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Non devono altresì, presentare la dichiarazione i soggetti che posseggono

meramente redditi esenti o redditi di ammontare inferiore al minimo

imponibile e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, purché

non obbligati alle scritture contabili.

1.2.- Modalità di presentazione.

Ai sensi dell’art 1 del D.P.R. n. 322/1998 la dichiarazione deve essere

redatta, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati

annualmente dall’Agenzia delle Entrate e pubblicati sulla Gazzetta

Ufficiale. Ciò per facilitare all’Agenzia stessa il compimento delle

operazioni di controllo.

I contribuenti Irpef presentano la dichiarazione unificata annuale, che è un

atto a contenuto plurimo, comprendente:

- la dichiarazione dei redditi;

- la dichiarazione Irap;

- la dichiarazione del sostituto d’imposta;

- e la dichiarazione annuale Iva.

Il modello standard è detto Unico, si tratta del modello ordinario che

consente di presentare più dichiarazioni fiscali. Mentre il modello

semplificato detto modello 730, è destinato ai lavoratori dipendenti e

pensionati. I primi, possono usufruire dell’assistenza del proprio datore di

lavoro se non hanno una situazione reddituale complessa. Laddove il datore

di lavoro, si rendesse disponibile, i dipendenti possono trasmettergli la

7

dichiarazione entro il 30 aprile. 7 ha l’obbligo di ricevere

Il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta

le dichiarazioni e controllarne la regolarità formale. Esso deve, inoltre,

liquidare le imposte ed effettuare i conguagli in relazione alle ritenute

8

effettuate ed ai versamenti d’acconto . In aggiunta, il sostituto d’imposta,

deve presentare la propria dichiarazione dei redditi, indicando le somme e i

9

valori corrisposti e le ritenute effettuate .

1.3 Le teorie in ordine alla natura della dichiarazione tributaria per

quanto attiene alla nascita dell’obbligazione tributaria.

A lungo si sono scontrate due teorie con visioni opposte, quali la teoria

10

costitutiva, secondo cui la dichiarazione fa sorgere l’obbligazione , mentre

secondo la teoria dichiarativa, il presupposto, da solo, determina per legge il

sorgere dell’obbligazione tributaria per cui la dichiarazione è estranea al

meccanismo che genera l’obbligazione. Non nasce alcun debito d’imposta

se al presupposto non segue la dichiarazione. Quindi, la dichiarazione

7 Il sostituto d’imposta è il soggetto che corrisponde somme o valori ad altro soggetto

chiamato sostituito. Infatti l’art. 64 del D.P.R. 73/600 lo definisce come colui che in forza

di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per fatti o

situazioni a questi riferibili.

8 Il contribuente è tenuto ad effettuare due versamenti d’acconto nel periodo d’imposta

sulla base dell’imposta relativa al precedente periodo. Si tratta di una forma di riscossione

anticipata rispetto al perfezionarsi del presupposto dell’imposta.

9 Le ritenute possono essere a titolo d’imposta o a titolo d’acconto. Nel primo caso, la

sostituzione è a titolo definitivo e il sostituto è unico debitore verso il fisco. Nel secondo

caso, il sostituto è debitore di un autonomo obbligo di versamento. Le ritenute d’acconto

per chi le subisce sono un acconto dell’imposta dovuta sui redditi di quel periodo. Chi le

subisce acquista un credito di pari ammontare verso il fisco. Dunque tale sostituzione

realizza una forma di riscossione anticipata.

10 Si tratta di una obbligazione legale in quanto la sua disciplina è interamente stabilita

dalla legge. L’obbligazione tributaria sorge al verificarsi del presupposto. 8

tributaria non ha natura costitutiva del debito d’imposta ma rappresenta il

momento di partecipazione del contribuente alla fase di accertamento in

quanto il contribuente, più di ogni altro, può comunicare fatti riguardanti la

sua posizione fiscale.

1.4.- Le sanzioni previste per i vizi della dichiarazione.

Le sanzioni amministrative e penali sono irrogate laddove la dichiarazione è

considerata:

- omessa,quando non è stata presentata affatto, oppure quando è stata

presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni dalla scadenza del

termine per la presentazione;

- nulla, quando la dichiarazione non è redatta su stampati conformi a

quelli ministeriali o non è sottoscritta, a meno che in quest’ultimo

caso non provvede a sanare l’invalidità entro 30 giorni dal

ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delle entrate

territorialmente competente, art 1, comma 3, D.P.R. n. 322/1998;

- infedele, quando il reddito netto non è indicato nel suo esatto

ammontare;

- incompleta, quando è omessa totalmente l’indicazione di una fonte

reddituale.

Sono sanzioni amministrative sono sanzioni pecuniarie. La sanzione

pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro irrogata

dall’Ufficio.

Nei primi due casi la sanzione pecuniaria va dal 120% al 240%

dell’ammontare delle imposte dovute. 9

Negli ultimi due casi la sanzione pecuniaria è una o due volte l’imposta non

dichiarata.

