Corso di laurea in amministrazione aziendale e diritto
Il trust nell'ordinamento italiano: tassazione e contrasto alle pratiche abusive
Relatrice: Prof.ssa Caterina Pesci
Laureanda: Elisa Bortoli
Anno Accademico: 2022/2023
Indice
- Introduzione .................................................................................... 4
- Capitolo 1. Aspetti generali del trust ............................ 6
- 1.1. La nozione ..................................................................................................................61
- 1.2. Le origini ....................................................................................................................71
- 1.3. Le figure......................................................................................................................81
- 1.3.1. Il disponente .......................................................................................................81
- 1.3.2. Il trustee ..............................................................................................................91
- 1.3.3. Il beneficiario ................................................................................................. 101
- 1.3.4. Il guardiano ...................................................................................................... 111
- 1.4. Le tipologie ............................................................................................................... 111
- 1.5. La costituzione .......................................................................................................... 131
- 1.6. La Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985 ............................................................ 141
- 1.6.1. La ratifica in Italia ............................................................................................ 141
- 1.6.2. La legge applicabile .......................................................................................... 151
- 1.6.3. Gli effetti del riconoscimento del trust ............................................................. 16
- Capitolo 2: L’imposizione diretta ...................................... 182
- 2.1. Criteri di determinazione del reddito ......................................................................... 182
- 2.1.1. Trust residenti e non residenti........................................................................... 192
- 2.1.2. Trust commerciali e trust non commerciali ...................................................... 202
- 2.1.3. Trust opachi e trust trasparenti ......................................................................... 222
- 2.2. Qualificazione dei redditi derivanti dal trust ............................................................. 22
- L’Imposta Municipale Propria .................................................................................. 23
- 2.1. Criteri di determinazione del reddito ......................................................................... 182
- Capitolo 3: L’imposizione indiretta ................................. 25
- 3.1. Imposizione dell’atto istitutivo .................................................................................. 25
- 3.2. Imposizione dell’atto dispositivo .............................................................................. 25
- 3.2.1. Dotazione di beni immobili .............................................................................. 26
- 3.3. Imposte sulle operazioni effettuate durante la vita del trust ...................................... 28
- 3.4. Imposizione applicata al trasferimento dei beni ai beneficiari................................... 28
- Capitolo 4: Trust, interposizione ed elusione ........... 30
- 4.1. Usi abusivi del trust .................................................................................................. 30
- 4.2. Trust e giurisdizioni offshore .................................................................................... 31
- 4.3. Le disposizioni antiabuso applicabili al trust............................................................. 31
- 4.3.1. La prima presunzione di residenza ................................................................... 32
- 4.3.2. La seconda presunzione di residenza ................................................................ 33
- 4.4. Il monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero ............................................ 34
- Conclusioni ..................................................................................... 36
- Bibliografia .................................................................................... 38
- Sitografia ........................................................................................ 39
- Normativa ........................................................................................ 40
- Giurisprudenza ............................................................................. 42
Introduzione
Nell’ambito delle strategie di gestione e salvaguardia del patrimonio, l’istituto del trust ha trovato ampia diffusione in virtù della sua flessibilità e adattabilità ad innumerevoli contesti operativi. Tale istituto, nato e sviluppatosi nei Paesi di common law, ha poi trovato riconoscimento in Italia grazie alla ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985. Detta Convenzione ha contribuito a definire i tratti essenziali del trust, trasferendo in norme positive i fondamenti di uno strumento che si stava progressivamente diffondendo nei Paesi di civil law. Attualmente, in Italia, le disposizioni specifiche sul trust si limitano all’ambito fiscale e, in assenza di una legge regolatrice ad hoc, la Convenzione costituisce il quadro normativo di riferimento per gli aspetti generali.
Il presente elaborato si propone di esplorare le implicazioni fiscali legate all’istituzione di un trust attraverso l’excursus della normativa tributaria vigente nell’ordinamento italiano e di alcune prassi adottate dagli Stati provvisti di una legge specifica di tale istituto, prassi che si sono estese anche ai trust istituiti in Italia.
La tesi si compone di quattro capitoli: nel primo si mira a chiarire gli aspetti generali e i tratti caratteristici dell’istituto; nel secondo e nel terzo si riassume la normativa vigente riguardante l’imposizione diretta e indiretta; nell’ultimo capitolo si affrontano gli utilizzi abusivi del trust e la normativa di contrasto e prevenzione.
