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Non devono altresì, presentare la dichiarazione i soggetti che posseggono
meramente redditi esenti o redditi di ammontare inferiore al minimo
imponibile e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, purché
non obbligati alle scritture contabili.
1.2.- Modalità di presentazione.
Ai sensi dell’art 1 del D.P.R. n. 322/1998 la dichiarazione deve essere
redatta, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati
annualmente dall’Agenzia delle Entrate e pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale. Ciò per facilitare all’Agenzia stessa il compimento delle
operazioni di controllo.
I contribuenti Irpef presentano la dichiarazione unificata annuale, che è un
atto a contenuto plurimo, comprendente:
- la dichiarazione dei redditi;
- la dichiarazione Irap;
- la dichiarazione del sostituto d’imposta;
- e la dichiarazione annuale Iva.
Il modello standard è detto Unico, si tratta del modello ordinario che
consente di presentare più dichiarazioni fiscali. Mentre il modello
semplificato detto modello 730, è destinato ai lavoratori dipendenti e
pensionati. I primi, possono usufruire dell’assistenza del proprio datore di
lavoro se non hanno una situazione reddituale complessa. Laddove il datore
di lavoro, si rendesse disponibile, i dipendenti possono trasmettergli la
7
dichiarazione entro il 30 aprile. 7 ha l’obbligo di ricevere
Il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta
le dichiarazioni e controllarne la regolarità formale. Esso deve, inoltre,
liquidare le imposte ed effettuare i conguagli in relazione alle ritenute
8
effettuate ed ai versamenti d’acconto . In aggiunta, il sostituto d’imposta,
deve presentare la propria dichiarazione dei redditi, indicando le somme e i
9
valori corrisposti e le ritenute effettuate .
1.3 Le teorie in ordine alla natura della dichiarazione tributaria per
quanto attiene alla nascita dell’obbligazione tributaria.
A lungo si sono scontrate due teorie con visioni opposte, quali la teoria
10
costitutiva, secondo cui la dichiarazione fa sorgere l’obbligazione , mentre
secondo la teoria dichiarativa, il presupposto, da solo, determina per legge il
sorgere dell’obbligazione tributaria per cui la dichiarazione è estranea al
meccanismo che genera l’obbligazione. Non nasce alcun debito d’imposta
se al presupposto non segue la dichiarazione. Quindi, la dichiarazione
7 Il sostituto d’imposta è il soggetto che corrisponde somme o valori ad altro soggetto
chiamato sostituito. Infatti l’art. 64 del D.P.R. 73/600 lo definisce come colui che in forza
di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per fatti o
situazioni a questi riferibili.
8 Il contribuente è tenuto ad effettuare due versamenti d’acconto nel periodo d’imposta
sulla base dell’imposta relativa al precedente periodo. Si tratta di una forma di riscossione
anticipata rispetto al perfezionarsi del presupposto dell’imposta.
9 Le ritenute possono essere a titolo d’imposta o a titolo d’acconto. Nel primo caso, la
sostituzione è a titolo definitivo e il sostituto è unico debitore verso il fisco. Nel secondo
caso, il sostituto è debitore di un autonomo obbligo di versamento. Le ritenute d’acconto
per chi le subisce sono un acconto dell’imposta dovuta sui redditi di quel periodo. Chi le
subisce acquista un credito di pari ammontare verso il fisco. Dunque tale sostituzione
realizza una forma di riscossione anticipata.
10 Si tratta di una obbligazione legale in quanto la sua disciplina è interamente stabilita
dalla legge. L’obbligazione tributaria sorge al verificarsi del presupposto. 8
tributaria non ha natura costitutiva del debito d’imposta ma rappresenta il
momento di partecipazione del contribuente alla fase di accertamento in
quanto il contribuente, più di ogni altro, può comunicare fatti riguardanti la
sua posizione fiscale.
1.4.- Le sanzioni previste per i vizi della dichiarazione.
Le sanzioni amministrative e penali sono irrogate laddove la dichiarazione è
considerata:
- omessa,quando non è stata presentata affatto, oppure quando è stata
presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione;
- nulla, quando la dichiarazione non è redatta su stampati conformi a
quelli ministeriali o non è sottoscritta, a meno che in quest’ultimo
caso non provvede a sanare l’invalidità entro 30 giorni dal
ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delle entrate
territorialmente competente, art 1, comma 3, D.P.R. n. 322/1998;
- infedele, quando il reddito netto non è indicato nel suo esatto
ammontare;
- incompleta, quando è omessa totalmente l’indicazione di una fonte
reddituale.
Sono sanzioni amministrative sono sanzioni pecuniarie. La sanzione
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro irrogata
dall’Ufficio.
Nei primi due casi la sanzione pecuniaria va dal 120% al 240%
dell’ammontare delle imposte dovute. 9
Negli ultimi due casi la sanzione pecuniaria è una o due volte l’imposta non
dichiarata.
