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Capo 6. Vigilanza e sanzioni
Il Capo 6: Obblighi e sanzioni amm.ve e sanzioni direttamente previste dal decreto trasparenza.
Art.43: designa il responsabile per la trasparenza
Art.44: organismi indipendenti di valutazione
Art.45: compiti della commissione della valutazione integrità e trasparenza delle P.A. (C.VIT)
Artt.46 e 47: sanzioni
Art.50: tutela giurisdizionale
Art.43: obbligo per ogni P.A. di individuare un responsabile per la trasparenza che di norma deve
coincidere con il responsabile per la prevenzione della corruzione. Il responsabile ha due funzioni:
una generale e una più specifica.
La funzione generale del responsabile riguarda gli obblighi di controllo della P.A. di competenza,
interfacciandosi direttamente con L’ANAC. Il responsabile inoltre ha il compito di redigere il piano
triennale per la trasparenza.
Art.44: Gli organismi di valutazione si relazionano con l’ANAC e con il responsabile, hanno il
compito di valutare l’operato e il piano triennale di trasparenza. L’ANAC (già C.VIT)
Art.45: Le autorità di controllo sono indipendenti dai 3 poteri dello Stato e hanno il compito di
vigilare sulle attività delle P.A. Esse hanno una larga autonomia rispetto agli organi costituzionali e
rispondono direttamente al Parlamento. La loro peculiarità è l’autonomia e la particolare
competenza tecnica (es. autorità trasporti, comunicazioni, energia ecc.)
L’ANAC è composta da 1 presidente e 4 consiglieri, nominati ogni 6 anni con decreto del PdR
previa decretazione del CdM e parere delle Commissioni Parlamentari. L’ANAC ha 3 settori di
competenza: 4
1) prevenzione della corruzione
2) vigilanza in materia di trasparenza
3) vigilanza in materia di contratti pubblici
L’ANAC ha potere ispettivo e di controllo. Inizialmente, non aveva potere sanzionatorio, potere
dato dai successivi decreti legislativi.
Gli artt.46 e 47 sono dedicati alle sanzioni. La violazione degli obblighi di trasparenza ricade su
diversi tipi di responsabilità: dirigenziale, erariale (es. danno di immagine contro la P.A.) e
valutazione per la corresponsione di risultato.
Art 47 prevede sanzioni specifiche: sanzioni amm.ve pecuniarie che riguardano la
1) mancata comunicazione dei dati riguardante la comunicazione dei beni dei dirigenti della
P.A.
2) l’art. 47 non specifica però quale deve essere l’organo che eroga le sanzioni e con quale
criterio esso debba venire scelto.
Secondo la Legge 389/81 il potere sanzionatorio è affidato al prefetto. L’ANAC tuttavia non ha
accolto tale chiave di lettura e , con la delibera N.10, decreta che ciascuna amministrazione debba
trovare l’organo/persona preposto a sanzionare.
Art.50: le controversie relative agli obblighi di trasparenza sono attribuite al TAR e quindi
disciplinate dal Codice di processo Amm.vo.
Open data: codice dell’amm.ne digitale (D.Lgs. 82/2005)- decreto trasparenza (D.Lgs. 33/2013) –
decreto sulla public sectory information 36/06 – linee guida del garante della privacy
Per open data si intende i dati in possesso della P.A.
Il decreto trasparenza elenca il tipo di dati che la P.A. deve rendere noti e pubblici in un formato
dati di tipo aperto (es. PDF) e gratuito. (es. dati del servizio meteo)
Formato disaggregato dei dati: i dati devono essere disponibili anche singolarmente. 5
Art 14 del decreto trasparenza: elenco di tutte le informazioni che le P.A .sono obbligate a
pubblicare sul loro sito internet (sezione amm.ne trasparente), rispettando il formato degli open data
(ossia pdf per esempio).
Art 7 del decreto trasparenza: la pubblicazione dei dati deve avvenire senza ulteriore restrizione,
citando la fonte, attenendosi alla privacy e rispettandone l’integrità.
Art 8: decorrenza e durata dei dati pubblicati: tempestivamente e per un periodo minimo di 5 anni.
Passati 5 anni, i dati verranno spostati nella sezione “archivio” e saranno accessibili soltanto il login
con user ID e password.
Art 9: come le informazioni vengono rese disponibili ai cittadini (obbligo di indicizzazione, ossia
deve rendere accessibile tramite motori di ricerca come Google i dati relativi pubblicati dalla P.A.).
16/11/15
DECRETO 33/2013 “TRASPARENZA”
La PA deve adeguare tutti i modelli amministrativi alla trasparenza. Art.1 “trasparenza” come
accessibilità totale alle attività delle PA.
Nuovi rapporti tra cittadino e amministrazione, per conoscere direttamente e accedere all’intero
patrimonio della PA. Le info devono essere fornite all’interno dei siti online della PA.
(principio del “Rule of Law” di origine anglo-sassone). Rimangono esclusi dati relativi al segreto
di stato, privacy.
Legge “Severino” anti-corruzione trasparenza.
È il principale strumento in chiave dissuasiva per le azioni di corruzione.
Riconoscimento della diretta conoscibilità delle informazioni. La trasparenza consente di attivare
un’economia basata sulla compra-vendita di dati pubblici per migliorare la vita del cittadino.
