CAPITOLO 4: TRUST, INTERPOSIZIONE ED ELUSIONE
Concepito come uno strumento per la gestione del patrimonio e la salvaguardia dei beni,
idoneo all’implementazione di
il trust si presenta sin dalle sue origini come un mezzo
Tale tematica è stata approfondita dall’Organizzazione per la
pratiche elusive.
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) all’interno di un rapporto pubblicato nel
che ha incluso tale istituto tra i
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2001 potenziali strumenti societari utilizzati per ottenere
improprio del trust per
indebiti vantaggi fiscali. Ad oggi, la questione dell’utilizzo
ottenere tali indebiti vantaggi è affrontata tramite disposizioni legislative volte a prevenire
e contrastare fattispecie di elusione e di interposizione fittizia.
4.1. Usi abusivi del trust
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 10 ottobre 2019, n. 43/E, ha individuato una
serie di fattispecie di trust fittiziamente interposti volti ad ottenere indebiti vantaggi
fiscali. Tali fattispecie sono caratterizzate dalla mancanza dell’effetto segregativo tipico
dell’istituto in questione in quanto il patrimonio conferito nel trust rimane effettivamente
a disposizione del disponente o rientra nelle disponibilità del beneficiario, configurando
così il trust come “fiscalmente inesistente”. L’interposizione fittizia, attuata con l’intento
di eludere i creditori o l’erario ovvero di evadere i tributi, si riscontra specialmente nei
trust autodestinati ed in quelli revocabili a totale discrezione del disponente, nonché nei
trust in cui il ruolo del trustee sia meramente passivo. Un’altra pratica abusiva riguarda
l’utilizzo del trust per scopi elusivi volti a ridurre il carico fiscale ovvero ad eludere la
progressività dell’imposizione attraverso l’aggiramento delle norme tributarie. Infatti,
l’assimilazione di tale istituto ad un ente non commerciale ai sensi del citato art. 73 del
TUIR e la presenza di differenze nella modalità di tassazione dei redditi conseguiti da
trust trasparenti e opachi, aprono la strada a tali pratiche elusive. Un’ulteriore questione
concerne i trust paradisiaci, ossia istituiti in Paesi a fiscalità privilegiata e nei centri
finanziari offshore , ove la mancanza di cooperazione internazionale e la presenza di
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OECD, Rapporto sulle misure da adottare contro cooperative, trust, fondazioni e società a responsabilità
52
limitata impiegate per la realizzazione di scopi illeciti, 2001.
«I centri finanziari offshore sono giurisdizioni che offrono servizi finanziari specializzati ai non residenti,
53
spesso con aliquote fiscali e quadri normativi favorevoli. Questi centri sono tipicamente piccoli territori o
paesi indipendenti, come le isole Cayman, la Svizzera e Singapore. Sono caratterizzati dal loro alto grado
di raffinatezza finanziaria, forti sistemi legali e normativi e disposizioni di riservatezza. Le OFC attirano
una vasta gamma di attività finanziarie, tra cui servizi bancari, assicurativi, di gestione degli investimenti e
di gestione patrimoniale». Fonte: https://fastercapital.com, Centri finanziari offshore il cuore delle unità
bancarie offshore. 30
norme meno rigorose favoriscono gli usi abusivi del trust permettendo di occultare la
titolarità dei beni ed evadere quindi le imposte dovute allo Stato.
4.2. Trust e giurisdizioni offshore
Le giurisdizioni offshore, come Saint Kitts e Nevis, le Isole Cook, le Isole Vergini
britanniche e le Isole Cayman, offrono un ambiente favorevole per la costituzione e la
gestione dei trust grazie agli elevati livelli di tutela del patrimonio . Infatti, rispetto ad
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un trust residente, quello offshore garantisce maggior controllo e protezione degli asset
difendendoli da azioni legali. Invero, le leggi di molte giurisdizioni offshore permettono
ai disponenti di riservarsi poteri di ingerenza sulla gestione dei beni vincolati senza che
ciò comporti l’invalidità del trust . Si deve anche considerare che in tali giurisdizioni è
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ricorrente il disconoscimento delle sentenze emesse nel Paese di origine del disponente 56
e le elevate cauzioni che vengono richieste agli eventuali ricorrenti per avviare un
procedimento legale contro un trust ivi istituito sono fattori che rafforzano la protezione
degli asset . Non solo, alcune giurisdizioni offshore non assicurano nemmeno un
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adeguato scambio di informazioni a livello internazionale all’evidente scopo di garantire
maggior confidenzialità e privacy sebbene ciò comprometta la trasparenza del trust ivi
istituito. Grazie a ciò l’identità del beneficiario di un tale trust offshore può rimanere
occultata al suo Stato di residenza sempreché egli non adempia agli obblighi dichiarativi
(si Si comprende come la mancanza di cooperazione venga spesso sfruttata
veda § 4.4).
per occultare le proprietà al fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali, favoriti anche dalla
tassazione irrisoria o addirittura nulla, come peraltro scoperto nei Panama Papers e nei
58
Pandora Papers .
