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Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale

Informazioni generali sul corso

Libro: “Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale” Colapietro/Califano

Lezione: Tutti i lunedì dalle 14.15 alle 17.45, tranne il 23/11 e 07/12

Martedì 24/11: Conferenza

Lunedì 18/01: Esame h09.00 test a risposta multipla (prenotare sul sito univ)

Data: 02/11/15

Trasparenza nella pubblica amministrazione

Trasparenza: principale cambio di paradigma nella storia della P.A. degli ultimi anni. Fino alla legge 241/90, la P.A. è rimasta estranea al processo di democratizzazione degli Enti/Poteri dello Stato. Questo a causa di una restrittiva interpretazione dei principi costituzionali. Gli Stati moderni si sono retti per diversi secoli sulla cultura del Segreto, cioè come elemento fondamentale -> riservatezza che deve essere funzionale alla tutela di interessi pubblici e privati costituzionalmente rilevanti.

Sull’altare della trasparenza non può essere sacrificata la Riservatezza, intesa come diritto della persona -> esplicazione diretta della sua libertà. Trasparenza e privacy sono direttamente conciliabili. Occorre trovare un ragionevole punto di equilibrio dal momento che in uno stato di diritto non sono ammesse prevaricazioni di una sull’altra.

L'evoluzione della visibilità del potere

POTERE SAPERE: L’evoluzione della visibilità del potere è la storia del lento cammino verso la democrazia, un cammino ancora lungo e non concluso. Il segreto era la regola e la pubblicità l’eccezione, questo come forte distacco tra l’amm.ne e i suoi “sudditi”.

Supremazia dell’amm.ne -> Per secoli, è stato prevalente il conflitto Stato-cittadino, dove quest’ultimo ne usciva sempre sconfitto. Santi Romano: paradigma bipolare: amm.ne e cittadini costituiscono 2 poli di un rapporto asimmetrico e conflittuale, fondato sulla separazione e la divergenza di interessi.

Democrazia e trasparenza

Con la nascita della democrazia rappresentativa, si va alla ricerca di un’amm.ne controllabile dall’esterno. Nella definizione di democrazia, non può mancare il concetto di trasparenza. Democrazia come governo del potere pubblico “in pubblico”.

Le prime aperture si hanno con la Costituzione, ma la legge sul procedimento amm.vo risale solo con la L.241/90. (il singolo cittadino, sulla base di un interesse motivato, può chiedere l’accesso a determinati documenti). Si riconosce alla trasparenza un principio generale, ma non illimitato, poiché incontra 3 limiti:

  • Soggettivo (attuale e diretto)
  • Oggettivo: si deve richiedere un dato documento amministrativo e non i dati in esso contenuto.
  • Funzionale: divieto di controllo generalizzato sull’operato della PA.

L’accesso è solo per interesse personale, non per tutelare la comunità in generale, è un’arma in più del cittadino per tutelare i propri interessi all’interno di un rapporto bilaterale e conflittuale (cittadino-stato).

Decreto Brunetta e trasparenza

Tali limiti della 241/90 vengono superati con il “decreto Brunetta” del 2009: con esso viene spostato il baricentro della trasparenza, che si configura ora come accesso totale e non più limitato a tutte una serie di informazioni (e non solo ai documenti amm.vi) relative ad ogni aspetto dell’azione amm.va, al fine di realizzare quelle forme di controllo da sempre precluse all’accesso tradizionale.

Decreto trasparenza 2009: diritto alla conoscibilità dell’azione amm.va, non ancora generalizzato ma relativo solo a documenti, informazioni e dati per cui sia previsto dalla legge l’obbligo di pubblicazione.

Fenomeno della trasparenza nell'ordinamento giuridico

Fenomeno della trasparenza nell’ordinamento giuridico dello Stato. Fino agli anni 80 si parlava del “Volto superiore della P.A.”. La costituzione riconosce al privato il diritto di proprietà privata, ma limitatamente alla funzione pubblica sociale: in caso di pubblica necessità, infatti, il bene può essere espropriato.

Passaggi storici e trasparenza

3 passaggi storici per l’evoluzione della trasparenza della P.A.:

  • Diritto all’informazione riconosciuto dalla P.A. al cittadino, che deve essere informato sui procedimenti di suo interesse. Diritto di accesso ai dati della PA che lo riguardano, e non su qualsiasi procedimento amm.vo in generale.
  • Concezione continentale (europea) della trasparenza: modello che si afferma nei paesi UE.
  • Concezione totale (stile americano): decreto legislativo del 2013.

Art 97 cost. Concetto di buon andamento. Questo articolo si prende come riferimento per definire i principi di trasparenza. Informazione da fonte di potere a fonte di ricchezza. La P.A. può vendere alcuni dati che gestisce e archivia. Inoltre, il cittadino controlla l’operato della PA perché egli paga le tasse e quindi è una sorta di rendiconto nei confronti dell’elettore/tributario. Cittadino inteso anche come utente e non più come suddito. La P.A. ha bisogno di legittimazione da parte del cittadino, per cui si apre nei suoi confronti: il cittadino controlla l’operato dell’amministrazione.

Semplificazione e trasparenza

La semplificazione e la trasparenza vanno di pari passo: dalla semplice pratica amministrativa alla lotta alla corruzione.

  • Se c’è un potere, c’è una responsabilità ad esso connessa: chi esercita un potere, deve rispondere delle azioni: la trasparenza mette in evidenza questa relazione.
  • Legittimazione del potere è partecipazione del cittadino: anche qui entra in gioco la trasparenza.
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SSD
Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher theweather10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritti e libertà costituzionali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Colapietro Carlo.
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