Inoltre, se la violazione fiscale si configura come una fattispecie di reato,

ossia come un illecito si applicano anche le sanzioni penali. Infatti in caso

di dichiarazione fraudolenta a fronte ad esempio della emissione di fatture

false o l’esposizione di costi inesistenti per fruire di un’agevolazione

oppure in caso di dichiarazione infedele indicando ricavi inferiori a quelli

reali o costi superiori, oppure in caso di omessa dichiarazione quando

l’imposta evasa è superiore a una certa soglia si applicano sanzioni penali

quali la reclusione o la multa. Le sanzioni si aggravano tanto più diventa

importante la soglia quantitativa dell’importo evaso. 10

Capitolo 2

La natura della dichiarazione e le conseguenze in merito alla

integrabilità e modificabilità della medesima.

2.1.- La natura giuridica della dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione dei redditi si può definire come una comunicazione

trasmessa generalmente da colui che ha realizzato la fattispecie imponibile.

Ci sono però dei casi in cui la dichiarazione dei redditi è presentata da

soggetti diversi da colui che ha realizzato il presupposto dell’imposta. Basta

pensare agli eredi che succedono al de cuius obbligato a presentare la

dichiarazione dei redditi oppure ai rappresentanti legali che sono tenuti a

dichiarare i redditi delle persone fisiche legalmente incapaci.

Va detto inoltre che, a quanto dichiarato, la legge collega degli effetti, che

non sono voluti dal dichiarante, ma sono predeterminati dalla legge. La

dichiarazione fiscale, infatti, non è una dichiarazione di volontà, ma un

mero atto. In altri termini non è un negozio, ma un atto giuridico in senso

stretto.

La dichiarazione dei redditi è anche la sede in cui esercitare delle opzioni,

ossia effettuare delle scelte che ovviamente il soggetto opera nella direzione

a sé più vantaggiosa, riguardanti il regime della contabilità oppure la scelta

tra rimborso e riporto a nuovo dei crediti d’imposta e la compensazione

delle perdite pregresse.

Altra opzione esercitabile nella dichiarazione dei redditi concerne la

destinazione dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica. 11

Per tale motivo la disciplina applicata è quella dei negozi giuridici e la

dichiarazione si presenta come un atto a contenuto misto.

La dichiarazione dei redditi:

- ha valore procedimentale, dal momento in cui è sottoposta al controllo

da parte dell’Amministrazione mediante la procedura di liquidazione

automatizzata e al controllo formale, che, a loro volta, condizionano il

11

controllo sostanziale .

- ha valore probatorio, in quanto l’ufficio non ha il dovere di provare i

fatti in essa contenuti. Invece ciò che non viene reso noto nella

dichiarazione dei redditi è oggetto dell’attività di controllo

dell’Amministrazione finanziaria.

In passato, si è a lungo discusso sulla natura giuridica della dichiarazione

considerata da alcuni autori una confessione, (ai sensi dell’ art 2730 cod.

civ.) con la quale il contribuente dichiara la verità dei fatti ad esso

sfavorevoli e favorevoli per il Fisco. Altri, d’altro canto, la consideravano

una dichiarazione di scienza.

Infine, si è giunti alla conclusione che in ambito tributario, una

dichiarazione di parte non può avere efficacia vincolante.

La dichiarazione impegna il contribuente a versare le somme dovute in base

12

alla stessa e legittima l’Amministrazione finanziaria a riscuotere l’imposta

non versata sulla base dei controlli di liquidazione automatica e il controllo

11 Il controllo sostanziale è svolto dagli uffici della Agenzia delle entrate e dalla Guardia

di finanza.

12 La riscossione è disciplinata dal D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602. Si ha riscossione

spontanea qualora il contribuente esegue il pagamento di propria iniziativa a fronte di un

obbligo di legge. Oppure riscossione in base ad atti dell’Amministrazione finanziaria. 12

13 14

formale, art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Qualora il contribuente abbia versato più del dovuto, la dichiarazione dei

redditi diventa titolo costitutivo di un credito del contribuente. Esso può

decidere di utilizzare quel credito come acconto dell’imposta dovuta nel

successivo periodo oppure chiedere il rimborso.

Il dichiarante ha l’onere di presentare la dichiarazione nel rispetto di tre

requisiti:

- la veridicità, in quanto i dati che si comunicano devono corrispondere

alla realtà nella loro effettiva consistenza;

- la completezza, richiede che siano indicati tutti i dati, nessuno escluso,

che la normativa impone di comunicare.

- la vincolatività, in quanto il soggetto si impegna ad assolvere

l’obbligazione tributaria nella misura che risulta dai dati che egli

stesso comunica all’Amministrazione finanziaria.

Quest’ultimo caso incontra un limite temporale che è dato, dall’eventuale,

successiva, dichiarazione integrativa. L’impegno del dichiarante di

adeguarsi alla prima dichiarazione viene meno con la presentazione della

seconda.

13 Si tratta di una procedura informatica che ha per oggetto tutte le dichiarazioni. Con il

quale si liquidano le imposte dovute e i rimborsi spettanti in base alle stesse dichiarazioni

entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.

14 Al primo controllo segue il controllo formale effettuato entro il 31 dicembre del

secondo anno su

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher unteruns di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Ragucci Gaetano.