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Il periodo che va dal 2014 al 2020 e le azioni di prevenzione della corruzione
Il periodo che va dal 2014 al 2020 ha visto mutare notevolmente le azioni in materia di prevenzione della corruzione. Come ben sappiamo i disposizioni normativi hanno previsto tra gli strumenti della prevenzione della corruzione i P.T.P.C. quali documenti essenziali al fine di ridurre al minimo il rischio corruttivo nelle Pubbliche Amministrazioni. Orbene, questi documenti, come si evince dalla Relazione al Parlamento del 2014, inizialmente furono insufficienti dal punto di vista sostanziale poiché le amministrazioni adottarono una metodologia di copia-incolla del P.N.A. quale strumento guida nella redazione dei piani triennali - non applicando seriamente gli strumenti idonei da adottare nelle aree potenzialmente a rischio corruttivo, tralasciando soprattutto il contesto esterno per cui ne derivò un approccio di tipo passivo da parte delle singole Pubbliche Amministrazioni le quali adempivano esclusivamente agli obblighi previsti da legge, non rilevando il
Vero valore che i P.T.P.C. danno nella prevenzione della corruzione. Successivamente questo approccio mutò, sia perché le incertezze pre-sentate dall’introduzione della nuova normativa erano state risolte conl’aggiornamento del 2015 del P.N.A. 185 sia perché si iniziò a intravedere ilP.T.P.C. come utile alleato nella prevenzione della corruzione e non è uncaso che i dati che emergono dalle relazioni successive siano estremamentepositivi.
Orbene, se la prevenzione della corruzione sotto l’aspetto dei piani è mi-gliorata, ciò lo si può confermare con un altro strumento sia di prevenzioneche di contrasto alla corruzione ossia l’istituto giuridico del whistleblowing.
Questo istituto nacque con la Legge Severino e prevede una segnalazioneun’azionefatta da un dipendente pubblico o privato con lo scopo di riferire181 In particolare, si analizzeranno le Relazioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.182 Cfr.
Merloni F., op. cit., pp.57-58.
Relazione Annuale 2014, Camera dei deputati, Roma, 2 luglio 2015.
Idem, op. cit., pp. 225-228.
Idem, op. cit..
33illecita, sorta durante l'esercizio dei propri compiti, all'autorità 186 che prenderà i relativi provvedimenti previsti da legge, prevedendo inoltre la tutela dell'anonimato al 187whistleblower. Nelle proprie relazioni si nota come l'utilizzo di questo istituto abbia avuto una crescita esponenziale negli anni: 188si è passati da 3 segnalazioni nel 2014 a 364 nel 2017 e con l'introduzione della L. n.179 del 2017 che di fatto ha rafforzato l'istituto e creato la piattaforma informatica nel 2018, si è arrivati addirittura a 783 segnalazioni, dato confermato nell'anno successivo cui queste sono arrivate 189alla cifra di 873. Tralasciando i dati del 2020 per via della loro distorsione 190dovuta dalla pandemia da Covid-19, è pacifico affermare come
Questo strumento sia risultato fondamentale nel contrasto alla corruzione agendo ex post e soprattutto nella prevenzione della stessa agendo ex ante pervia della suo ottimo disegno legislativo sia per le tutele riconosciute in capo al whistleblower, sia per lo stimolo che egli dà alle attività di indagine, am-191monendo di conseguenza future condotte illecite che potrebbero sorgere, anche se non è mancato chi abbia sostenuto, come evidenziato da Marcias,192 che nel sistema italiano questo strumento abbia seri problemi a decollare per via delle segnalazioni insufficienti se comparate con il contesto europeo.
Ora, come dimostrato precedentemente, prevenzione e trasparenza vanno di pari passo: è interessante, infatti, come quest'ultima si sia evoluta nel contesto italiano. I rilevatori cui faremo riferimento sono gli obblighi di pubblicazione introdotti dal d.lgs. n.33 del 2013 cui le Pubbliche Amministrazioni sono soggette.