La trasparenza prevede degli obblighi per la PA previsti dalla legge Severino e dal decreto 33/13:
- PUBBLICAZIONE di bilanci e costi sostenute per la realizzazione di opere pubbliche
- Provvedimenti di scelta del contraente (appalti)
- Dati relativi a concorsi e progressioni di carriera 6
- Forniture
Le organizzazioni devono pubblicare informazioni relative a costi e a personale :
- numero di dipendenti
- numeri telefono e mail
- costi dei dipendenti e spese sostenute
- premi attribuiti al personale
- elenco di incarichi extra-istituzionali conferiti
- bilancio di previsione
- gestione del patrimonio immobiliare
- informazioni relativi alle tempistiche di pagamento
- concessioni
ulteriori dati da pubblicare:
- elaborazioni di 2° livello (ossia dati rielaborati in modo tale da essere compresi da tutti,
anche da non addetti)
- NON possono essere pubblicati dati personali (art.4)
La pubblicazione deve prevedere l’indicizzazione su google dei dati.
Divieto assoluto di diffusione di dati su stato di salute e vita sessuale.
Le PA devono garantire la genuinità delle informazioni pubblicate, assicurandone la correttezza e
l’aggiornamento. (art.6)
Art.9: specifica le modalità di pubblicazione: sezione “amm.ne trasparente”
A differenza della legge 241/90 dove l’interessato deve dimostrare di avere un interesse attuale,
reale e concreto, con il decreto “trasparenza” il cittadino può accedere a qualunque informazione.
Inoltre la 241/90 prevede il divieto di accesso ai dati allo scopo di controllo dell’operato della PA.
3 categorie di soggetti a cui corrispondono distinti livelli di obbligatorietà di applicazione della
trasparenza:
1) tutte le PA, così elencate nel T.U. delle P.A. ; autorità indipendenti (adiconsum, corecom,
ecc); enti di diritto pubblico NON territoriali, istituiti e controllati dalla PA . Ad esse si
applica il decreto 33/13 COMPLETAMENTE
2) enti di diritto privato controllati dallo Stato (FS, Consip,…) cui si applica il decreto 33/13
nella sola attività di interesse pubblico.
3) Società di diritto privato cui l’amministrazione partecipa con quota NON maggioritaria. (es.
ENEL): solo alcuni principi legati alla legge Severino (anti-corruzione) 7
Il decreto 33 pone degli obblighi specifici per i funzionari pubblici.
Art 14 e 15: dirigenti e titolari di incarichi politici devono trasmettere alle proprie amm.ni alcuni
dati personali che devono essere pubblicati online, tra cui estremi dell’atto di conferimento
dell’incarico, curriculum, compensi percepiti.
Gli Artt. 14 e 15 comprendono gli Organi elettevi e non di rappresentanza politica.
Deve essere pubblicata dichiarazione dei redditi e compensi percepiti e situazione patrimoniale dei
dirigenti.
Art.5 : accesso civico: modello più evoluto rispetto a quello previsto dalla L. 241/90.
Si inverte il rapporto tra amministrati ed amministratori: il cittadino che controlla la PA.
Concetto di buona amministrazione all’interno dell’UE.
Azione di contrasto di comportamenti illeciti e corruzione nella PA. Implementazione di nuovi
rimedi coercitivi (rafforzamento del codice penale).
Il decreto legislativo 33/13 stabilisce un livello minimo di trasparenza NON negoziabile: una sorta
di controllo capillare che cerca di trovare anche una soluzione al malcostume della corruzione.
Evoluzione del decreto Brunetta del 2009.
Diritto di conoscibilità dell’attività della PA da parte di chiunque, anche per i non cittadini italiani,
tramite semplice richiesta e gratuitamente.
Possibilità di potere riutilizzare i dati , con l’unica condizione di citarne la fonte e mantenere
l’integrità. Con l’accesso civico si verifica che i dati vengano effettivamente pubblicati
contrasto alla corruzione.
Il responsabile della trasparenza di una PA può coincidere con il responsabile per la corruzione. A
decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza di accesso ai dati, si deve aprire una procedura di
processo amministrativo che si deve concludere entro 30gg.
Nel caso di ritardo/mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo,
ovvero il soggetto che – in una PA – viene attribuito il potere di sostituirsi al responsabile della PA
in oggetto (in genere il diretto superiore: sindaco, direttore generale, ecc.). il sostituivo è designato
dalla PA ed è pubblicato sulla pagina internet dell’amministrazione stessa. Il sostituto ha però
tempo solo 15gg per rispondere.
Nel caso di mancata risposta anche dal titolare del potere sostitutivo, il decreto non prevede un
differimento dei tempi: scaduti i 45gg (30+15) non è possibile chiedere proroghe: si deve ricorrere
al TAR.
Il quadro sanzionatorio del decreto prevede che il responsabile debba segnalare eventuali disservizi
da parte della PA. 8
Accesso civico: diritto di accesso ai documenti amministrativi, senza dover dimostrare la reale
necessità di utilizzo. È un diritto soggettivo assoluto del cittadino. È un obbligo per la PA.
Il diritto di accesso civico spesso si scontra con il diritto alla riservatezza/privacy.
Come nei sistemi anglosassoni, nel nostro sistema la trasparenza è la norma e la riservatezza è
l’eccezione (Freedom of information act).
La riforma Madia, con la L. 124/2015 cercherà di introdurre una trasparenza TOTALE della
pubblica amministrazione. Si introduce l’apertura a tutti i dati: quelli che non possono essere
pubblicati devono essere motivati da altra legge (segreto di stato, segreto informativo statistico,
politiche monetarie, stato di salute degli individui).
30/11/15
Privacy:
1) riservatezza come prima definizione, nata nel 1975. La privacy riguardava soprattutto la
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