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TRANSESSUALE
La legge n.164/82 ha l’indiscutibile pregio di attribuire, per la prima volta,
rilevanza giuridica ad uno status, quello di transessuale, ancora molto spesso
considerato, a livello di opinione pubblica, una semplice “devianza”, e come
tale, causa di discriminazione sociale, ed il merito di aver chiuso
definitivamente il dibattito sull’ammissibilità di una volontaria modifica dei
caratteri sessuali e del conseguente adeguamento degli atti dello stato civile,
tramite l’introduzione di una regolamentazione uniforme di una materia
precedentemente affidata alla semplice interpretazione giurisprudenziale (con
linee di tendenza spesso tra loro divergenti e con conseguenti disparità di
trattamento).
E’ da osservare, tuttavia, come la legge in esame sia connotata da una
costante ambiguità terminologica, che comporta notevoli difficoltà per i
fruitori della legge, e conseguenti interpretazioni difformi, lasciando il
compito di orientarsi verso l’una o l’altra, in ultima analisi, al giudice.
La legge, come risulta già dal titolo, non contiene una normativa
autonoma relativa al mutamento del nome prevista invece dalla legge
-
tedesca ma disciplina la “Rettificazione di attribuzione di sesso”, per cui la
-
modifica del prenome rappresenta solamente una conseguenza
dell’attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita.
L’ambito
1. di applicazione : dubbi riguardo i destinatari della legge
1.1 Transessuali o anche intersessuali ?
Un primo problema che la giurisprudenza ha dovuto affrontare riguarda
42
l’ambito soggettivo di applicazione della suddetta legge. Infatti in nessuno dei
quest’ultima “transessuale”.
7 brevi articoli di compare la parola Il termine,
adoperato nei lavori preparatori, non era presente neanche nel primo disegno
di legge e soltanto di rado si riscontra nelle leggi straniere.
Dunque, non facendo riferimento ad alcuna categoria di persone, la legge
l’unico
non definisce chi siano i suoi destinatari, in quanto criterio che si
“intervenute sessuali”.
riscontra contempla modificazioni dei caratteri
In base ad esso può facilmente escludersi che del nuovo procedimento
possano beneficiare persone transessuali che non si siano sottoposte ad alcun
“modificazioni”. E’
trattamento, in quanto mancherebbero le previste invece
nell’ambito dell’applicazione
poco chiaro se il criterio faccia rientrare della
suddetta legge solamente i soggetti transessuali oppure anche i soggetti
intersessuali.
L’interpretazione ritenuta più corretta dalla giurisprudenza maggioritaria e
“restrittiva”,
dalla dottrina è quella più dunque quella secondo cui la legge è
da riferirsi esclusivamente ai soggetti transessuali, anzitutto perché i fenomeni
di intersessualismo apparivano già provvisti di una sufficiente tutela, prima
dell’entrata in vigore della suddetta legge, poiché ricompresi nella previsione
dell’art. un’interpretazione
454 cod. civ. (tramite estensiva). Inoltre, forti
ragioni di opportunità inducono a ritenere destinatari della legge solamente i
soggetti transessuali : sia perché è prevista una necessaria e preventiva
all’intervento
autorizzazione chirurgico, sia perché la sentenza di
rettificazione del sesso si considera con efficacia ex nunc, mentre sarebbe
stato più logico prevedere una sentenza dichiarativa ex tunc, se la legge fosse
stata da riferirsi anche ai soggetti intersessuali, trattandosi in tal caso non di
“attribuzione sesso”,
una vera e propria del bensì di una semplice
“rettificazione”.
L’applicazione della normativa in esame nei confronti dei soggetti
intersessuali non determinerebbe quindi un trattamento più favorevole, bensì
43
assumerebbe il carattere di una reformato in peius.
1.2 Mancanza del riferimento al requisito della maggiore età
La l. n. 164/1982 nulla prevede per il caso che il soggetto richiedente sia
un minore. Tra le numerose lacune della suddetta legge infatti, sempre con
all’ambito
riferimento di applicazione, molti problemi ha creato la mancata
indicazione del requisito della maggiore età per poter ottenere
l’autorizzazione dell’attribuzione
alla rettificazione del sesso anagrafico e del
prenome. 60
Un orientamento giurisprudenziale pregresso negava tale possibilità,
“laddove l’ordinamento
ritenendo che ha inteso riconoscere spazi di capacità
espressamente”,
di agire anche al minore, lo ha sancito come nel caso
dell’interruzione di gravidanza. Al contrario, poiché niente viene precisato in
ordine alla richiesta proveniente dal minore in materia di cambio di sesso, è
l’esercizio
da intendersi che non residui alcun margine per di tale diritto da
parte del minore stesso. Tale impostazione, dunque, nega la sussistenza della
capacità di agire del minore, e al contempo, anche la possibilità che siano i
genitori a presentare la domanda di rettificazione del sesso in vece del figlio,
stante il carattere strettamente personale di tale azione.
