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Informazioni utili per il viaggio

In COGLIANI, GOLA, SANDULLI, SANTAGATA,Torino, 2012, 307 ss. 20carattere preliminare che sono più utili al consumatore inrelazione al viaggio ed un’altra serie di informazioniessenziali in vista del viaggio; la seconda sezione è dedicataall’ospitalità, e contiene informazioni utili sulle struttureturistico-ricettive, i prezzi, la classificazione, la prenotazionenonché sui principali contratti in uso; la terza sezione,avente ad oggetto la “nautica da diporto”, presta attenzionead aspetti specifici della fruizione del servizio.La sezione “Il viaggio organizzato: i pacchetti turistici” fa ilpunto sui principali diritti del turista in ordine ai servizi ditale peculiare tipologia di viaggio. Di particolare interesse èla sezione “Multiproprietà di immobili a destinazioneturistico-ricettiva”: sebbene tale forma di contratto siaormai entrata negli usi generali, puntualizza gli aspetticontrattuali

più rilevanti per il turista ed appare di grande utilità. Anche la sezione “Turismo e beni culturali” risponde all’opportunità di fornire specifiche informazioni sulla fruizione di beni che, per la loro natura, appartengono alla collettività. Seguono informazioni sulla “Mobilità”, relativamente al trasporto aereo, ferroviario, marittimo ed al trasporto su gomma. Informazioni di carattere generale sono poi contenute nella sezione “Come far valere i propri diritti”, riferite ai numeri di emergenza e di pubblica utilità. La guida si conclude richiamando i “Doveri del turista” ed in particolare il Codice Mondiale di Etica del turismo, promosso dall’Organizzazione Mondiale del Turismo. Per quanto concerne la natura giuridica, la Carta è priva di valore regolamentare, atteggiandosi, piuttosto, come Introduzione e nota metodologica. 25 Cfr. Carta dei diritti del turista, 21 strumento di tipo

Informativo per la conoscenza e il corretto esercizio dei propri diritti da parte del turista. Secondo la dottrina, la Carta dei diritti del turista si configura come un "mero atto amministrativo, ricognitivo di diritti variamente stabiliti da fonti normative: uno strumento di informazione sui diritti del turista assimilabile, tutt'al più, ad una circolare".

Va segnalato, infine, che la legge n. 135/2001, al fine di giungere ad una risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia, ha previsto l'istituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori inerenti alla fornitura di servizi turistici. Si tratta di una previsione di estremo interesse che, oltre ad inserirsi nel solco della degiurisdizionalizzazione che il legislatore ha intrapreso in tutti i settori dell'ordinamento al fine di decongestionare il carico giudiziario, asseconda anche l'idea di una maggiore tutela del turista.

turista-consumatore.In tale prospettiva assume rilevanza la previsione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 135/2001, secondo cui gli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, possono decidere di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Questa previsione, oltre a valorizzare il ruolo delle associazioni dei consumatori, che si ergono, in tal modo, a veri e propri paladini dei diritti dei consumatori, risulta essere di grande ausilio per consentire al turista-consumatore di far valere i propri diritti durante la controversia. La dottrina si è divisa circa la modalità di partecipazione e coinvolgimento delle associazioni: Atelli ha ritenuto che esse potrebberopartecipare mediante la richiesta che nel collegio costituito per lo svolgimento della procedura di conciliazione sia presente anche un rappresentante delle 29 associazioni dei consumatori; Minervini, invece, ha ritenuto che le associazioni possono essere coinvolte attraverso la richiesta del turista di essere assistito da un rappresentante delle associazioni a tutela dei consumatori durante l'espletamento della procedura di conciliazione. Il legislatore, dunque, ha inteso fornire al turista uno strumento di risoluzione delle controversie più veloce e immediato, evitando, in tal modo, di sottoporlo alle lungaggini e agli oneri della giustizia ordinaria. Nel settore turistico, poi, in considerazione delle peculiarità operative e compositive delle commissioni, il consumatore potrebbe godere di vantaggi ancora maggiori rispetto a quelli che normalmente derivano da una procedura di conciliazione. Del resto, la prassi applicativa ha dimostrato che, non di rado, il turista consumatore.

ha preferito soprassedere, piuttosto che "imbarcarsi" in una controversia che, in ragione del costo e della lunghezza della stessa, in termini di costi-benefici avrebbe potuto anche non essere conveniente: bisogna considerare, infatti, che non sono rari

La riforma della legislazione sul turismo, Corr. giur., 28 ATELLI, in 2001, 1379 ss.