Inoltre, se la violazione fiscale si configura come una fattispecie di reato,
ossia come un illecito si applicano anche le sanzioni penali. Infatti in caso
di dichiarazione fraudolenta a fronte ad esempio della emissione di fatture
false o l’esposizione di costi inesistenti per fruire di un’agevolazione
oppure in caso di dichiarazione infedele indicando ricavi inferiori a quelli
reali o costi superiori, oppure in caso di omessa dichiarazione quando
l’imposta evasa è superiore a una certa soglia si applicano sanzioni penali
quali la reclusione o la multa. Le sanzioni si aggravano tanto più diventa
importante la soglia quantitativa dell’importo evaso. 10
Capitolo 2
La natura della dichiarazione e le conseguenze in merito alla
integrabilità e modificabilità della medesima.
2.1.- La natura giuridica della dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione dei redditi si può definire come una comunicazione
trasmessa generalmente da colui che ha realizzato la fattispecie imponibile.
Ci sono però dei casi in cui la dichiarazione dei redditi è presentata da
soggetti diversi da colui che ha realizzato il presupposto dell’imposta. Basta
pensare agli eredi che succedono al de cuius obbligato a presentare la
dichiarazione dei redditi oppure ai rappresentanti legali che sono tenuti a
dichiarare i redditi delle persone fisiche legalmente incapaci.
Va detto inoltre che, a quanto dichiarato, la legge collega degli effetti, che
non sono voluti dal dichiarante, ma sono predeterminati dalla legge. La
dichiarazione fiscale, infatti, non è una dichiarazione di volontà, ma un
mero atto. In altri termini non è un negozio, ma un atto giuridico in senso
stretto.
La dichiarazione dei redditi è anche la sede in cui esercitare delle opzioni,
ossia effettuare delle scelte che ovviamente il soggetto opera nella direzione
a sé più vantaggiosa, riguardanti il regime della contabilità oppure la scelta
tra rimborso e riporto a nuovo dei crediti d’imposta e la compensazione
delle perdite pregresse.
Altra opzione esercitabile nella dichiarazione dei redditi concerne la
destinazione dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica. 11
Per tale motivo la disciplina applicata è quella dei negozi giuridici e la
dichiarazione si presenta come un atto a contenuto misto.
La dichiarazione dei redditi:
- ha valore procedimentale, dal momento in cui è sottoposta al controllo
da parte dell’Amministrazione mediante la procedura di liquidazione
automatizzata e al controllo formale, che, a loro volta, condizionano il
11
controllo sostanziale .
- ha valore probatorio, in quanto l’ufficio non ha il dovere di provare i
fatti in essa contenuti. Invece ciò che non viene reso noto nella
dichiarazione dei redditi è oggetto dell’attività di controllo
dell’Amministrazione finanziaria.
In passato, si è a lungo discusso sulla natura giuridica della dichiarazione
considerata da alcuni autori una confessione, (ai sensi dell’ art 2730 cod.
civ.) con la quale il contribuente dichiara la verità dei fatti ad esso
sfavorevoli e favorevoli per il Fisco. Altri, d’altro canto, la consideravano
una dichiarazione di scienza.
Infine, si è giunti alla conclusione che in ambito tributario, una
dichiarazione di parte non può avere efficacia vincolante.
La dichiarazione impegna il contribuente a versare le somme dovute in base
12
alla stessa e legittima l’Amministrazione finanziaria a riscuotere l’imposta
non versata sulla base dei controlli di liquidazione automatica e il controllo
11 Il controllo sostanziale è svolto dagli uffici della Agenzia delle entrate e dalla Guardia
di finanza.
12 La riscossione è disciplinata dal D.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602. Si ha riscossione
spontanea qualora il contribuente esegue il pagamento di propria iniziativa a fronte di un
obbligo di legge. Oppure riscossione in base ad atti dell’Amministrazione finanziaria. 12
13 14
formale, art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Qualora il contribuente abbia versato più del dovuto, la dichiarazione dei
redditi diventa titolo costitutivo di un credito del contribuente. Esso può
decidere di utilizzare quel credito come acconto dell’imposta dovuta nel
successivo periodo oppure chiedere il rimborso.
Il dichiarante ha l’onere di presentare la dichiarazione nel rispetto di tre
requisiti:
- la veridicità, in quanto i dati che si comunicano devono corrispondere
alla realtà nella loro effettiva consistenza;
- la completezza, richiede che siano indicati tutti i dati, nessuno escluso,
che la normativa impone di comunicare.
- la vincolatività, in quanto il soggetto si impegna ad assolvere
l’obbligazione tributaria nella misura che risulta dai dati che egli
stesso comunica all’Amministrazione finanziaria.
Quest’ultimo caso incontra un limite temporale che è dato, dall’eventuale,
successiva, dichiarazione integrativa. L’impegno del dichiarante di
adeguarsi alla prima dichiarazione viene meno con la presentazione della
seconda.
13 Si tratta di una procedura informatica che ha per oggetto tutte le dichiarazioni. Con il
quale si liquidano le imposte dovute e i rimborsi spettanti in base alle stesse dichiarazioni
entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.
14 Al primo controllo segue il controllo formale effettuato entro il 31 dicembre del
secondo anno su