59
4.3. Le disposizioni antiabuso applicabili al trust
In Italia l’impiego del trust ha destato crescenti preoccupazioni circa le suesposte pratiche
abusive e all’opacità nella gestione dei beni. In risposta a tali problematiche, sono state
applicate al trust diverse disposizioni antiabuso, già presenti nell’ordinamento italiano,
Fonte: https://www.taxplanning-internazionale.com, I Trust Offshore e la Protezione Patrimoniale.
54 Fonte: https://tba-associates.com, Cook Islands Trusts.
55 Davis E. R., Offshore Trusts as Tools and Strategies for Estate of U.S. Residents: Comparing Offshore to
56
Onshore, 2014.
Fonte: https://lowtax.news, Trust a Saint Kitts e Nevis.
57 Fonte: https://www.icij.org, ICIJ releases Panama Papers offshore company data.
58 Fonte: https://www.icij.org, Offshore heavens and hidden riches of world leaders and billionaires
59
exposed in unprecedented leak. 31
volte a garantire la trasparenza e preservare l’integrità del sistema fiscale nazionale .
60
Infatti, con riferimento all’ipotesi di un trust fittiziamente interposto opera il comma 3
dell’art. 37 , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in base al quale, in sede di accertamento,
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i redditi di cui il trust appare titolare vengono imputati al contribuente che li possiede
effettivamente, ossia il disponente . Inoltre, in materia di elusione fiscale, il successivo
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conferisce all’Amministrazione finanziaria il potere di disconoscere gli
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art. 37-bis
indebiti vantaggi fiscali ottenuti tramite pratiche prive di 64
una valida ragione economica
dirette all'aggiramento In tali circostanze l’Agenzia delle Entrate può
di obblighi e divieti.
infatti procedere ad applicare le imposte rideterminate in base alle disposizioni eluse.
In aggiunta alle disposizioni antiabuso già presenti nell’ordinamento italiano, la Legge
Finanziaria 2007 attraverso il citato art. 73, comma 3, del TUIR ha introdotto una
disposizione specifica mirata a contrastare le pratiche elusive ed evasive legate alla
localizzazione dei trust in Paesi a fiscalità privilegiata. Tale norma delinea due
presunzioni di residenza fiscale, applicabili direttamente al trust, che comportano
l'attrazione della residenza in Italia dei trust istituiti in giurisdizioni offshore.
4.3.1. La prima presunzione di residenza 73,
La prima presunzione, introdotta nel secondo periodo del comma 3, dell’art. riveste
un ruolo cruciale nella determinazione della residenza fiscale dei trust e degli istituti affini
considerano altresì
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istituiti in Paesi non White list . Il testo normativo sancisce che «Si
Scazzeri G., Aspetti elusivi del trust e normativa di contrasto, 2010.
60 Ai sensi dell’art. 37, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comma 3, «In sede di rettifica o di accertamento
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d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato,
anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per
interposta persona».
Zoppis G., Trust inesistenti e poteri di guardiano e beneficiari: un accertamento non sempre agevole,
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2022.
Ai sensi dell’art. 37-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, «Sono inopponibili all'amministrazione
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finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad
aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi,
altrimenti indebiti. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli
atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse,
al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione […]».
«La nozione di valida ragione economica non è esplicitata dal legislatore ma è desumibile dalla prassi
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che la qualifica come l'apprezzabilità economico-gestionale del progetto. Il concetto comprende, dunque,
la presenza di oggettive esigenze gestionali derivanti da un miglior riassetto dei fattori produttivi». Fonte:
https://www.fiscooggi.it, Le valide ragioni economiche.
L’elenco dei Paesi c.d. di White List viene periodicamente aggiornato ed è individuato all’art. 1 del
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Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996. La White list comprende gli Stati e i territori che assicurano, sulla base di convenzioni, un
adeguato scambio di informazioni. 32
residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi
analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e
almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato».
Dunque, la residenza dei trust istituiti al di fuori dei Paesi White List è attirata in Italia
ogniqualvolta almeno un disponente e un beneficiario risiedano nel territorio italiano.
Tale presunzione si estende altresì agli istituti che, pur avendo un nomen iuris diverso,
presentano le caratteristiche tipiche del trust individuate dal citato art. 2 della
Convenzione. Inoltre, ai fini della corretta applicazione della prima presunzione, assume
particolare rilevanza stabilire il momento in cui la residenza fiscale del disponente e dei
beneficiari attrae in Italia quella del trust. Circa la figura del disponente, assume rilevanza
la residenza nel p
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