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MASTER PRIMO LIVELLO

TITOLO

LA TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO E

COSTIERO NEL SISTEMA DEL TRASPORTO

MARITTIMO

Laureando Relatore

Tondo Egidio Chiar.mo Prof.

Luigi Conti

ANNO ACCADEMICO 2024/2025 INDICE

CAPITOLO 1 ECOSISTEMA MARINO E COSTIERO

1.1- caratteristiche

1.2- inquinamento

1.3- salvataggio e monitoraggio

CAPITOLO 2 STRATEGIE E TECNOLOGIE

INNOVATIVE PER IL TRASPORTO MARITTIMO

2.1- gestione sostenibile per l’ecosistema marino

2.2- raccomandazioni per un trasporto sostenibile

2.3- strategie e tecnologie innovative

CAPITOLO 3 QUADRO GIURIDICO PER LA

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE MARINO

3.1- organizzazione marittima internazionale (IMO) 1

3.2- Tutela dell’ambiente: dalla convenzione di Marpol 73/78

a quella di Londra, Hong Kong (SRC 2009) e Naerobi (WRC

2007)

3.3- Prospettive future ed interventi europei per la tutela

dell’ambiente tramite sanzioni penali PREMESSA

Un’ecosistema è l’insieme sia degli organismi viventi presenti in una certa

area che di elementi non viventi che interagiscono tra loro creando un

equilibrio.

All’interno di un’ecosistema ogni specie dispone di un suo habitat, cioè di

un’area le cui caratteristiche permettono il suo ciclo vitale.

In un ecosistema non sono solo importanti gli elementi che lo compongono,

ma anche e soprattutto i rapporti che li legano poiché questi elementi vivono

in una sorta di equilibrio dinamico con l’ambiente in cui vivono in modo

diretto o indiretto.

Inoltre un ecosistema è un sistema aperto, cioè ha scambi di materia ed

energia con altri ecosistemi, per mezzo di animali che si spostano o del vento

che trasporta pollini e altre sostanze. 2

Gli ecosistemi sono spesso classificati in macrocategorie, ognuna delle quali

comprende comunque ecosistemi molto diversi tra loro per clima, flora e

fauna.

Tra i più conosciuti possiamo annoverare le foreste, terreni erbosi, deserti e

mari.

In particolare tra quelli citati, quest’ultimo è il più grande sulla Terra ed è

caratterizzato da un alto contenuto di sale. Il che crea una distinzione tra gli

ecosistemi di acqua dolce, che invece hanno un contenuto di sale inferiore e

gli ecosistemi marini che invece hanno un alto tasso di salinità.

Oggi tutti gli ecosistemi del nostro pianeta sono minacciati dalle attività

umane. Il perciolo maggiore, soprattutto nel lungo e medio periodo, viene dai

cambiamenti climatici, che sono un effetto delle emissioni delle attività

umane, soprattutto industriali, che d’altra parte influiscono sugli ecosistemi

anche in modo diretto.

Alcuni ecosistemi sono anche minacciati da fenomeni come deforestazione di

vaste aree, la pesca intensiva sia da terra che da barca e il traffico marittimo

di navi atte al trasporto delle merci.

La pesca intensiva invece incide pesantemente sulla biodiversità degli

ecosistemi acquatici, soprattutto quelli oceanici, alterandone gli equilibri. 3

CAPITOLO 1: ECOSISTEMA MARINO E COSTIERO

1.1 Caratteristiche

L’ambiente marino e costiero è un sistema formato da numerosi elementi

caratterizzati da un’alta biodiversità, da elevato dinamismo e da un uso

intensivo per lo sviluppo di attività antropiche capaci di trarre risorse dalla

terra e dal mare. Le attività umane esercitano pressioni sull’ambiente marino

e costiero, con considerevole urbanizzazione delle aree costiere, del traffico

marittimo, dell’industria, del turismo, della pesca e delle infrastrutture

portuali. Primaria esigenza pe un’analisi giuridica della tutela dell’ambiente

marino e costiero è quella di determinare il cosiddetto ambito di ricerca 4

ovvero definire i confini dell’ambiente marino e costiero allo scopo di

qualificare l’ambito di applicazione della norma giuridica, primaria e

secondaria, oggetto di interpretazione. Gli elementi basici di oceanografia

fisica, chimica e biologica devono ritenersi essenziali per una corretta analisi

volta a determinare, non solo l’estensione dell’oggetto della tutela giuridica,

la portata delle interconnessioni esistenti tra le singole matrici e gli elementi

costitutivi di un sistema unitario che, per le sue caratteristiche è soggetto a

cambiamenti per l’azione delle correnti marine, dei venti, delle maree, delle

condizioni atmosferiche che si ripercuotono sulle catene alimentari,

sull’ecosistema globale ma anche sul complesso delle funzioni alle quali le

acque marittime e i territori costieri sono destinati. Perciò, è fondamentale

effettuare una esatta qualificazione delle matrici ambientali e delle loro

connessioni al fine di definire sia le forme di tutela previste dall’ordinamento

giuridico, in relazione alle fonti inquinanti, che le procedure di

riconoscimento e quantificazione del danno ambientale. Ai fini dell’analisi

giuridica occorre definire le forme e i limiti dell’esercizio dello sfruttamento

delle risorse (viventi, minerarie e paesaggistiche) appartenenti agli ecosistemi

marini e costieri, considerando sia la ricerca e lo sfruttamento delle risorse

marine, sia la zona marina di riferimento oggetto di ricerca o di sfruttamento.

L’ambiente marino e costiero è costituito da quattro elementi principali quali

le acque marine, le risorse biologiche, i fondali marini e la fascia costiera 5

suscettibili di tutela ; questi beni giuridici sono parte integrante del bene

1

giuridico ambiente e rientrano nella categoria dei beni comuni non illimitati e

indispensabili per la vita e lo sviluppo della persona umana . Le acque

2

marittime costituiscono un insieme unitario entro il quale confluiscono una

varietà di sostanze tra loro interconnesse e funzionali all’equilibrio

complessivo dell’ecosistema suscettibili di tutela giuridica intesa come

prevenzione, promozione, protezione e repressione degli atti illeciti idonei a

danneggiare il bene giuridico tutelato. L’ ambiente marino è diviso in zone e

domini; mentre dal punto di vista geomorfologico individuiamo un’area

formata dalla scarpata continentale lungo il piano batiale cui segue il piano

abissale e il piano adale. L’acqua del mare contiene una pluralità di elementi

essenziali per gli organismi viventi come il sale, i gas, ferro, magnesio e zinco;

inoltre, svolgono un ruolo determinante fattori come le maree, i venti, le

correnti e la luce che costituisce un fattore essenziale per le forme di vita

animale e vegetale. La superficie del mare assume importanza e sotto il

profilo della tutela giuridica per il valore estetico paesaggistico, e per la sua

1 C. ANGELONE, Ambiente marino e disciplina delle risorse, Riv. Giur. Amb. – 2000, Vol.

1, pag. 159.

2 Lo stretto legame tra la protezione dell’ambiente e i diritti umani, è enucleata nel

paragrafo1 del Preambolo della Dichiarazione di Stoccolma del 1972 ove si afferma che:

”L’uomo è al tempo stesso creatura e artefice del suo ambiente, che gli assicura la

sussistenza fisica e gli offre la possibilità di uno sviluppo intellettuale, morale, sociale e

spirituale […]. 6

rilevanza tra matrice d’ acqua e matrice aria per l’assorbimento delle

radiazioni luminose fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema marino.

L’ Italia con il d. lgs. n.190 del 13 ottobre 2010 ha assunti impegni a livello

comunitario e internazionale per adottare strategie e misure per conseguire e

3

mantenere un buono stato ambientale.

Il suddetto decreto definisce le acque marine come <<il complesso costituito

dalle acque, dai fondali e dal sottosuolo situati oltre la linea di base che serve

a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui

lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto

internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica

esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove

istituite, le zone di protezione ecologica>> ; per la definizione delle acque

4

marino-costiere (comprensive dei fondali e del sottosuolo) il decreto richiama

la normativa speciale in materia di stato ambientale e la relativa definizione

contenuta nel d. lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 per la quale, le acque costiere

sono comprensive delle acque superficiali situate all'interno rispetto a una

retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato

esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per

3 Dir. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 che istituisce

un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

4 L’Italia ha disciplinato le zone di protezione ecologica con L. 8 febbraio 2006, n. 61;

successivamente, con il D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209 è stata istituita la zona di protezione

ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. 7

definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino

al limite esterno delle acque di transizione intese come i corpi idrici

superficiali in prossimità della foce di un fiume che sono di natura salina a

causa della loro vicinanza alle acque costiere ma influenzati dai flussi di

acqua dolce. Secondo il d. lgs. 190/2010 il buono stato ambientale delle

acque marine si consegue quando presentano diversità ecologica, vitalità di

mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e

quando l'utilizzo dell'ambiente marino si svolge in modo sostenibile,

salvaguardandone gli usi e le attività delle generazioni presenti e future. Il

buono stato ambientale viene dunque definito sulla base di determinati

parametri qualitativi , quali: a) processi, funzione e struttura dell’ambiente

5

marino consentono all’ecosistema di funzionare pienamente; b) specie e

habitat marini protetti per tutelare la biodiversità; c) evitare l’apporto di

sostanze che causino inquinamento; d) la struttura che compongono

l’ambiente marino che funzioni pienamente.

Gli strumenti normativi per l’ambiente marino e costiero hanno un fattore

comune: richiedono lo sviluppo di un coordinamento tra i settori economici,

amministrativi e culturali, finalizzati alla protezione dell’ambiente marino e

allo sviluppo sostenibile delle zone costiere. Ciò mediante l’unione di tutte le

politiche collegate dei diversi settori coinvolti e dell’amministrazione, nonché

5 L’allegato I del D.lgs. 190/2010 individua i suddetti parametri qualitativi. 8

l'integrazione delle componenti terrestri e marine del territorio interessato,

partendo da una valutazione iniziale dello stato e dell’uso dell’ambiente

marino e costiero. Altra componente è il monitoraggio dei parametri

ambientali ed ecologici, che garantiscono una valutazione in continuo delle

strategie nazionali e dell’efficacia dei piani e programmi di sviluppo e tutela

previsti e messi in atto. A livello europeo e regionale numerose sono le misure

legislative e strumenti la cui applicazione contribuisce alla protezione

dell’ambiente litoraneo; abbiamo una Gestione Integrata delle Zone Costiere

(GIZC), della Direttiva 2007/60/CE relativa alla a valutazione e alla gestione

dei rischi di alluvioni, della Direttiva Quadro sulle Acque (WFD - Water

Framework Directive) 2000/60/CE e della Direttiva Quadro sulla Strategia

per l’ambiente marino (MSFD - Marine Strategy Framework Directive)

2008/56/CE del 17/06/2008. Un approccio comunitario per la gestione

dell’ambiente marino e costiero. L’ambiente marino è sempre più al centro

degli sforzi delle politiche di vario livello, da una sua corretta gestione e

pianificazione ne derivano enormi vantaggi di sviluppo e tutela. Si cerca di

armonizzare le indicazioni della Commissione Europea relative alla

Pianificazione Spaziale Marittima (PSM, pianificazione spaziale e temporale 9

delle attività) col modello di elaborazione che punta su un coordinamento tra

6

le varie politiche economiche, culturali e territoriali, improntato su un

approccio ecosistemico.

Di contro, riguardo alla direttiva sulla gestione integrata, a livello nazionale e

regionale, non sono stati osservati particolari sviluppi.

Gli sforzi sono concentrati sulla pianificazione costiera per la gestione del

rischio alluvioni, in considerazione della Direttiva 2007/60/CE per gli

adempimenti cui devono rispondere i soggetti preposti. Tale direttiva e il

relativo decreto di attuazione, D.lgs. 49/2010, definiscono i criteri per la

valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, e contengono riferimenti

anche alle inondazioni costiere, per le quali, prevedono una valutazione

preliminare del rischio, finalizzata ad individuare le aree di pericolosità e di

rischio e la definizione di piani di gestione. Recentemente, è aumentato il

numero delle Autorità di Bacino che si sono dotate di piani relativi

all’erosione costiera: in particolare per quei territori della Penisola

caratterizzati da coste alte, in cui gli episodi erosivi possono dar luogo a frane

e crolli. I problemi di difesa del suolo in ambito costiero sono da sempre stati

inclusi tra le pertinenze delle Autorità di Bacino, competenti per la porzione

6 COM (2008) – 791: “Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo:

definizione di principi comuni nell'UE” COM (2010) – 771: “Pianificazione dello spazio

