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ANTECEDENTE IL GIUDIZIO

La disciplina relativa all’opposizione del segreto di Stato

1.

nell’acquisizione degli elementi di prova reali

Come già detto, lo “statuto processuale” del segreto di Stato trova il

suo fulcro nelle disposizioni concernenti la testimonianza e, in

nell’art. 202 c.p.p.

particolare, dell’istituto

Ciò, tuttavia, non circoscrive la rilevanza processuale

solo a quest’ambito: infatti, la categoria dei segreti (in particolare, di

quello professionale, d’ufficio e di Stato) è espressamente richiamata

in varie disposizioni, concernenti i mezzi di prova non testimoniali,

che risultano costruite in costante parallelismo con le norme già

esaminate. 146

Può, quindi, affermarsi che la disciplina testimoniale dei segreti

costituisca un vero e proprio archetipo legislativo, cui varie norme in

materia di prove penali fanno riferimento.

Più precisamente, la disciplina posta a tutela del segreto di Stato

nell’ambito dell’acquisizione degli elementi di prova reali è affidata

agli artt. 256, 256-bis, 256-ter (in materia di ordine di esibizione e

nonché all’art. 270-bis

sequestro), (in materia di intercettazioni di

comunicazioni) del codice di rito penale. La prima disposizione non

è stata in alcun modo modificata dalla legge n. 124 del 2007, mentre

le fattispecie regolate dagli altri tre articoli sono state inserite nel

179

codice di procedura penale con il predetto provvedimento . –

Le norme in esame creano un secondo sottosistema normativo che

si affianca a quello previsto dagli artt. 202 c.p.p. e 41 della legge n.

124 del 2007 -, attraverso il quale il legislatore ha disciplinato il

modo in cui, nell’ambito dell’attività di acquisizione di elementi di

prova reali, debba essere assicurata adeguata garanzia a quanto sia

coperto da segreto di Stato.

Tuttavia, ad essere precisi, non tutte le disposizioni citate regolano

specificamente il nesso intercorrente fra procedimento penale e

179 Rispettivamente, dagli artt. 15, 16 e 28 della legge n. 124 del 2007. 147

segreto di Stato, in quanto norme di tal genere si trovano solo negli

artt. 256 e 270-bis c.p.p., mentre le altre disposizioni ineriscono ai

rapporti tra organismi di intelligence e magistratura, con riferimento

al possibile trasferimento nel procedimento penale di informazioni

provenienti dal sistema di sicurezza (è il caso dell’art. 256-bis c.p.p.),

ovvero si limitano a disciplinare il modus operandi da seguire

quando, nell’attività di acquisizione documentale, sia opposto il

segreto di Stato (art. 256-ter c.p.p.).

In ogni caso, le disposizioni de quibus presentano notevoli problemi

di raccordo con il complesso della disciplina dettata dal codice di rito

in tema di prove orali e, sebbene dai lavori parlamentari emerga una

chiara volontà di ispirarle ai medesimi principi, va analizzato come

questi siano trasponibili dal piano puramente logico-argomentativo a

180

quello giuridico .

C’è da dire, infatti, che la disciplina prevista in tema di opposizione

del segreto di Stato nell’acquisizione di prove documentali pecca di

incompletezza ed incoerenza rispetto alle linee-guida che hanno

ispirato il legislatore del 2007: in particolare, i profili su cui porre

sull’iter parlamentare che ha portato all’approvazione degli

180 In particolare,

artt. 256-bis e 256-ter c.p.p. si veda G. MOSCA, G. SCANDONE, S.

GAMBACURTA, M. VALENTINI, I servizi di informazione ed il segreto di

Stato (legge 3 agosto 2007, n. 124), cit., pagg. 667 ss. 148

l’attenzione riguardano la possibilità di estendere i principi

positivizzati nelle disposizioni degli artt. 202 e 204 c.p.p. alle

fattispecie di nuova introduzione, di cui agli artt. 256-bis e 256-ter

dall’art. 256 c.p.p., che non è stato

c.p.p., nonché a quanto previsto

affatto modificato dal nuovo provvedimento.

Per la risoluzione di tali problemi ermeneutici, purtroppo

l’interpretazione letterale non è di alcun aiuto: infatti, negli artt. 256-

all’art. 204

bis e 256-ter c.p.p. manca un qualunque riferimento

– si rinviene solo nell’art. 256 c.p.p. –

c.p.p. che, invece, così come,

sia nell’art. 256 che negli artt. 256-bis e 256-ter c.p.p., non compare

181

dell’art. 202 c.p.p.

alcun richiamo ai commi 3-8 .

la tematica in oggetto assume un’importanza

Chiaramente, dato che è fortemente avvertita l’esigenza di evitare

fondamentale, –ter

che per gli artt. 256-bis e c.p.p. non trovino applicazione le

previsioni di cui al riformato art. 204 dello stesso codice: difatti,

sotto il profilo della valutazione sistematica e, più in generale,

istituzionale, sarebbe assurdo pensare che i meccanismi di esclusione

dell’art. 202 c.p.p. disciplinano

181 Va ricordato che i commi 3-8 le relazioni fra

autorità giudiziaria, processo penale e Presidenza del Consiglio dei ministri in

relazione alla conferma del segreto di Stato, mentre l’art. 204 c.p.p. assolve alla

fondamentale funzione di disciplinare le ipotesi in cui il segreto di Stato è

inopponibile all’autorità giudiziaria. 149

del segreto di Stato risultino inapplicabili proprio laddove, invece, i

segreti siano più delicati.