Il primo capitolo si propone di delineare il concetto di trust, un istituto di origini anglosassoni che consente il trasferimento, mediante un atto unilaterale, della proprietà di beni e diritti da un soggetto ad un altro affinché quest’ultimo li gestisca conformemente alle direttive definite dal primo a beneficio di terzi. In primis verrà presentata la nozione dell’istituto, essenziale al fine di comprenderne approfonditamente le caratteristiche e le implicazioni fiscali. Poi verranno esplorate le ragioni che hanno originariamente condotto all’utilizzo di un simile strumento. Inoltre, verranno analizzate le figure chiave coinvolte nell’istituto in questione, nonché le diverse tipologie di trust che in base alle loro caratteristiche possono essere create. Infine, si focalizzerà l’attenzione sulle disposizioni di maggiore rilevanza contenute nella Convenzione de L’Aja concernenti la disciplina sulla legge applicabile al trust e sul suo riconoscimento in Italia.
Nel secondo capitolo verranno esaminate le disposizioni introdotte dal Legislatore italiano in ambito di imposizione diretta che regolamentano i criteri per la determinazione e qualificazione del reddito prodotto dal trust. In particolare, si vedrà come il Legislatore abbia definito criteri diversi per la determinazione del reddito in base alla classificazione giuridica del trust. Infine, si approfondirà l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria e delle relative agevolazioni fiscali.
Nel terzo capitolo si esamineranno le imposte indirette che incidono sugli atti relativi all’istituzione, alla dotazione e al trasferimento dei beni ai beneficiari, nonché sugli atti inerenti alle vicende del trust. Si porrà poi attenzione all’imposta sulle successioni e donazioni ed alle imposte ipotecarie e catastali che, per la natura stessa del trust, risultano di inevitabile applicazione.
Infine, nel quarto capitolo si condurrà un’analisi della normativa volta a prevenire e contrastare utilizzi abusivi del trust. In particolare, si discuteranno due presunzioni di residenza introdotte recentemente dal Legislatore italiano nonché la normativa sul monitoraggio fiscale e sull’individuazione del c.d. “titolare effettivo”.
Il presente elaborato riflette il mio vivo interesse per il diritto tributario e per gli strumenti giuridici finalizzati alla tutela del patrimonio. Tale interesse ha indirizzato le mie scelte formative durante questa fase iniziale del mio percorso universitario e ha influenzato la scelta dell’argomento della mia tesi. Sono fiduciosa che tale passione troverà ulteriori opportunità di sviluppo durante il corso di specializzazione per la Laurea magistrale e continuerà ad orientare il mio percorso operativo e professionale.
Capitolo 1. Aspetti generali del trust
1.1. La nozione
La definizione che trova maggior riconoscimento origina dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, che delinea il campo di applicazione della Convenzione. L’articolo stesso afferma che «Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.
Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi: a) I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; b) I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee; c) Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo le norme imposte dalla legge al trustee. Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti o facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust».
Pertanto, il trust può essere definito come un rapporto giuridico di carattere fiduciario mediante il quale una persona fisica o giuridica intesta i suoi beni o diritti a nome di un soggetto terzo affinché li gestisca, li amministri e ne disponga nell’interesse di un beneficiario o per un fine prestabilito, mantenendoli separati dal proprio patrimonio. Il patrimonio del disponente viene dunque sottoposto ad un vincolo di destinazione finalizzato al conseguimento dell’obiettivo che il disponente medesimo ha inteso perseguire con l’istituzione del trust. Il secondo elemento che caratterizza il patrimonio vincolato è la segregazione patrimoniale, intendendosi per tale la distinzione della massa di beni e diritti sottoposti al regime del trust rispetto al patrimonio personale del trustee. Tale distinzione rende il patrimonio vincolato impignorabile da parte di coloro che maturino diritti di credito nei confronti del trustee e, allo stesso tempo, i creditori personali del disponente non possono soddisfare i loro crediti sul fondo in trust. Di conseguenza, solo i creditori che vantino ragioni di credito legate all’attività svolta dal trustee nel perseguimento degli obiettivi del trust, ovvero a eventi che coinvolgono i beni vincolati nel trust, possono intraprendere azioni esecutive su tali beni e diritti.
Tale definizione, tratta dalla Convenzione de L’Aja, colma l’assenza di una nozione giuridica all’interno dell’ordinamento italiano che, infatti, è generalmente considerato come “non-trust”, essendo privo di una regolamentazione specifica di tale istituto.
