificazione unitaria del 1865……………………… » 45
3. Il codice Finocchiaro-Aprile…………………………… » 47
Il codice Rocco…………………………………………
4. » 49
riforma n. 801 del 1977……………………
5. La legge di » 53
6. La legge-delega del 1974 ed il progetto preliminare di
codice del 1978………………………………………. » 57
1988……….
7. Il nuovo codice di procedura penale del » 59
Sezione 2
L’ATTUALE DISCIPLINA DEL SEGRETO DI STATO:
…………………........
LA LEGGE N. 124 DEL 2007 pag. 63
generale……………………………………….
1. Quadro » 63
L’oggetto del di Stato…………………………
2. segreto » 68
giuridici protetti………………………….
3. Gli interessi » 72 2
segreto di Stato………………
4. Le fattispecie estintive del » 75
Il regolamento d’attuazione introdotto dal D.P.C.M. 8
5. 2008…………………………………………….
Aprile » 78
6. Cenni alle innovazioni in tema di segreto di Stato apportate
dagli articoli 40 e 41 della legge n. 124 del 2007……… » 83
La “riforma della riforma”………………………………
7. » 86
Capitolo III
IL SEGRETO DI STATO NEL PROCESSO
PENALE
Sezione 1
IL SEGRETO DI STATO E LE PROVE
……………………………………....
DICHIARATIVE pag. 94
1. Una disciplina frammentata……………………………. » 94
e l’opponente qualificato…… »
2. Il nuovo art. 202 c.p.p. 96
L’opposizione dei soggetti non qualificati……………..
3. » 99
4. La deposizione del soggetto non qualificato su fatti coperti
da segreto di Stato appresi da soggetti legittimati
all’opposizione…………………………………………… » 103
non opposto…………………………………… »
5. Il segreto 106
L’atto » 110
6. di opposizione…………………………………… 3
interpello……………………………… » 112
7. La procedura di confermato…………………….
8. Il segreto non (ancora) » 114
conferma……..
9. Il segreto confermato e gli effetti della » 117
Il controllo “incidentale” sulla
10. sussistenza del vincolo.. » 121
L’ampliamento della tutela ai soggetti qualificati sentiti
11. ……………. »
in qualità diversa da quella di testimone 124
I dichiaranti diversi dall’imputato e l’art. 41 della legge
12. n. 124 del 2007…………………………………………. » 127
L’imputato ed il diritto di difesa ……………………….
13. » 132
“nuovo” bilanciamento………....
14. Le prospettive di un » 137
della nuova disciplina ……..
15. I limiti e le contraddizioni » 143
Sezione 2
IL REGIME DELLE PROVE REALI E LA FASE
……………………
ANTECEDENTE IL GIUDIZIO pag. 146
La disciplina relativa all’opposizione del segreto di
1. Stato nell’acquisizione di elementi di prova reali…… » 146
L’ordine di esibizione e l’opposizione
2. del segreto di Stato:
l’art. 256 c.p.p………………………………………… » 153
L’acquisizione dei documenti presso le sedi dei servizi
3. per la sicurezza………………………..
di informazione » 158
L’art. 256-ter di applicazione….
4. c.p.p. ed il suo campo » 166
La nuova disciplina delle intercettazioni di “comunicazioni
5. servizio”……………………………………………..
di » 170
L’art. 270-bis e l’individuazione dei colloqui “protetti”….
6. » 173
4
Un’ipotesi utilizzabilità “d’emergenza”…
7. di eccezionale » 179
L’opposizione del segreto di Stato durante le
8. preliminari………………………………………..
indagini » 183
Sezione 3
LA SENTENZA DI NON DOVERSI
PROCEDERE …………………………………… ................ pag. 186
»
1. Una singolare ipotesi di non liquet…………………… 186
Il giudizio di essenzialità…………………………….
2. » 192
L’incidenza del segreto
3. di Stato sul fatto oggetto
di imputazione…………………………………….. » 195
L’efficacia preclusiva del “non doversi procedere”
4. e »
la possibilità di un nuovo giudizio………………… 198
Capitolo IV
L’ESCLUSIONE DEL SEGRETO DI STATO
Il problema dell’individuazione
1. della sfera del
segretabile…………………………………………… pag. 204
2. I limiti al segreto di Stato nella legge n. 801 del 1977 e
nella legge n. 124 del 2007……………………………… » 207
5
il segreto non opponibile………
3. Il segreto apponibile ed » 214
L’art. 204 c.p.p. ed i “fatti eversivi” dell’ordine
4. » 219
costituzionale…………………………………………….
