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TUB.
La possibilità di escludere una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni
degli obblighi previsti dal patto di coesione e le altre sanzioni graduate
applicabili in relazione alla gravità della violazione;
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I criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi
derivanti dall’attività comune;
I criteri e le condizioni, per l’adesione, il diniego all’accesso, il recesso dal
contratto e l’esclusione in base ai principi non discriminatori e rispettosi del
principio di solidarietà e di mutualità prevalente. Le BCC possono aderire,
recedere o essere escluse, solo a seguito di autorizzazione della B. d’Italia che
decide con riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola
banca;
La garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle
altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi
bancari e delle singole banche aderenti.
La banca che voglia acquisire la qualifica di capogruppo deve trasmettere
alla B. d’Italia uno schema di contratto di coesione e l’elenco delle BCC e delle
altre società che intendano aderire al gruppo. La B. d’Italia controlla
l’adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l’idoneità del contratto. Se
l’accertamento risulta positivo le BCC procedono alla stipulazione del contratto
con la capogruppo e modificano lo statuto per l’introduzione delle norme
adeguatrici. Il contratto, in seguito, viene trasmesso alla B. d’Italia che provvede
all’iscrizione del gruppo nell’Albo e presso il Registro delle imprese.
Le disposizioni chiariscono che le disposizioni della capogruppo devono
avere carattere vincolante per le affiliate e individuano gli organi di vertice e i
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componenti dell’alta direzione, sia capogruppo sia delle banche affiliate, a cui
spetta il compito di emanarle e riceverle.
Il contratto di coesione prevede, inoltre, i doveri della capogruppo
individuabili nella salvaguardia del carattere mutualistico delle singole BCC e
dello spirito cooperativo del gruppo e nella promozione e nel rafforzamento delle
condizioni di stabilità, competitività, efficienza e sana e prudente gestione delle
banche affiliate, attraverso il corretto esercizio dei poteri di direzione e
coordinamento e un’adeguata offerta di servizi. Il contratto di coesione deve
disciplinare i criteri per una equilibrata distribuzione dei vantaggi derivanti
dall’appartenenza al gruppo.
Tali contenuti devono essere disciplinati in modo da assicurare il corretto
esercizio dei poteri di direzione e coordinamento ai sensi delle disposizioni
civilistiche rilevanti; che gli oneri di garanzia, che pesano in misura maggiore
sulle banche meglio patrimonializzate, siano riequilibrati da tangibili vantaggi,
anche economici, per queste ultime.
L’art. 37 bis al co. 1, lett. c-bis e il co. 6, disciplinano i sottogruppi
territoriali come soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria che
devono avere la forma di società per azioni e sottoposte alla direzione e
coordinamento della capogruppo. Il sottogruppo viene assimilato ad una sub-
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holding che controlla le BCC, le eventuali società bancarie e strumentali e che, a
63
sua volta, è controllata dalla capogruppo .
I sottogruppi presentano il carattere della territorialità, individuato nel
fatto di includere banche aventi tutte sede legale e direzione generale in una
medesima regione o in un insieme di regioni limitrofe; per esigenze di efficienza
e razionalità dell’articolazione del gruppo, si richiede che i sotto-gruppi abbiano
una dimensione minima significativa (individuata nella misura del 10% almeno
del totale dei RWA delle BCC affiliate).
La previsione di ingresso per sottogruppi, comprendenti anche BCC, non
delinea, per esse, anche un percorso di adesione indiretta, realizzata mediante il
controllo esercitato dalla subholding. L’ipotesi sembra interdetta dal combinato
disposto dagli artt. 33 co. 1-bis e 37 bis co. 1 sub a) e b), che continua ad
imporre l’obbligo di adesione al contratto di coesione di gruppo, non ad altri.
Ciò fa sì che l’appartenenza ad un sottogruppo non può surrogare il
consenso all’accordo negoziale, che integra la situazione di controllo, disciplina i
poteri della capogruppo ed è presupposto di adesione al gruppo. Il sottogruppo
sembra finalizzato a dar rilievo alle attuali Federazioni locali oggi punto
intermedio di coordinamento tra banche legate da contiguità territoriali e da
64
omogeneità di contesto cooperativo .
Il gruppo bancario cooperativo: tra autoriforma e neodirigismo, una
63 SEPE M.,
nuova dimensione di credito cooperativo? Cit. p. 95
il diritto delle banche di credito cooperativo tra legge e contratto,
64 CUSA E.,
Torino, 2013, p. 97. Le federazioni sono costituite in forma di società cooperative
con funzioni consortili. Lo scopo che si propone è quello della costituzione di BCC,
rafforzare il rapporto con le comunità locali di cui sono espressione e di agevolarne
63
La disciplina della sottogruppo non è esaustiva sia per quanto riguarda il
soggetto creditizio di vertice, sia riguardo i compiti e le modalità di rapporti a
valle con le coopera ive bancarie e con la capogruppo a monte. Con certezza si
può affermare che la banca, cui fa capo il sottogruppo, entra nel perimetro di
65
consolidamento del bilancio e si colloca in posizione di subholding. Può
partecipare al capitale della capogruppo, senza però concorrere al
raggiungimento di quella maggioranza dei diritti di voto, che resta, invece,
vincolata alle banche in forma cooperativa.