Tralasciando i disposti normativi ecco che dobbia-mo evidenziare il fatto per cui, inizialmente, si è dimostrato come vi fosserostati dei clamorosi ritardi sulla trasparenza, non tanto sulla pubblicazione dei documenti richiesti nei siti web istituzionali ma per ciò che concerne la qualità dei dati forniti, evidenziando per il 2014 una totale assenza della completezza delle informazioni fornite, soprattutto negli enti locali di ridotte dimensioni. Ciò è stato ricondotto a diversi fattori, quali la mancanza di una cultura della trasparenza nella Pubblica Amministrazione Italiana e per via della novità legislativa introdotta. Negli anni, però, il sistema è cambiato fortemente: notiamo come i dati riferiti dalle Relazioni, siano migliOvviamente in questo caso è l'A.N.AC., ma si potrebbe segnalare pure all'autorità giudiziaria. Sul punto Cantone R., ult. cit. pp.271-272. Idem, op.loc. cit.pp.271-272.188 I dati sono presi dalla Relazione Annuale 2019, Camera dei deputati, Roma, 2 luglio2020, p.127.189 Idem, op.loc. cit.190 Cui le segnalazioni pervenute si attestano a 622, Relazione Annuale 2020, Camera deideputati, Roma, 18 giugno 2021, p.92.Il ruolo dell'autorità nazionale anticorruzione,191 Cfr. Marcias A., a cura di Nicotra I.A.,L'autorità Nazionale Anticorruzione, cit. p.216.192 Idem, op.loc. cit. p.215.193 Relazione Annuale 2014, cit. p.276.E per cui l'A.N.AC. è risultata fondamentale. Sul punto Cantone R. e Merloni F.,194 op.ult.cit., pp. 230-245. 34rati nel tempo sia per via dei maggiori provvedimenti di vigilanza e sanzio-ne attuati dall'autorità nel lustro 2015-2020 , sia per l'aggiornamento della195normativa che di fatto è stata più precisa nell'individuare gli obblighi dipubblicazione. Inoltre, importante, è il fatto per cui questi obblighi, non sia-196no stati più
visti come degli esclusivi adempimenti burocratici ma adesso sono visti come una risorsa importante nella Pubblica Amministrazione, che di fatto è più controllata nel suo operato da parte dei cittadini. Muovendoci sotto il profilo dei Contratti Pubblici è interessante analizzare due attività che l'autorità svolge, ossia quella consultiva e quella regolatoria nel periodo che va dal 2014 al 2020. Per ciò che concerne la prima, è fondamentale capire i risultati raggiunti con l'istituto giuridico del precontenzioso: dalle Relazioni si evince che il problema della mancanza di vincolatività dei pareri, prima della riforma del d.lgs. n.50 del 2016, ha reso scarso l'intervento dell'autorità di produrre un parere di eventuali conflitti tra il. Con l'introduzione della suddetta riforma l'istituto 2014 ed il 2016 di-venne vincolante per chi avesse presentato istanza congiunta: ciò haProdot-to un aumento delle istanze presentate che si sono consolidate costantemen-199te nel tempo, di fatti producendo risultati importanti, ovvero si è evitato il200frequente ricorso intorno ai Tribunali e si è reso possibile il ricorso fre-quente all'A.N.AC. poiché di fatto essa fornisce un parere di precontenziosoin tempi rapidi, facilitando il lavoro sia delle stazioni appaltanti che di tutti i201soggetti coinvolti nel contratto pubblico in questione. In conclusione, analizzati i risultati principali raggiunti sino ad ora, sarà interessante discutere nel prossimo paragrafo sul ruolo che l'A.N.AC. avrà nel futuro prossimo, soprattutto alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che è stato approvato nel luglio 2021.
Relazione Annuale 2015, Senato della Repubblica, Roma, 14 luglio 2016, pp.127-139 ed inoltre Relazione Annuale 2020, p.138.
Cfr.Cantone R., op.loc. cit.
pp.1-10.198 Relazione Annuale 2014, cit. p.157 e Relazione Annuale 2015, cit. p.296.199 Relazione Annuale 2020, p.228.200 Idem, op.loc. cit. pp.239-240.201 Idem, op.loc. cit. 357. Il dibattito sul futuro dell'Autorità e le proposte di modifica nel P.N.R.R.A fronte della pandemia da Covid-19 scoppiata nel marzo 2020 in Italia, l'allora Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, per fronteggiare la crisi economica-sociale in cui il paese stava andando incontro, nei mesi successivi ottenne in sede europea un risultato mai raggiunto prima: un fondo di 750 Miliardi di euro, finanziati a debito comune, entro il quale gli Stati dell'Unione Europea potessero attingere per risollevare le economie dei propri paesi. Non solo, il presidente Conte riuscì ad ottenere per l'Italia una bella fetta dei 750 Miliardi la quale si aggirò intorno ai 222,1. Ma per poter ricevere suddette risorse da investire si stabilì il patto per cui ogni
Paese-l'Italia fu chiamata a produrre ilse dovesse adottare dei piani di riforma: proprio Piano di Ripresa e Resilienza al cui interno dovette indicare le pro-prie linee di intervento. Date le difficoltà oggettive della pandemia e dell'acaduta del governo Conte, si arrivò ad un ritardo sull'emanazione dello stes-so ed il 13 luglio 2021 il nuovo governo Draghi si vide approvare ilP.N.R.R. da parte dell'Unione Europea.
Il Piano contiene sei missioni ovvero la trasformazione digitale, la rivolu-l'inclusione e la salute 203zione verde, la mobilità sostenibile, la ricerca,strutturate secondo le diverse riforme che il governo ha già in parte varato.
L'assegnazione di queste risorse non può prescindere dal fatto che esse sia-no a stretto contatto con il settore della Pubblica Amministrazione ed in par-ticolare con quello dei Contratti Pubblici. Notiamo che il Piano preveda chevi si agisca secondo due direttrici, ossia una
digitalizzazione della stessa per poter semplificare al meglio le procedure contrattualistiche e un'innovazione della Pubblica Amministrazione secondo un processo in cui venga semplificata la materia dei Contratti Pubblici, la quale con la sua eccessiva regolamentazione negli anni ha prodotto l'aumento del rischio corruttivo in determinati ambiti. Come evidenziato sia dall'attuale Presidente dell'Autorità Anticorruzione Busia che dallo stesso Piano, la prima direttrice è di vitale importanza per creare un sistema di efficienza cui la speditezza e la rapidità sono le caratteristiche principali. Ed è proprio il primo a fornire dei suggerimenti per potenziare i processi della Pubblica Amministrazione in cui l'A.N.AC. svolga un ruolo di attore principale: