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TUB.

 La possibilità di escludere una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni

degli obblighi previsti dal patto di coesione e le altre sanzioni graduate

applicabili in relazione alla gravità della violazione;

60

 I criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi

derivanti dall’attività comune;

 I criteri e le condizioni, per l’adesione, il diniego all’accesso, il recesso dal

contratto e l’esclusione in base ai principi non discriminatori e rispettosi del

principio di solidarietà e di mutualità prevalente. Le BCC possono aderire,

recedere o essere escluse, solo a seguito di autorizzazione della B. d’Italia che

decide con riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola

banca;

 La garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle

altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi

bancari e delle singole banche aderenti.

La banca che voglia acquisire la qualifica di capogruppo deve trasmettere

alla B. d’Italia uno schema di contratto di coesione e l’elenco delle BCC e delle

altre società che intendano aderire al gruppo. La B. d’Italia controlla

l’adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l’idoneità del contratto. Se

l’accertamento risulta positivo le BCC procedono alla stipulazione del contratto

con la capogruppo e modificano lo statuto per l’introduzione delle norme

adeguatrici. Il contratto, in seguito, viene trasmesso alla B. d’Italia che provvede

all’iscrizione del gruppo nell’Albo e presso il Registro delle imprese.

Le disposizioni chiariscono che le disposizioni della capogruppo devono

avere carattere vincolante per le affiliate e individuano gli organi di vertice e i

61

componenti dell’alta direzione, sia capogruppo sia delle banche affiliate, a cui

spetta il compito di emanarle e riceverle.

Il contratto di coesione prevede, inoltre, i doveri della capogruppo

individuabili nella salvaguardia del carattere mutualistico delle singole BCC e

dello spirito cooperativo del gruppo e nella promozione e nel rafforzamento delle

condizioni di stabilità, competitività, efficienza e sana e prudente gestione delle

banche affiliate, attraverso il corretto esercizio dei poteri di direzione e

coordinamento e un’adeguata offerta di servizi. Il contratto di coesione deve

disciplinare i criteri per una equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti

dall’appartenenza al gruppo.

Tali contenuti devono essere disciplinati in modo da assicurare il corretto

esercizio dei poteri di direzione e coordinamento ai sensi delle disposizioni

civilistiche rilevanti; che gli oneri di garanzia, che pesano in misura maggiore

sulle banche meglio patrimonializzate, siano riequilibrati da tangibili vantaggi,

anche economici, per queste ultime.

L’art. 37 bis al co. 1, lett. c-bis e il co. 6, disciplinano i sottogruppi

territoriali come soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria che

devono avere la forma di società per azioni e sottoposte alla direzione e

coordinamento della capogruppo. Il sottogruppo viene assimilato ad una sub-

62

holding che controlla le BCC, le eventuali società bancarie e strumentali e che, a

63

sua volta, è controllata dalla capogruppo .

I sottogruppi presentano il carattere della territorialità, individuato nel

fatto di includere banche aventi tutte sede legale e direzione generale in una

medesima regione o in un insieme di regioni limitrofe; per esigenze di efficienza

e razionalità dell’articolazione del gruppo, si richiede che i sotto-gruppi abbiano

una dimensione minima significativa (individuata nella misura del 10% almeno

del totale dei RWA delle BCC affiliate).

La previsione di ingresso per sottogruppi, comprendenti anche BCC, non

delinea, per esse, anche un percorso di adesione indiretta, realizzata mediante il

controllo esercitato dalla subholding. L’ipotesi sembra interdetta dal combinato

disposto dagli artt. 33 co. 1-bis e 37 bis co. 1 sub a) e b), che continua ad

imporre l’obbligo di adesione al contratto di coesione di gruppo, non ad altri.

Ciò fa sì che l’appartenenza ad un sottogruppo non può surrogare il

consenso all’accordo negoziale, che integra la situazione di controllo, disciplina i

poteri della capogruppo ed è presupposto di adesione al gruppo. Il sottogruppo

sembra finalizzato a dar rilievo alle attuali Federazioni locali oggi punto

intermedio di coordinamento tra banche legate da contiguità territoriali e da

64

omogeneità di contesto cooperativo .

Il gruppo bancario cooperativo: tra autoriforma e neodirigismo, una

63 SEPE M.,

nuova dimensione di credito cooperativo? Cit. p. 95

il diritto delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto,

64 CUSA E.,

Torino, 2013, p. 97. Le federazioni sono costituite in forma di società cooperative

con funzioni consortili. Lo scopo che si propone è quello della costituzione di BCC,

rafforzare il rapporto con le comunità locali di cui sono espressione e di agevolarne

63

La disciplina della sottogruppo non è esaustiva sia per quanto riguarda il

soggetto creditizio di vertice, sia riguardo i compiti e le modalità di rapporti a

valle con le coopera ive bancarie e con la capogruppo a monte. Con certezza si

può affermare che la banca, cui fa capo il sottogruppo, entra nel perimetro di

65

consolidamento del bilancio e si colloca in posizione di subholding. Può

partecipare al capitale della capogruppo, senza però concorrere al

raggiungimento di quella maggioranza dei diritti di voto, che resta, invece,

vincolata alle banche in forma cooperativa.