La conciliazione delle controversie inerenti la fornitura di servizi, 29 MINERVINI, turistici, Contratti, La conciliazione in 2002, 5117 ss. Sul punto cfr. anche SOLDATI, nel settore turistico, Dir. turismo, in 2003, 321 ss.

i casi in cui il consumatore-turista ha subito un danno, ma questo non è così ingente da "convincerlo" ad intraprendere le vie legali ordinarie, facendo, in tal modo, il gioco degli operatori del settore. La previsione di una giustizia alternativa, dunque, dovrebbe incoraggiare il turista-consumatore ad agire anche per danni di lieve entità. Nel nostro Paese, comunque, i dati statistici

lascianoemergere un livello di conflittualità tutto sommato abbastanza esiguo rispetto alla media comunitaria; le controversie, però, riguardano tutti i settori, coinvolgendo albergatori, ristoratori, vettori aerei, marittimi e terrestri, tour operator, agenzie di viaggio. Nonostante si tratti di un dato confortante, è piuttosto diffuso il sospetto (concreto) che esso nasconda, in realtà, l'esistenza di una microconflittualità sotterranea che non riesce ad emergere e che, conseguentemente, penalizza la parte debole del rapporto, ossia il turista-consumatore. Romeo, infine, ha sottolineato che la conciliazione come strumento alternativo di risoluzione delle controversie garantisce un vantaggio significativo anche a favore della controparte del turista-consumatore, ossia gli operatori del settore: la conciliazione, infatti, si connota per essere un procedimento riservato e confidenziale il cui svolgimento, esito e contenuti non sono destinati ad essere resi.

pubblici.Ben si comprende, al riguardo, l’importanza per il professionista del settore turistico di mantenere riservate,

La tutela del consumatore: l’esperienza della C.C.I.A.A. di 30 In tal senso FELTRIN,Venezia, Attività alberghiera e di trasporto nel in BUSTI, SANTUARI (a cura di), pacchetto turistico all inclusive: le forme di tutela del turista consumatore , Trento, 2006, 213 ss.

Il contratto di viaggio, 31 ROMEO, cit., 32 ss. 24 al fine di non screditare la propria immagine di touroperator efficiente ed affidabile, le notizie relative a controversie insorte con i turisti-consumatori.

Successivamente è stato emanato il codice del consumo, con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206: parte della dottrina ha contestato al legislatore l’utilizzo del termine codice, in quanto tale provvedimento si presenta come «una consolidazione settoriale, mossa da istanze semplificatrici alle quali si è voluto dare una denominazione eccedente, 32 non ricavabile dall’interno,

ma portata dall'esterno". Per quanto concerne, invece, il termine "consumo", esso riflette una concezione oggettiva della materia disciplinata, in quanto le norme contenute nel codice "si riferiscono a un atto economico, per l'appunto il consumo, intorno al quale si intrecciano rapporti giuridici instaurati dagli individui, nella loro veste di consumatori e imprenditori". Il codice del consumo "si connota per il recupero di un pensiero sistematico introducendo unità in un panorama normativo prima contrassegnato da frammentazione e disordine". Esso ha senza alcun dubbio il merito di aver attribuito una rilevanza autonoma ai contratti del consumatore: questo profilo è stato messo in rilievo anche dalla dottrina che si è mostrata più severa nei confronti di corpus tale normativo, la quale ha sostenuto che il codice Il codice del consumo, il codice civile e la parte generale del contratto.

2007, 875.Introduzione al diritto dei consumatori33 ALPA, , Bari, 2006, 35; cfr., sul punto,La codificazione del diritto dei consumatori. Aspetti di diritto comparatoanche ID., ,Vita not.,in 2009, 8 ss.Il contratto di viaggio, Parte generale34 ROMEO, cit., 23. In tal senso anche ROPPO,del contratto, contratti del consumatore e contratti asimmetrici (con postilla sulterzo contratto), Riv. dir. priv.,in 2007, 675 ss.25contribuisce a definire una fisionomia più precisa al dirittodei consumatori e offre all'interprete una base normativapiù solida ed organica sulla quale provare a ricostruire il35sotto sistema del diritto dei consumatori".Il codice, tra l'altro, costituisce una innovazione anche per ildiritto comunitario, che non ha conosciuto esperienze diquesto genere, atteso che, nella maggior parte degli Statimembri, la disciplina dei diritti del consumatore è contenutain leggi speciali che non sono granché coordinate tra loro,oppure

è contenuta all’interno dei codici civili, come adesempio accade in Germania.

Il codice del consumo, inoltre, ha determinato unmiglioramento dal punto di vista prettamente tecnico, esoprattutto ha semplificato il lavoro di reperimento edanalisi del materiale normativo in materia, agevolando inmaniera sensibile il compito dell’interprete.

Si tratta di unprofilo da non sottovalutare: il quadro normativo, come si èvisto nelle pagine precedenti, prima dell’emanazione delcodice era estremamente intricato e disomogeneo: il solofatto di aver coordinato

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Publisher
A.A. 2019-2020
137 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher monique12993 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del turismo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Apicella Domenico.