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La neuropsicologia e la comprensione del comportamento criminale

(PET)…”42 . Pur essendo affascinante, nemmeno la neuropsicologia è una scienza infallibile non è in grado di garantire l’accuratezza massima, quindi sarebbe meglio vederla come capace di fornire ipotesi con un buon livello di probabilità scientifica, trovando le condizioni di rischio che possono aumentare il comportamento criminale, rendendolo più probabile e alla fine, insieme alle altre scienze, fornire un quadro più accurato del fatto in 43 questione. Molto interessante in questo ambito si sono rilevate le ricerche sui neuroni aspecchio, i quali consentirebbero di capire e prevedere atti motori e componenti emotive.

In sostanza, si è dimostrato come il cervello di un individuo sano sia biologicamente diverso rispetto ad uno disturbato. In ultimo occorre ricordare come la capacità di intendere debba essere presente o assente nel momento in cui il fatto illecito viene compiuto.

1.2 La capacità di volere 45

La capacità di volere si esemplifica nel concetto di autodeterminarsi in vista di uno scopo. Più specificatamente si può dire che si esplica nel controllo degli impulsi e nella scelta della condotta che si ritiene più idonea alla situazione. Possiamo affermare che è la capacità del soggetto di agire secondo la modalità che ritiene più giusta.

Entrambi i concetti esposti di capacità di intendere e volere sono da valutare in relazione al momento in cui il fatto viene commesso. Non possono cioè essere scollegati temporalmente da esso.

La previsione normativa indica che i due concetti sono strettamente legati tra loro, ma perché si instauri un vizio di mente è sufficiente che uno solo sia, al momento del fatto.

42 COLLICA, Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità., in Dir. Pen. cont., 2012., cit. p. 943 BERTOLINO, L’imputabilità penale tra cervello e mente, in Riv.

It. Med. Leg, 2012. p. 92444 COLLICA, Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità., in Dir. Pen. cont,201245 PONTI, MERZAGORA, Compendio di criminologia, V edizione, p. 34 ss 16alterato.

Infatti, come vedremo successivamente, il concetto di vizio di mente richiede che sia esclusa o grandemente scemata una delle due opzioni sopradescritte. Il legislatore ha preso in considerazione l’incapacità di autodeterminarsi e quella della comprensione delle proprie azioni, lasciando fuori le cause emotive che possono influenzare la condotta; di queste parleremo approfonditamente nel capitolo successivo, dove si analizzerà quanto previsto dall’art 90 c.p46 . Come per la capacità di intendere, anche per la capacità di volere è necessario il sottostare del nesso eziologico al momento del fatto. La valutazione della capacità di intendere e volere porta spesso a problematiche importanti per diversi aspetti. Il primo

è sicuramente un fattore temporale in quanto la valutazione deve essere fatta aposteriori, cioè dopo che il reato è stato commesso e non sempre è agevole la ricostruzionedello stato mentale, specialmente in casi di procedimenti che possono durare anni.

Un secondo problema riguarda la patologia in sé, in quanto ci sono alcuni disturbi chepossono modificarsi grandemente col passare del tempo; ad esempio, il disturbo bipolareche ha un andamento episodico o il disturbo borderline di personalità che tende aridimensionarsi con l’avanzare dell’età 47 .

In sostanza la perizia deve essere ricostruttiva di un qualcosa che non c’è più, che non èdirettamente osservabile.

In ultimo è interessante osservare come vi è la possibilità che sia esclusa o grandementescemata la sola capacità di volere, mentre se è intaccata la capacità di intendere, diconseguenza lo sarà

anche quella di volere. 1.3 La pericolosità sociale Abbiamo accennato al sistema del doppio binario introdotto in Italia dal Codice Rocco soffermandoci sul fatto che accanto alla pena può essere applicata una misura di sicurezza a tutela della società nei confronti del reo. La misura di sicurezza presuppone, oltre alla commissione di un reato, la pericolosità sociale del soggetto, che nel nostro ordinamento è normata dall'art. 203 c.p. secondo cui: "Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati." Nella formulazione originaria del 1930, questo istituto previste due forme di

pericolosità sociale: la prima era la pericolosità accertata di volta in volta dal giudice (c.d. pericolosità in concreto), mentre la seconda era la pericolosità presunta dalla legge. Il concetto di pericolosità sociale è riferito alla capacità criminale che viene intesa come un'attitudine a commettere il reato e si rivolge al futuro. Ma bisogna anche dire che il concetto di pericolosità è molto ampio e può racchiudere diverse definizioni; pertanto, è necessario prestare la massima attenzione quando lo si usa. Una problematica importante risiede nel fatto che la valutazione della pericolosità sociale è difficile, in quanto non c'è una concordanza assoluta sugli aspetti da prendere in considerazione. Un ulteriore ostacolo alla valutazione è dato dal fatto che la pericolosità sociale è un giudizio prognostico, ovvero bisogna capire se vi è la