1.2. Le origini
Le radici del trust sono tutt’oggi incerte, tuttavia la dottrina e la giurisprudenza supportano l’ipotesi maggioritaria che tale istituto tragga le sue origini dallo use, uno strumento sviluppato nel Medioevo britannico in risposta agli ostacoli imposti dal sistema giuridico feudale alla libera circolazione della proprietà. Nel periodo dell’alto Medioevo, l’instaurazione del common law e delle leggi feudali conferivano al re la proprietà di tutti i terreni, il cui uso poteva essere in seguito concesso ai nobili locali (Lord) in cambio della loro fedeltà. L’ostacolo alla libera circolazione della proprietà si presentava al momento del decesso del Lord in quanto l’eventuale assenza di eredi maschi e maggiorenni avrebbe comportato, oltre alla cessazione dello stesso, anche il trasferimento al sovrano dei beni mobili e immobili soprastanti, precludendo agli eredi la possibilità di continuare ad usufruire di tali beni salvo il pagamento di onerose imposte. Questa situazione spinse i Lord a sviluppare soluzioni per garantire la disposizione testamentaria dei beni, preservando il patrimonio per i propri cari. Nacque così lo use, un meccanismo di interposizione reale, in cui il Lord trasferiva la titolarità dei beni a uno o più soggetti di fiducia. Questi assumevano l’impegno di detenere ed amministrare i beni nell’interesse e ad uso esclusivo di un beneficiario designato dal Lord stesso.
Lo use permise quindi di evitare i gravosi oneri fiscali che sarebbero stati imposti agli eredi in quanto, fintanto che almeno uno dei soggetti interposti fosse stato in vita, non si sarebbe verificato il presupposto necessario per riscuotere l’imposta, ossia la mortis causa. Tuttavia, non era raro che il fiduciario tenuto alla gestione delle proprietà venisse meno ai suoi doveri e utilizzasse la proprietà a proprio vantaggio anziché nell’interesse dei beneficiari. In tali circostanze questi ultimi si ritrovavano in una posizione di svantaggio in virtù della scarsa regolamentazione allora presente, salva la possibilità di far valere i propri diritti ricorrendo alla Court of Chancery. Questa istituzione, guidata da un Cancelliere, era dotata del potere di intervenire in situazioni non regolate dal common law al fine di tutelare i cittadini i cui diritti non erano chiaramente sanciti dalla legge. Il Cancelliere aveva facoltà di agire in equity per diffidare il fiduciario ad una corretta gestione del patrimonio affidatogli nell’interesse dei beneficiari, pena la reclusione. La crescente diffusione dello use ed i ricorrenti ricorsi alla Court of Chancery portarono a una sempre più rigorosa regolamentazione di tale istituto che sfociò nella pubblicazione dello Statute of Uses nel 1536.
Nel corso del tempo, lo use si è gradualmente evoluto trasformandosi nel moderno istituto del trust. Questo strumento di origini anglosassoni, presente in ordinamenti di common law, si è poi diffuso anche in Paesi ad ordinamento civilistico grazie alla Convenzione de L’Aja nel 1985 che lo ha adattato alle esigenze dei sistemi giuridici di civil law.
1.3. Le figure
Dalla definizione di trust contenuta nell’art. 2 della Convenzione emergono tre figure chiave coinvolte nel trust: il disponente, colui che istituisce il trust e trasferisce la proprietà dei beni e dei diritti; il trustee, responsabile della gestione e detentore di tali beni e diritti; e il beneficiario, destinatario dei benefici derivanti dagli atti posti in essere dal trustee. In alcuni casi può essere coinvolta una quarta figura, detta guardiano, il cui ruolo consiste nel supervisionare l’operato del trustee in conformità alla legge applicabile e agli obiettivi definiti dal disponente nell’atto istitutivo.
1.3.1. Il disponente
Il disponente (c.d. settlor) è una figura fondamentale poiché è colui che esprime la volontà di istituire il trust ed ha il compito di individuare gli obiettivi che il trustee deve perseguire e le regole alle quali si dovrà attenere. Inoltre, il disponente deve provvedere a dotare il trust di un patrimonio adeguato affinché il trustee possa perseguire i suddetti obiettivi. A tal fine il disponente può conferire qualsiasi posizione soggettiva che si tratti di un diritto assoluto, relativo, reale ovvero di credito. Tale conferimento può avvenire contestualmente all’istituzione del trust ovvero in un momento successivo ed in modo graduale.
In seguito alla costituzione del trust, il disponente ha il dovere di desistere dalla gestione del patrimonio e di consentire al trustee di operare autonomamente, mantenendo la sola possibilità di comunicare al trustee le modalità o i comportamenti di gestione che egli ritiene opportuni tramite le c.d. letters of wishes che, tuttavia, non hanno alcuna efficacia vincolante per il trustee e non condizionano in alcun modo la sua autonomia decisionale. Il disponente può però riservarsi alcuni poteri in sede di istituzione (nel c.d. atto istitutivo, si veda § 1.5), che esulano dalla gestione, come il potere di nomina e di revoca del guardiano e dei beneficiari, nonché di modificazione dei diritti loro attribuiti. Tra ulteriori poteri che il disponente potrebbe riservarsi vi è la facoltà di revocare l’atto istitutivo del trust.
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