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CAPITOLO SECONDO: EMPLOYEE, WORKER E SELF-EMPLOYED .........5
La necessità della distinzione. ...........................................................................5
Employee. ..........................................................................................................6
L’esistenza del contratto, eccezioni per gli “agency workers”. ..........................7
L’esecuzione personale del lavoro. ....................................................................8
I criteri della reciprocità delle obbligazioni e del controllo................................9
Altri criteri. ........................................................................................................9
Worker e self-employed. ................................................................................. 10
CAPITOLO TERZO: THE PERSONAL EMPLOYMENT CONTRACT .......... 11
La categoria. .................................................................................................... 11
Pre-employment, full-employment, sub-employment e post-employment. ..... 12
I lavoratori occasionali tra full-employment e sub-employment. ...................... 13
Il lavoro intermittente. ..................................................................................... 13
La natura degli obblighi fra le parti nella fase di sotto-impiego. ...................... 14
L’employment status del lavoratore intermittente. ........................................... 15
Conclusioni...................................................................................................... 17
CAPITOLO QUARTO: IL CONTRATTO DI LAVORO IN ITALIA ............... 18
II
Introduzione. ................................................................................................... 18
I casi in limine e la procedura di certificazione. ............................................... 19
Parasubordinazione e lavoro autonomo. .......................................................... 21
CAPITOLO QUINTO: IL PANORAMA EUROPEO ......................................... 23
Le nuove tendenze del lavoro autonomo, il parere 2011/C 18/08 del comitato
economico e sociale europeo. .................................................................................. 23
Il lavoro autonomo economicamente dipendente. ............................................ 24
Modelli europei a confronto. ........................................................................... 25
Conclusioni. ........................................................................................................ 27
Bibliografia. ........................................................................................................ 28
Sentenze. ............................................................................................................. 28
III
Prefazione.
I concetti di worker ed employee non sono semplici da definire. Si tratta di
due termini che hanno alle spalle un’ampia storia di ricerca, dibattitti ed
elaborazioni. È naturalmente possibile darne definizioni e spiegazioni ma queste
non sarebbero certamente sufficienti a comprendere il significato delle categorie.
la portata se non alla luce di un’ampia e
Di fatto non se ne può percepire
articolata analisi non solo della loro evoluzione nel tempo ma soprattutto delle
loro implicazioni pratiche sia nel panorama inglese che in quello comunitario.
Questo lavoro si prefigge l’obiettivo di fornire una conoscenza più ampia e
articolata possibile di questi elementi. Per farlo inviterei ad evitare di ricorrere
ad analogie allo scopo di ricondurre le figure e le istituzioni di cui si tratterà a
categorie del nostro sistema legislativo. Generalmente infatti si fa corrispondere
la figura di worker a quella del lavoratore parasubordinato e la figura di employee
a quella di lavoratore subordinato. L’operazione, che ha certamente rilievo dal
punto di vista di un’adeguata analisi comparatistica, obbliga comunque ad
apportare forzature e quindi a distorcere i concetti originali. Inoltre molti
all’interno
elementi del diritto inglese non hanno sempre figure corrispondenti
del diritto italiano.
Proprio per questo motivo l’analisi è stata divisa in due macrocategorie. La
prima che comprende i primi tre capitoli si focalizza sul diritto inglese, mentre
sposta l’attenzione
la seconda, comprendente i capitoli quattro e cinque,
sull’analisi comparatistica della materia in chiave europea. 1
C P
APITOLO RIMO
PROFILI STORICI –
Sommario: 1. Nascita del diritto del lavoro in Europa. 2. La relazione tra
– L’alfabeto dei
master-servant: origini ed evoluzione del rapporto. 3.
–
concetti e le prime definizione di workman. 4. Gli sviluppi alla fine del
XX secolo.
1. Nascita del diritto del lavoro in Europa.
La nascita del diritto del lavoro, come elemento autonomo e distinto dalle
altre branche del diritto, si fa storicamente risalire al XX secolo. Pur essendo già
presenti all’interno del XIX secolo le prime leggi protettive dei soggetti
svantaggiati (donne e bambini) e le prime norme riguardanti la disciplina degli
un’autonoma elaborazione scientifica
infortuni sul lavoro, non esiste ancora
riguardante il diritto del lavoro, evoluzione che si registrerà solo
successivamente (Barassi e Messina in Italia, Lotmar e Sinzheimer in
Tuttavia l’Inghilterra di quel periodo costituisce una vera e propria
Germania).
eccezione in materia di elaborazione; vengono certamente prodotti studi e trattati
ma si tratta di opere tutte carenti di metodologia, sistematicità e coesione,
situazione che si protrarrà ben oltre la seconda guerra mondiale. Degno
“Industrial
comunque di nota è il famoso Democracy” di Sidney e Beatrice
Webb realizzato nel 1897 e riformato in nove edizioni fino al 1926. La novità è
ravvisabile, oltre che nel critico studio delle relazioni industriali, nell’analisi
dell’influsso della scuola sociologica sul diritto del lavoro e nell’utilizzo della
metodo d’indagine.
stessa come A ravvisare questi aspetti di novità è Kahn-
Freud, giurista tedesco del XX secolo nonché uno dei maggiori esperti di diritto
del lavoro della sua epoca.