5. La procedura di esclusione del segreto ed il vaglio
dell’autorità giudiziaria…………………………………. » 224
L’art. 66 disp. att. c.p.p. e lo “strano” intervento del
6. dei Ministri…………………… »
Presidente del Consiglio 230
dell’opponibilità
7. I conflitti di attribuzione e l’esclusione ………….. »
del segreto di Stato alla Corte costituzionale 237
Bibliografia………………………………………………… pag. 246
6
Capitolo primo
IL SEGRETO DI STATO E LA SALUS REI PUBLICAE
1. Il segreto di Stato come esigenza di democrazia
L’esigenza di sottrarre al dominio pubblico dei fatti ritenuti
“sensibili” dall’Autorità, e perciò non divulgabili, non è una
caratteristica dei moderni Stati democratici.
1
Un concetto di «segreto di Stato» , seppure in forma primitiva e
già nell’antica
rudimentale, si rinviene Roma. Fu lo storico Tacito ad
2
usare l’espressione di “segreti del potere”, intesi
arcana imperii ,
come instrumentum regni, per indicare quelle res che, per ragioni di
opportunità politica, dovevano rimanere oscure alla cittadinanza e
dalle quali, a volte, dipendeva la stessa sopravvivenza di Roma.
1 Individuabile in quei fatti che, a tutela degli interessi di un ordinamento,
devono rimanere sottratti alla comune conoscenza (così C. BONZANO, Il
segreto di Stato nel processo penale, Cedam, 2010, pag. 1).
2 Negli Annales tacitiani il ditterio arcana imperii indicava alcuni argomenti
che, per ragioni di opportunità politica, venivano accuratamente sottratti alla
seppur legittima curiosità dei più (PUBLIO CORNELIO TACITO, Ab excessu
divi Augustii, II, XXXVI). 7
Un’analisi storica delle diverse forme di Stato e di governo rivela
come nello Stato di diritto la pubblicità è la regola ed il segreto
l’eccezione, ma, nel contempo, permette di affermare che un
ordinamento nel quale vigono arcana non può essere qualificato, per
ciò solo, antidemocratico. Ciò in quanto la misura dello status di
cittadino può essere valutata anche a partire dalle informazioni che
sono coperte dal segreto, fermo restando il dovere dello Stato di
3
garantire l’accesso alle informazioni di natura pubblicistica .
Ora, il punto è che tale dovere può essere disatteso non in forza di
scelte discrezionali svincolate da qualunque criterio, ma solo a causa
di determinate situazioni, la cui sussistenza impone esigenze di
particolare riservatezza, ma nel contempo consente di non alterare il
della pubblicità e l’eccezione
fondamentale equilibrio fra la regola
del segreto. Ed è proprio questo il principio sotteso ad ogni forma di
segreto pubblico nelle società democratiche: esso, di regola, è uno
strumento per limitare la diffusione di certe informazioni, in nome di
3 Va, infatti, detto che la pubblicità, pur costituendo una regola-base della
convivenza democratica, non assurge in nessun ordinamento costituzionale al
rango di valore assoluto: la nostra stessa Costituzione, del resto, pur richiamando
più volte il principio della pubblicità, non esclude il segreto, né impedisce una
tutela differenziata delle diverse tipologie di segreto. 8
un’esigenza altrettanto fondamentale, la conservazione stessa
dell’organizzazione statuale.
Secondo questa impostazione, dunque, nell’organizzazione politica è
riconosciuto agli arcana uno spazio legittimo, che consente di
costruire una dimensione costituzionale del segreto.
Infatti, in ogni forma politica è irrinunciabile il ricorso al segreto; e
ciò vale anche nei sistemi democratici. È però necessario che tale
segreto sia indirizzato verso la realizzazione di un fine superiore, la
salvaguardia della universalità dei consociati.
Considerando questo aspetto, risulta semplice distinguere l’essenza
degli arcana imperii nelle esperienze politiche autoritarie rispetto a
quella che assumono in uno Stato democratico. Ed, in effetti, nelle
esperienze più radicali, il segreto di Stato non è uno strumento di
potere, ma si identifica col potere stesso, divenendo esso stesso fine
politico: la scelta di utilizzare gli arcana è rimessa alla volontà del
sovrano, è slegata da fini obiettivi e sfugge al controllo da parte di
chiunque.