Il contratto di coesione, disciplinando le modalità di esercizio delle

funzioni di direzione e coordinamento, dovrà attentamente misurarsi con la

presenza dei sottogruppi, per evitare una complessa moltiplicazione di vincoli e

di filiera strutturale, con ogni dubbio sulla migliore efficacia dell’azione di

governo.

Analizzando la posizione assunta dalla BCE, risulta che essa esprime

parere favorevole l’assoggettamento dei soggetti affiliati al gruppo, ai poteri di

direzione e coordinamento della capogruppo. Per la Bce, tali poteri,

rappresentano una base capace di assicurare unità nella direzione strategica di

gruppo, rafforzando il sistema dei controlli interni mantenendo, anche, i requisiti

lo sviluppo mediante l’esercizio di attività nell’interesse comune e nel rispetto

dell’autonomia propria di ciascuna banca, quali quelle di rappresentanza, assistenza

ed erogazione di servizi.

65 Regolamento 2004/2238 CE, Principio contabile internazionale n. 27 “Il bilancio

consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di

un’unica entità economica. Il controllo è il potere di determinare le politiche

finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Il

gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate”.

64

prudenziali previsti dalla norma di settore. Per questo motivo, la BCE, evidenzia

la necessità di assicurare, nella definizione della normativa secondaria, che i

gruppi bancari cooperativi dispongano di funzioni di controlli efficenti, attinenti

alla gestione del rischio, alla compliance, all’audit interno e alla pianificazione

strategica, funzioni che devono essere esercitate necessariamente dalla

capogruppo.

Tuttavia la BCE evidenzia alcune criticità. In primis sottolinea che la

riforma deve definire i poteri esclusivi di direzione e coordinamento della

capogruppo sulle banche affiliate, precisando che le strutture di supporto

operativo delle controllate rimangano dipendenti dalle funzioni di controllo della

capogruppo. Altra critica riguarda la disciplina dei poteri decisori della

capogruppo rispetto alla concessione di finanziamenti. La riforma dovrebbe

disciplinare un sistema di controllo esplicito per le operazioni superiori ad un

certo ammontare, con il conferimento alla capogruppo di specifici poteri di

approvazione di operazioni di concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma ,

eccedenti una determinata percentuale dei fondi propri del soggetto controllato.

Inoltre, alla capogruppo dovrebbe essere attribuito il potere di approvare le

operazioni effettuate che possano costituire esposizioni superiori ad una

determinata soglia. 65

3.3. La perdita della causa mutualistica e le nuove opzioni di cambiamento

di riforma

Una BCC fuori dal gruppo bancario cooperativo, può scegliere di

modificare il proprio assetto societario e avviare la liquidazione. Se viene a

mancare il requisito richiesto, l’attività creditizia non può essere esercitata, né

autorizzata nella forma di provenienza. Nel caso in cui coinvolga le società

bancarie controllate dalla capogruppo come previsto dal co. 1 sub c) art. 37 bis e

non comporti violazione del vincolo del controllo maggioritario, può optare per il

cambiamento societario senza dover abbandonare il gruppo. Al verificarsi di

questa circostanza non potrà ricorrere alla trasformazione ma solo adottare

modalità che comportino la concentrazione di più soggetti in un’unica entità.

La riforma ha modificato il contenuto degli artt. 36 e 150 bis del TUB e

ha inserito un carattere derogatorio all’art. 2 co. 3 bis e ss. in modo che, il

percorso orientato al mutamento della forma societaria sia rivolto esclusivamente

verso la forma della società per azioni e confermare l’applicazione degli obblighi

di devoluzione del patrimonio effettivo. 66 66

Il trattamento fiscale dedicato alle cooperative con mutualità prevalente

si riflette sulla loro capacità di creazione di patrimonio e riserve. Il passaggio a

società lucrativa, delle risorse, viene regolato in modo equilibrato mantenendo il

vincolo dei suddetti mezzi finanziari evitando conseguenze distorsive della

67

concorrenza . La sostituzione del co. 5 dell’art. 150 bis del TUB ha comportato

l’eliminazione dell’art. 2545 undecies, co. 1 e 2 c.c. che lega gli effetti devolutivi

del patrimonio alla deliberazione di trasformazione delle cooperative

diverse,conferendo una posizione centrale all’obbligo di devoluzione del

patrimonio effettivo.

Mediante il conferimento dell’attività bancaria verso una società lucrativa,

si conservano gli originali caratteri della mutualità prevalente e si persegue una

migliore efficacia competitiva. Gli obiettivi perseguiti per la costruzione del

gruppo bancario cooperativo, sono ravvisabili nell’equilibrio determinato dalla

separazione della causa lucrativa da quella mutualistica tendente ad assicu

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A.A. 2017-2018
91 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher daddoras di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Scienze giuridiche Prof.