Il contratto di coesione, disciplinando le modalità di esercizio delle
funzioni di direzione e coordinamento, dovrà attentamente misurarsi con la
presenza dei sottogruppi, per evitare una complessa moltiplicazione di vincoli e
di filiera strutturale, con ogni dubbio sulla migliore efficacia dell’azione di
governo.
Analizzando la posizione assunta dalla BCE, risulta che essa esprime
parere favorevole l’assoggettamento dei soggetti affiliati al gruppo, ai poteri di
direzione e coordinamento della capogruppo. Per la Bce, tali poteri,
rappresentano una base capace di assicurare unità nella direzione strategica di
gruppo, rafforzando il sistema dei controlli interni mantenendo, anche, i requisiti
lo sviluppo mediante l’esercizio di attività nell’interesse comune e nel rispetto
dell’autonomia propria di ciascuna banca, quali quelle di rappresentanza, assistenza
ed erogazione di servizi.
65 Regolamento 2004/2238 CE, Principio contabile internazionale n. 27 “Il bilancio
consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di
un’unica entità economica. Il controllo è il potere di determinare le politiche
finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Il
gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate”.
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prudenziali previsti dalla norma di settore. Per questo motivo, la BCE, evidenzia
la necessità di assicurare, nella definizione della normativa secondaria, che i
gruppi bancari cooperativi dispongano di funzioni di controlli efficenti, attinenti
alla gestione del rischio, alla compliance, all’audit interno e alla pianificazione
strategica, funzioni che devono essere esercitate necessariamente dalla
capogruppo.
Tuttavia la BCE evidenzia alcune criticità. In primis sottolinea che la
riforma deve definire i poteri esclusivi di direzione e coordinamento della
capogruppo sulle banche affiliate, precisando che le strutture di supporto
operativo delle controllate rimangano dipendenti dalle funzioni di controllo della
capogruppo. Altra critica riguarda la disciplina dei poteri decisori della
capogruppo rispetto alla concessione di finanziamenti. La riforma dovrebbe
disciplinare un sistema di controllo esplicito per le operazioni superiori ad un
certo ammontare, con il conferimento alla capogruppo di specifici poteri di
approvazione di operazioni di concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma ,
eccedenti una determinata percentuale dei fondi propri del soggetto controllato.
Inoltre, alla capogruppo dovrebbe essere attribuito il potere di approvare le
operazioni effettuate che possano costituire esposizioni superiori ad una
determinata soglia. 65
3.3. La perdita della causa mutualistica e le nuove opzioni di cambiamento
di riforma
Una BCC fuori dal gruppo bancario cooperativo, può scegliere di
modificare il proprio assetto societario e avviare la liquidazione. Se viene a
mancare il requisito richiesto, l’attività creditizia non può essere esercitata, né
autorizzata nella forma di provenienza. Nel caso in cui coinvolga le società
bancarie controllate dalla capogruppo come previsto dal co. 1 sub c) art. 37 bis e
non comporti violazione del vincolo del controllo maggioritario, può optare per il
cambiamento societario senza dover abbandonare il gruppo. Al verificarsi di
questa circostanza non potrà ricorrere alla trasformazione ma solo adottare
modalità che comportino la concentrazione di più soggetti in un’unica entità.
La riforma ha modificato il contenuto degli artt. 36 e 150 bis del TUB e
ha inserito un carattere derogatorio all’art. 2 co. 3 bis e ss. in modo che, il
percorso orientato al mutamento della forma societaria sia rivolto esclusivamente
verso la forma della società per azioni e confermare l’applicazione degli obblighi
di devoluzione del patrimonio effettivo. 66 66
Il trattamento fiscale dedicato alle cooperative con mutualità prevalente
si riflette sulla loro capacità di creazione di patrimonio e riserve. Il passaggio a
società lucrativa, delle risorse, viene regolato in modo equilibrato mantenendo il
vincolo dei suddetti mezzi finanziari evitando conseguenze distorsive della
67
concorrenza . La sostituzione del co. 5 dell’art. 150 bis del TUB ha comportato
l’eliminazione dell’art. 2545 undecies, co. 1 e 2 c.c. che lega gli effetti devolutivi
del patrimonio alla deliberazione di trasformazione delle cooperative
diverse,conferendo una posizione centrale all’obbligo di devoluzione del
patrimonio effettivo.
Mediante il conferimento dell’attività bancaria verso una società lucrativa,
si conservano gli originali caratteri della mutualità prevalente e si persegue una
migliore efficacia competitiva. Gli obiettivi perseguiti per la costruzione del
gruppo bancario cooperativo, sono ravvisabili nell’equilibrio determinato dalla
separazione della causa lucrativa da quella mutualistica tendente ad assicu