Vi è, inoltre, un ulteriore aspetto che merita attenzione: se, infatti, si

concepissero le fattispecie previste dagli artt. 256, 256-bis e 256-ter

c.p.p. come completamente autonome e separate dalle norme che

regolano i momenti di contatto tra potere giudiziario e segreto di

– che si rinvengono solo nell’art. 202 c.p.p. –

Stato non si

disporrebbe, nell’ambito della disciplina dell’acquisizione delle

prove reali, di una regolamentazione degli effetti della conferma del

segreto di Stato da parte del Capo del Governo.

Appare, dunque, necessario ripristinare un quadro di coerenza

nell’ambito di questa delicata materia, utilizzando quali criteri

ermeneutici l’interpretazione sistematica ed il riferimento alle

intenzioni del legislatore.

Ebbene, alla luce dei lavori parlamentari, gli artt. 256-bis e 256-ter

c.p.p. si devono considerare come norme speciali rispetto alla

fattispecie regolata dall’art. 256 c.p.p. (o, quantomeno, ispirate

182

senz’altro ai medesimi principi) . Ciò consente, quindi, di

considerare applicabili quelle disposizioni di carattere generale

182 Sul punto, C. MOSCA, G. SCANDONE, S. GAMBACURTA, M.

VALENTINI, cit., pagg. 674-676. 150

dell’art. 256 c.p.p., che non siano in contrasto con le previsioni

“speciali” contenute nelle altre due norme. E la mancanza di

qualsiasi normativa divergente contenuta in queste ultime permette di

il comma 5 dell’art. 256 c.p.p. –

qualificare in base al quale «si

dell’articolo 204»

applica la disposizione - e, quindi, le regole cui

rinvia, come “principio” della disciplina dell’opposizione del segreto

di Stato nell’ambito dell’acquisizione di elementi di prova reali, con

la conseguenza che quelle regole sono perfettamente trasponibili alle

183

fattispecie di nuova introduzione .

La seconda questione, invece, risulta essere di più ardua soluzione,

– l’applicazione

perché mentre in precedenza si è riusciti ad ancorare

dell’art. 204 c.p.p. alle fattispecie di cui agli artt. 256-bis –ter

e c.p.p.

in base ad una previsione comunque espressa nei commi 3-8

183 Indipendentemente da questi rilievi di ordine logico-sistematico, vi è un

applicabile l’art. 204 c.p.p. sempre e

ulteriore argomento che consente di ritenere

comunque, a prescindere dal mezzo di prova che debba acquisirsi: infatti, se si

pone l’attenzione alla littera di questa disposizione, si nota agevolmente come

non vi sia alcun termine che induca a circoscrivere la sua applicabilità alle sole

ipotesi in cui debba acquisirsi una prova testimoniale. Questo perché l’art. 204 in

esame si pone come limite al segreto e, di conseguenza, l’area del segretabile è

sempre uguale a se stessa: gli arcana illegittimi a nulla rilevando che siano

opposti dal testimone oppure dal depositario di un documento restano

comunque incapaci di incidere sul regolare esercizio della funzione

giurisdizionale. 151

dell’art. 202 c.p.p. manca, al contrario, un qualunque riferimento,

anche indiretto, alle tre norme dettate in tema di prove reali.

l’esame dei lavori

Anche in questo caso, tuttavia, appare risolutivo

parlamentari, che induce a pensare che si sia dinanzi ad una

questione di tecnica legislativa, piuttosto che ad una deliberata scelta

del legislatore: il nuovo art. 202 c.p.p., infatti, lungi dal rappresentare

una norma incidente solo sulla prova testimoniale, esprime oggi un

articolato corpo di previsioni, capace di regolare eccezion fatta per

– l’intera gamma dei rapporti tra gli

alcuni specifici profili arcana ed

il rito penale.

Attraverso le norme in questione, dunque, il Parlamento ha voluto

definire un modello generale di riferimento, che regolasse il rapporto

tra segreto confermato, azione penale e conflitto di attribuzioni

innanzi alla Corte costituzionale, indipendentemente dal mezzo di

184

prova da acquisire .

Si può, pertanto, ritenere che, solo con riguardo ai profili non regolati dall’art.

184

202 c.p.p., il legislatore abbia voluto prevedere una disciplina autonoma. Di

conseguenza, è dato supporre che l’art. 256 c.p.p. non sia stato modificato,

perché si sono ritenute implicitamente applicabili le nuove disposizioni

introdotte in tema di prove dichiarative, mentre per i profili attinenti

all’acquisizione di documenti non suscettibili di rientrare nella norma generale

di cui all’art. 256 c.p.p. – lo stesso legislatore abbia provveduto a dettare una

–ter

nuova disciplina, contenuta negli artt. 256-bis e c.p.p. 152

L’ordine del segreto di Stato: l’art.

2. di esibizione e l’opposizione

256 c.p.p.

Nell’analizzare i meccanismi processuali dell’opposizione del

segreto di Stato nell’ambito dell’attività acquisitiva di prove reali,

256

occorre senza dubbio partire dalla norma-base, ossia dall’art.

c.p.p., che disciplina la compatibilità tra il dovere di esibire la

documentazione richiesta dall’autorità giudiziaria –

con i segreti non

– custoditi dal soggetto cui è rivolto l’ordine di

solo quello di Stato

esibizione.

Va preliminarmente sottolineato come la disposizione in questione,

dell’impostazione

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A.A. 2021-2022
253 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher emanuela.buccoliero.1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Triggiani Nicola.