2. La relazione tra master-servant: origini ed evoluzione del rapporto.
dell’abrogazione dei
Al 1875, anno Master and Servant Acts, i giuristi
inglesi fanno risalire la nascita del contratto, come categoria normativa alla quale
2
In particolare, l’abrogazione dei
ricondurre la relazione lavorativa. Master and
Servant Acts, atti normativi volti a regolare la tradizionale relazione tra datore di
lavoro (master) e lavoratore subordinato (sevant) riconducibili al XIIX e XIX
secolo, porta con se la cancellazione di una tradizione risalente a ben prima
l’emanazione della stessa normativa. Per comprendere la portata di questa
rivoluzione basti guardare a come venga descritta la relazione master-servant
nell’opera “Commentaries on the Law of England”, redatta in quattro volumi da
William Blackstone tra il 1765 e il 1769. I commentari di Blackstone, pietre
miliari della letteratura giuridica europea per ampiezza, influenza e meticolosità
dell’analisi, dell’evoluzione dell’ordinamento
ci forniscono una chiara veduta
inglese. Infatti nel periodo tra il 1770 e il 1850, successivamente alla morte
dell’autore, vengono pubblicate numerose rinnovate edizioni dei commentari.
Pur coincidendo il periodo di pubblicazione con quello dell’esplosione della
rivoluzione industriale, il capitolo relativo alla relazione master-servant
rimaneva praticamente invariato come permaneva sottosviluppata la sezione
relativa al contratto, soprattutto se guardata alla luce dell’epoca storica per
definizione segnata da un mutamento radicale del mondo del lavoro. Questo sta
fosse radicata nel sistema inglese l’applicazione dei
appunto a dimostrare quanto
Master and Servant Acts. Si riscontrano tuttavia altre contraddizioni. Il rapporto
tra datore e lavoratore subordinato, pur essendo qualificato prima alla stregua di
“do
una relazione di convenienza e successivamente nei termini di un ut facias”,
non riscontra reale applicazione sul piano delle reciproche obbligazioni, non
essendone prevista una puntuale disciplina. Quello che non emerge con
chiarezza è la base del rapporto, che potrebbe essere ugualmente riconducibile
ad un contratto piuttosto che un obbligo legale o una condizione dei soggetti.
Per cogliere la lontananza del pensiero giuridico inglese da quello europeo
continentale Kahn-Freud esegue una comparazione tra i Commentari di
il “Traitè opera pressoché contemporanea
Blackstone ed du contrat de louage”
del giurista francese Robert Joseph Pothier. Khan-Freud rileva come i due
giuristi siano di fatto agli antipodi in relazione all’indagine dell’elemento
lo sottovaluta, tralasciandone l’importanza
contrattuale nelle loro opere, il primo
e l’emersione nella stessa società, il secondo, al contrario, lo sopravvaluta
ricercandone le origini nella locatio conductio operarum romana (locazione per
alla
la conduzione di schiavi) piuttosto che concentrarsi sull’applicabilità
L’elemento scriminante tra
Francia del tempo. i punti di vista dei due giuristi è
secondo Kahn-Freud la mancata ricezione del diritto romano nel Regno Unito.
Tuttavia la forza della concezione di Pothier, pur espressamente riconosciuta ad
oggi come inadeguata, stava nella possibilità di prestarsi da solida base per la
successiva evoluzione del diritto del lavoro, possibilità che di fatto si è realizzata.
3
Per lungo tempo la distinzione predominante tra le classi di lavoratori fu
quella tra lavoratori manuali e non. Dal 1806 e più precisamente dal 1867 i
Master and Servant Acts vennero estesi ad una cerchia definita di soggetti, ai
lavoratori a cui la disciplina non veniva applicata era dato il temine di employee.
Da questo momento si sviluppa un modello più contrattuale di rapporto di lavoro.
La concezione dell’elemento contrattuale rappresentata da Blackstone era
radicata nell’Inghilterra che l’abrogazione dei
poi così del XIX secolo Master
and Servant Acts fu solo formale, dato che la tradizionale normativa continuò,
seppur con minor rigore, ad essere applicata. Solo nel primo novecento si
percepiranno gli sviluppi dell’abrogazione intervenuta più di vent’anni prima.
L’alfabeto
3. dei concetti e le prime definizione di workman.
Con la locuzione alfabeto dei concetti si fa riferimento ad una pratica
giuridica continentale attraverso la quale il giurista, alla presentazione della
materia da trattare ne definisce preventivamente ed accuratamente il suo campo
di applicazione al fine di compren