marittimo nell'UE risultati ed evoluzione futura”. 10

del bacino che si affaccia sul mare. Da una ricognizione sullo stato di

attuazione degli adempimenti previsti per la Direttiva 2007/60/CE, realizzata

da ISPRA, sono ancora poche le regioni che hanno effettuato valutazioni di

rischio di inondazione costiera. La priorità sinora è stata data alle

problematiche di erosione, con la definizione di provvedimenti ed elementi di

pianificazione finalizzati alla gestione del fenomeno, ormai frequenti sulle

nostre coste, e con importanti ricadute economiche. L’erosione, infatti, sottrae

spazio alle attività balneari e mette a rischio le strutture presenti sul litorale.

La Direttiva quadro sulla Strategia per l’ambiente marino (Direttiva

2008/CE/56) rappresenta uno strumento importante e innovativo perché

costituisce il primo strumento normativo vincolante che, in un quadro

sistemico, considera l’ambiente marino un patrimonio prezioso da proteggere,

salvaguardare e, ove possibile, ripristinare al fine ultimo di mantenere la

biodiversità e preservare la vitalità di mari e di oceani. La direttiva mira a

promuovere l’integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici

pertinenti e costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima

dell’Unione Europea. Sono valutati in modo particolare gli aspetti di coerenza

con tutte le politiche e tematiche settoriali, suscettibili di provocare effetti

sull’ambiente marino che si ripercuotono poi sullo “stato” delle acque marine.

Obiettivo della direttiva, inoltre, è di giungere ad un “equilibrio dinamico” tra

un “buono stato ambientale” delle acque marine e uno sviluppo “sostenibile”,

mediante l’uso appropriato sia delle risorse marine sia dello stesso ambiente 11

marino. Un altro aspetto fondamentale è che gli Stati membri sono chiamati a

cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo

coordinato per ogni regione o sotto regione marina. Esse dovranno compiere

tutti gli sforzi possibili nella definizione e nell’attuazione delle strategie

marine. Tra gli strumenti attuativi, la direttiva privilegia gli strumenti di

pianificazione e di coordinamento con le altre politiche settoriali rilevanti,

quali trasporti, pesca, turismo, infrastrutture, ricerca ecc. per costituire una

“politica marittima integrata”. La direttiva richiede agli Stati membri di

raggiungere entro il 2020, sulla base di un approccio ecosistemico della

gestione marina, il buono stato ambientale (GES, Good Environmental

Status) per le proprie acque marine. Ogni Stato membro deve mettere in atto,

per ogni regione o sotto regione marina, una strategia che consta di una fase

di preparazione e di un programma di misure. La Convenzione CBD

(Convention on Biological Diversity) di Nairobi il 22 maggio 1992 con firma

il 05 giugno 1992 a Rio de Janeiro, in occasione della Conferenza delle

Nazioni Unite su ambiente e sviluppo , definisce la biodiversità come la

7

diversità tra gli organismi viventi di ogni origine. Il mare rappresenta un

grande sistema ecologico nel quale gli organismi vegetali e animali

stabiliscono una serie di rapporti con l’ambiente e tra loro. Gli organismi

7 Ratificata dall’Italia con Legge 14 febbraio 1994, n. 124 recante ratifica ed esecuzione

della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. 12

marini vengono distinti in tre grandi gruppi ulteriormente suddivisi secondo

criteri tassonomici: il plancton; il necton e il benthos.

La necessità di attuare strategie in materia di conservazione delle risorse

biologiche marine è stata considerata sin dalla Convenzione di Ginevra il 29

aprile 1958 (concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche)

nella quale si fa esplicito riferimento al metodo della cooperazione

internazionale al fine di assicurare il rispetto della conservazione delle risorse

biologiche dell’alto mare . L’ esigenza di tutela delle risorse biologiche trova

8

inoltre esplicito riconoscimento nella successiva Convenzione di Montego

Bay, il quale ha previsto che nella ZEE sia lo Stato costiero a stabilire il valore

massimo delle risorse biologiche di cui è consentita la cattura e ad adottare le

pertinenti misure atte ad impedire uno sfruttamento eccessivo di tali risorse in

modo da consentire il sustainable yeld. Nell’alto mare vige invece il principio

della libertà di pesca temperato

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiara1523 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'ambiente e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Conti Luigi.
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