Nell’ambito dello Stato di diritto, invece, il segreto di Stato deve
affondare le proprie radici in determinati valori fondamentali. Esso è
soggetto al principio di legalità e, pertanto, deve essere regolato in
9
maniera organica, al fine di rendere effettivo il principio di divisione
dei poteri, in vista della garanzia e della sicurezza del sistema.
Alla luce di siffatte considerazioni si può affermare che, dunque, il
segreto può essere necessario, ma al cospetto del valore della
sicurezza solo come mezzo a fine, in quanto strumento di
dell’obiettivo ultimo della difesa di valori comuni.
realizzazione
2. Gli arcana imperii che l’autorità
Il giudizio di valore politica esprime mediante la
decisione sul segreto si sostanzia, quindi, nel sottrarre determinati
fatti, notizie, informazioni e cose alla conoscenza comune, in virtù di
primarie esigenze di sicurezza pubblica. La tematica del segreto di
Stato è inscindibilmente connessa all’esistenza stessa di un
ordinamento, in quanto le istituzioni su cui poggia possono essere
messe in pericolo dalla diffusione di alcune notizie, che vengono,
dunque, sottratte al regime della pubblicità.
Pertanto, l’istituto in esame, lungi dal godere di un rapporto di
esclusività con i sistemi politici autoritari, assume uno specifico
rilievo rispetto a qualunque forma di governo. 10
Da ciò deriva un profondo mutamento della natura e delle funzioni
degli arcana: da emblema del potere autoritario del singolo si
trasformano in strumento di tutela delle istituzioni.
Alla luce di ciò, tuttavia, risulta doveroso contenere l’uso del segreto
di Stato entro rigorosi limiti funzionali, il cui rispetto deve essere
sottoposto ad adeguate forme di controllo.
In particolare, la consapevolezza di quest’ultima esigenza costituisce
il tentativo più chiaro per reagire contro il sospetto che il segreto
possa costituire una forma di prevaricazione, uno strumento
ed incontrollabile, capace di “coprire” qualsivoglia
incontrollato
nefandezza.
In tal senso, al fine di evitare che il segreto si presti a deprecabili
strumentalizzazioni, occorre, da un lato, prendere coscienza del fatto
che il ricorso all’istituto in esame può dirsi legittimo solo in quanto
4
abbia lo scopo esclusivo di tutelare la salus rei publicae ; da un altro
alla necessità di un’esatta individuazione del concetto di
4 Quanto detto conduce
sicurezza della Nazione, che, più correttamente, costituisce il presupposto del
finisce per coincidere con «l’interesse dello
tema in esame: la salus rei publicae
Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al
limite, alla sua stessa sopravvivenza […]: in particolare, vanno tenuti presenti la
indipendenza nazionale, i principi della unità e della indivisibilità dello Stato
(art. 5 Cost.) e la norma che riassume i caratteri essenziali dello Stato stesso
nella formula di “Repubblica democratica” (art. 1 Cost.). Con riguardo a queste
norme si può, allora, parlare della sicurezza esterna ed interna dello Stato, della
11
lato, predisporre rigorosi limiti ed efficaci strumenti di controllo,
volti ad impedire patologiche distorsioni, che possano mettere in
pericolo gli interessi stessi che gli arcana intendono tutelare.
3. Il segreto di Stato e il processo penale
Il sospetto che aleggia intorno al segreto di Stato è destinato a
crescere in modo esponenziale nel momento in cui gli arcana
vengono posti in rapporto con le esigenze accertative del processo
penale. In tal caso, infatti, essi non si limitano a frustrare le generiche
istanze conoscitive in ordine all’amministrazione della cosa pubblica,
ma si spingono oltre, finendo per incidere sul regolare esercizio di
una funzione dello Stato, quella giurisdizionale.
Nell’ambito del processo, infatti, il segreto, in quanto limite
conoscitivo, si configura come ostacolo all’accertamento di un fatto
penalmente rilevante, entrando inevitabilmente in contrasto con le
prerogative giudiziarie. È evidente, pertanto, che qualsiasi filtro
necessit&
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