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DIRITTO, STATO E TRATTAMENTO DELLE DIFFERENZE:
MODELLI COSTITUZIONALI A CONFRONTO
2.1 Dalla diversity of laws alla diversity
L'attuale definizione di law of diversity nasce in reazione alla
necessità di mettere d'accordo la società contemporanea con un
modello di società basata sostanzialmente sullo Stato moderno.
Letteralmente law of diversity equivale a "legge della diversità",
e il diritto delle differenze o anche alla differenza rappresenta una delle
sfide più importanti per la società moderna. Esiste un fondamento
giuridico della convivenza nella ricerca dell'equilibrio che dovrebbe
esserci tra l'uguaglianza e la differenza.
Mentre il “diritto delle diversità” così come è concepito oggi
trova giustificazione nel solo contesto dello Stato moderno, non si può
certamente affermare che il fenomeno delle differenze individuali e
collettive sia stato estraneo al diritto nei momenti storici passati.
Il potere pubblico, prima di affermarsi nell’organizzazione
65
statale, che per convenzione risale al 1648 , anno della Pace di
Westfalia, era caratterizzato dalla frammentarietà: infatti nello stesso
territorio e sulle stesse persone insisteva infatti pacificamente il potere
di autorità diverse, e con esse vigeva l’applicazione di giurisdizioni ed
ordinamenti multipli.
La Law of diversity rappresenta quindi la realtà sociale: infatti
se si dovesse continuare a pensare sempre facendo riferimento ad una
maggioranza e ad una minoranza ci si limita soltanto alla risoluzione dei
conflitti che potrebbero insorgere. Al contrario invece il cambiamento
della prospettiva anzidetta costituisce l'espressione più alta del
pluralismo sociale che risponde alle caratteristiche della società
65 DE VERGOTTINI G., Diritto costituzionale comparato, Padova, Cedam, 2007, p.85
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contemporanea. Esempio pratico di questo è sicuramente lo Statuto
speciale del Trentino-Alto Adige che include all'art. 4 il concetto di
66
interesse nazionale l tema della protezione delle minoranze . Si tratta
dunque di una diversità sotto il profilo nazionale, etnico e linguistico che
non si manifesta con una semplice divisione in due parti con la
maggioranza che non necessariamente si escludono a vicenda ma che
dovrebbero comunque essere complementari.
Lo Stato moderno nasce quindi con il trattato di Wesfalia nel
1648, costituito da tre elementi fondamentali: territorio, popolo e
governo sovrano. Si passa dunque all’accentramento del potere
pubblico di una singola persona, la quale opera disponendo allo stesso
tempo dei suoi effetti su tutti i soggetti che insistono su un determinato
territorio di sua competenza giuridica.
Prima invece dell'organizzazione statale, il potere pubblico era
sparso sullo stesso territorio e sulle stesse persone infatti insisteva il
potere di più autorità diverse, diverse tra loro, e con esse vigeva
67
l’applicazione di ordinamenti multipli . Ogni soggetto infatti era di
conseguenza parte di più comunità collegate comunque tra di loro
vicine o addirittura parzialmente sovrapposte, e popolate da persone
simili per caratteristiche comuni: come per esempio la religione.
Il termine "uguaglianza" non vuol dire trattare tutti allo stesso
modo, infatti il diritto delle differenze permette proprio l'uguaglianza
delle diversità. Per esempio, l'uguaglianza di fronte alla Legge, presente
nell'art. 3 della Costituzione italiana distingue l'uguaglianza formale dall'
uguaglianza sostanziale. L'uguaglianza formale non è altro che il
riconoscimento con pari dignità dei cittadini escludendo quindi quali
fattori discriminatori la razza, il sesso, la lingua ecc.; per quanto
66 D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
67 DE VERGOTTINI G., Diritto costituzionale comparato, Padova, Cedam, 2007, p.85
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riguarda invece l'uguaglianza sostanziale, lo Stato deve rimuovere gli
ostacoli che limitano di fatto la libertà, l'uguaglianza, mettendo le
condizioni per il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione
alla vita politica o economica e sociale del paese.
Il principio di uguaglianza formale però non è sempre sufficiente
per garantire la stabilizzazione della minoranza e la conservazione della
sua diversità. Per esempio, sicuramente garantire a tutti il diritto
all’istruzione nella lingua dello Stato non risolve il problema degli
appartenenti a minoranze linguistiche che ricevono comunque
un'istruzione in una lingua diversa dalla loro, e dunque essi si pongono
68
in una condizione svantaggiata rispetto agli altri cittadini dello Stato .
La Costituzione italiana, ha fortemente influenzato le
successive Costituzioni della seconda metà del Novecento, ha stabilito
il tradizionale principio dell’eguaglianza formale davanti alla legge, ma
sopratutto ha introdotto il principio dell’eguaglianza sostanziale davanti
alla realtà delle diseguaglianze di fatto. Essa infatti, doveva fare un
passo più rispetto alle Costituzioni borghesi dell’Ottocento, superando
quindi i limiti che la rivoluzione francese aveva modificato, ma che non
aveva cancellato. Quindi, come disse Lelio Basso nella della Prima
Sottocommissione dell'Assemblea costituente dell’11 settembre 1946,
“non basta l’eguaglianza puramente formale, come quella caratteristica
della vecchia legislazione, per dire che si sta costruendo uno Stato
democratico, ma che invece l’essenza dello Stato democratico consista
nella misura maggiore o minore del contenuto che sarà dato a questo
69
concreto principio sociale” .