di individuare un equilibrio tra la tutela della società e la salvaguardia dei diritti individuali. In questo contesto, sono state introdotte diverse teorie sulla prevenzione della recidiva, come ad esempio la teoria della deterrenza, che si basa sull'idea che la minaccia di una punizione severa possa dissuadere il soggetto dal commettere nuovi reati. Altre teorie si concentrano sulla riabilitazione del soggetto, cercando di identificare le cause del comportamento criminale e intervenendo per modificarle. Tuttavia, non esiste una soluzione unica e definitiva per prevenire la recidiva, e spesso è necessario adottare un approccio multidisciplinare che coinvolga diverse figure professionali, come psicologi, assistenti sociali e operatori penitenziari. In ogni caso, è fondamentale garantire che le misure di sicurezza adottate siano proporzionate al rischio effettivo rappresentato dal soggetto e rispettino i suoi diritti fondamentali.

dilimitare il controllo da parte dello stato, in quanto le misure di sicurezza si applicano sullaLa pericolosità sociale nell’ordinamento giuridico italiano,48 SALVATI, 11 maggio 2011, inAmministrazione in cammino, p. 3 ss49 ZARA, Le carriere criminali, Milano, 2005, p. 245 ss50 PELISSERO, pericolosità sociale e doppio binario, vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, in itinerari didiritto penale, 44, Giappichelli, Torino, 2008, p. 32851 Ibidem 18base della pericolosità del soggetto. Per esempio, Wezel distingue nettamente tra laprevenzione e la pena retributiva, in una perfetta descrizione del sistema del doppio binario.Secondo tale autore vi deve essere una giustificazione morale insieme alle esigenze dipubblica sicurezza e, successivamente, una verifica della loro ammissibilità. Quindi solo isoggetti che rispettano le norme sociali possono far parte della società; la libertà esteriore52è vincolata dalla libertà

interiore di ognuno. Vi è poi un vincolo, appartenente allo stato, cioè quello di curare e rieducare tali soggetti. Ma questa idea è pericolosa in quanto si "delrivedono le teorie diritto penale del nemico" secondo cui i soggetti che non si conformano alle norme sociali vadano trattati in modo diverso, perché, per loro scelta non si sono adeguati. Tale impostazione è solita per i terroristi. Ma, secondo Jakobs una forte impronta repressiva è necessaria nei confronti di coloro che non si sanno adattare al normale vivere sociale. Tale orientamento non è nuovo, in quanto, anche la scuola Positiva Italiana e quella tedesca erano orientate sul concetto di irrecuperabilità del reo e, pertanto, alla sua neutralizzazione. Un grosso limite a queste teorie è quello del fondamento risocializzativo ed umanizzato del trattamento, spesso messo in luce. Una teoria di mezzo è quella di Ancel, che propone delle strategie

Preventive attraverso metodi umanizzati che tendono alla rieducazione del soggetto. Si potrebbe quindi sfruttare le misure di sicurezza proponendo al soggetto un percorso rieducativo, su base volontaria, unendo così lo scopo preventivo e quello risocializzativo previsti. Ad oggi la misura di sicurezza è proporzionata alla gravità dell'offesa e alle esigenze cautelari in atto, ovvero i mezzi devono essere proporzionati al raggiungimento dello scopo, quello di evitare un nuovo reato.

Ad oggi la valutazione deve partire da una diagnosi di malattia, quindi dalla ricerca di elementi psicopatologici che portino ad una diagnosi come punto di inizio. Successivamente poi si valuta il comportamento tenuto dal soggetto, il suo livello di, l'uso di alcol e sostanze che può aggravare il quadro psicopatologico in atto. È risaputo che l'uso e la dipendenza da alcol e stupefacenti possono peggiorare significativamente le patologie psichiatriche.

Il nostro Codice penale è tuttavia intransigente sui reati commessi sotto l'influenza di droghe e alcol, ritenendo il soggetto pienamente imputabile. Così alla fine della valutazione possiamo avere varie situazioni: 1) Il soggetto viene ritenuto incapace di intendere e volere, quindi non imputabile con un vizio totale di mente, ma viene ritenuto socialmente pericoloso. In questo caso il soggetto viene prosciolto e trasferito in una rems (residenza esterna per le misure di sicurezza) in cui verrà trattato per le patologie psichiatriche. Nel caso in cui la pericolosità sociale è attenuata al soggetto viene concessa la libertà vigilata. 2) Quando il soggetto viene ritenuto incapace di intendere e di volere, quindi non imputabile, ma l'esame per accertare la pericolosità sociale è negativo, l'individuo imputabile, ritorna libero senza condizione alcuna. 3)Nel caso in cui il soggetto presenta un vizio di mente parziale; quindi, è necessario valutare attentamente la sua capacità di intendere e di volere.
Dettagli
A.A. 2022-2023
76 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarinaMaddalena97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di diritto e procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pelissero Marco.