61
Una più recente decisione di merito ha invece ha sancito, in proposito, il
principio della rappresentanza dei genitori. La pronuncia che si richiama
appare significativa perché, nel silenzio della l. 164, prende atto delle
acquisizioni della più recente scienza medica, secondo la quale il disturbo
dell’identità di genere si manifesta già in età prepuberale, ed è fondamentale
60 Tra gli altri il Trib. Catania 17 marzo 2004, in Dir. Fam. 2004, pp. 455 e ss.
61 Trib. Roma 11 marzo 2011, in Fam. dir., 2012, pp. 500 e ss., con nota di M. G. RUO, Persone
minori di età e cambiamento di identità sessuale
44
intervenire sin dal manifestarsi dei primi sintomi del disturbo per favorire uno
dell’identità
sviluppo idoneo ed effettivo di genere. Pertanto con tale
decisione l’intervento di riattribuzione del sesso è stato inquadrato come
dell’integrità
trattamento sanitario finalizzato al raggiungimento psicofisica.
all’effettiva
In effetti, il diritto identità sessuale, del quale al minore viene
riconosciuta la piena titolarità, viene considerato declinazione del diritto alla
un’accezione
salute, costituzionalmente tutelato, peraltro accolto in ampia,
dell’integrità
comprensiva oltre che fisica, anche del benessere psichico e
relazionale della persona.
l’intervento
Dunque, laddove riguardi un minore, saranno i genitori di
questo a poter prestare il consenso al relativo trattamento, pur trattandosi di
atto personalissimo, di per sé non esercitabile tramite rappresentante.
La richiesta di autorizzazione presentata dai genitori per conto del minore
ha infatti natura di atto complesso, e costituisce espressione di due volontà
concorrenti, quella del minore e quella del genitore, la seconda delle quali
“servente”
risulta, in un certo senso, rispetto alla prima. Sarà, in questi casi,
necessario escludere la sussistenza di un conflitto di interesse con i genitori,
un’audizione
rappresentanti legali, nonché disporre personale del minore, per
62
accertare la sua effettiva volontà.
1.3 Mancanza del requisito della cittadinanza italiana
Nella legge 164 è poi previsto soltanto che la domanda deve essere
l’attore;
presentata al tribunale del luogo dove ha residenza tuttavia, non
62 Diritto del minore ad essere parte della procedura decisionale, nella Convenzione sui diritti del
fanciullo: art. 12, che prevede il diritto del minore, rilevante sul piano procedurale, di esprimere
–
liberamente la propria opinione e di essere ascoltato; art. 24 che garantisce al minore il diritto
–
sostanziale di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di
riabilitazione 45
potendosi dubitare che anche i cittadini italiani non residenti in Italia siano da
considerare destinatari della legge, si pone il problema di individuare un
Quest’ultimo
criterio sussidiario. è stato rinvenuto facendo riferimento al
l’iscrizione
comune in cui è avvenuta nei registri di nascita.
Problema di più difficile soluzione è invece conseguente alla mancanza
nella suddetta legge del requisito della cittadinanza italiana come presupposto
per la rettificazione, infatti nulla si dice sulla nazionalità del richiedente .
Dunque, è possibile per lo straniero residente in Italia beneficiare della legge
164/82?
In base ai principi generali deve ammettersi che lo straniero possa adire il
giudice italiano : essendo la rettificazione di sesso un procedimento
all’art.
inquadrabile nella volontaria giurisdizione, si fa riferimento 9 della l.
“[..]
63
n. 218/1995 , che dispone che tale giurisdizione sussiste quando il
provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona
[..]”.
residente in Italia
Si pone peraltro il problema di determinare la legge applicabile tra quella
italiana e quella straniera, in caso di conflitto tra le norme.
L’identità sessuale è un diritto della personalità e come tale è regolato
dall’art. “L'esistenza
24 della l. 218/95, che al comma 1 dispone ed il
contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del
soggetto[..]”. Tuttavia, nel caso in cui tale legge non disciplini la materia - e
quindi, implicitamente, escluda la possibilità della rettificazione nelle ipotesi
“intervenute sessuali”-
di modificazioni dei caratteri oppure nel caso in cui
nell’ordinamento straniero esista un espresso divieto, sulla base del limite
dell’ordine dall’art.
pubblico internazionale richiamato 16 della l. 218/95
quest’ultimo “La
troverà applicazione la legge italiana; prevede infatti che
“Riforma privato”,
63 L. 31 maggio 1985, n.218, del sistema italiano di diritto internazionale in
G.U. il 3 giugno 1995, n. 128 46
legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine
pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di
collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In
italiana.”
mancanza si applica la legge
L’ordine dall’ordine
pubblico richiamato dall’art. 16 è un concetto diverso
pubblico interno, (art. 1343 c.c.) che costituisce un limite alla validità
all’ordine
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