Il termine “minoranza” invece, come concetto generico, non è
sicuramente di facile definizione. La materia è oggetto di una recente
68 PALERMO F., WOELK J. (Ed), Diritto Costituzionale comparato dei gruppi e delle
minoranze, Cedam, Padova, 2011, p. 30
69 Atti Ass. Cost., Discussioni, seduta dell’11 settembre 1946, 1^ ed., rist. 2008, 36
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studio nell'ambito delle scienze giuridiche, politiche e sociali. Uno dei
concetti è quello che "minoranza" sta ad indicare un gruppo sociale,
diverso da quello dominante nell’ambito di una certa società statale,
composto da cittadini che si distinguono sulla base di uno dei fattori
sociologici da cui derivano le contrapposizioni dei gruppi, il fattore
nazionale è il più importante mentre fattori semplici vengono considerati
70
quelli etnico e linguistico, religioso, politico, economico e culturale e
che sono esclusi più o meno completamente, ma in modo
tendenzialmente permanente, dal controllo delle leve del potere politico.
71
La minoranza viene definita da Francesco Capotorti , come
"un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno
Stato, in posizione non dominante, i cui membri essendo cittadini dello
stato , possiedono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che si
72
differenziano da quelle del resto della popolazione" . In realtà però,
non sempre è così evidente il dato numerico, ci sono infatti dei casi in
cui le minoranze non sono in una situazione di debolezza, anzi, al
contrario possono rappresentare una vera e propria minaccia per la
maggioranza in cui convivono.
Rientrano sicuramente tra le minoranze anche i popoli indigeni,
ove presenti, i quali sono comunque dei gruppi tradizionalmente radicati
su un determinato territorio, posti in condizione di minoranza ma non
necessariamente numerica, il cui tratto caratteristico è uno stile di vita
non conforme con quello del gruppo maggioritario. Con il tempo
comunque è diventato difficile il compito della tutela delle minoranze e
70 PIZZORUSSO A., Le minoranze nel diritto pubblico interno: con un’appendice
sulla condizione giuridica della minoranza tirolese nell’ordinamento italiano,
Giuffrè,Milano, 1967, p.22
71 Giurista, giudice e accademico italiano (1925-2002), ha fornito la definizione più
nota del concetto di "minoranza"
72 CUCCHI B., SIMONELLI F. (ed), Manuale di dritto costituzionale comparato dei
gruppi e delle minoranze, Edicusano, Roma, 2019, p. 32
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sopratutto la corretta classificazione dei gruppi con l'aumento del
fenomeno migratorio, che unito alla globalizzazione modifica
costantemente la composizione della popolazione di un determinato
territorio, oltre ad influire sulla costituzione di nuove minoranze.
Il principio di tutela delle minoranze, avendo come fondamento
la diversità, si pone sempre in maniera contraria al principio
maggioritario ed è quindi espressione del principio di eguaglianza.
L’uguaglianza, essendo tanto ambita dai sistemi costituzionali moderni,
si può raggiungere soltanto utilizzando in maniera diversa situazioni che
sono apparentemente diverse. Il problema principale che i giuristi
riscontrano è proprio quello di individuare le fattispecie che hanno la
necessità di un trattamento differente.
Il diritto delle diversità è dunque posto a garanzia dei gruppi e
delle minoranze identificabili in base ai propri caratteri distintivi, di
natura etnico-nazionale, culturale, linguistica e religiosa.
Emergono quindi immediatamente con la nascita dello Stato
moderno, gli elementi che fondano lo Stato e gli elementi fondamentali
della sua costituzione, così come poi saranno isolati dalla dottrina
generale dello Stato per essere recepiti dal diritto internazionale come
elementi essenziali dello stesso che sono ovviamente il popolo, il
73
territorio e la sovranità .
Al contrario invece appaiono i segni che identificano il popolo e
questo lo dimostra il fatto che spesso, sia nella dottrina che nelle
costituzioni tuttora vigenti in molti paesi, appaiono diverse locuzioni per
descriverlo. Spesso appunto al fianco del concetto generico di
“popolo”, si trova anche quello di “cittadinanza” e, per questo motivo
anche quello di “nazionalità”. Questo dimostra il fatto che il concetto di
“popolo” è mutato nel tempo e che quindi ha seguito almeno due vie
73 TREVES T., Diritto internazionale, Milano, Giuffré, 2005, p. 52
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differenti nelle esperienze durante le fasi di costruzione dello Stato
avvenute in Europa tra il XVII° e XVIII° secolo.
Mentre nella maggior parte degli ordinamenti medievali ad ogni
autorità veniva riconosciuta l'autorevolezza e il potere soggettivo
attraverso le persone che ne erano sottoposte, lo Stato si pone nelle
sue prime manifestazioni quale centro di potere indi