MASTER PRIMO LIVELLO
TITOLO
LA TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO E
COSTIERO NEL SISTEMA DEL TRASPORTO
MARITTIMO
Laureando Relatore
Tondo Egidio Chiar.mo Prof.
Luigi Conti
ANNO ACCADEMICO 2024/2025 INDICE
CAPITOLO 1 ECOSISTEMA MARINO E COSTIERO
1.1- caratteristiche
1.2- inquinamento
1.3- salvataggio e monitoraggio
CAPITOLO 2 STRATEGIE E TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER IL TRASPORTO MARITTIMO
2.1- gestione sostenibile per l’ecosistema marino
2.2- raccomandazioni per un trasporto sostenibile
2.3- strategie e tecnologie innovative
CAPITOLO 3 QUADRO GIURIDICO PER LA
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE MARINO
3.1- organizzazione marittima internazionale (IMO) 1
3.2- Tutela dell’ambiente: dalla convenzione di Marpol 73/78
a quella di Londra, Hong Kong (SRC 2009) e Naerobi (WRC
2007)
3.3- Prospettive future ed interventi europei per la tutela
dell’ambiente tramite sanzioni penali PREMESSA
Un’ecosistema è l’insieme sia degli organismi viventi presenti in una certa
area che di elementi non viventi che interagiscono tra loro creando un
equilibrio.
All’interno di un’ecosistema ogni specie dispone di un suo habitat, cioè di
un’area le cui caratteristiche permettono il suo ciclo vitale.
In un ecosistema non sono solo importanti gli elementi che lo compongono,
ma anche e soprattutto i rapporti che li legano poiché questi elementi vivono
in una sorta di equilibrio dinamico con l’ambiente in cui vivono in modo
diretto o indiretto.
Inoltre un ecosistema è un sistema aperto, cioè ha scambi di materia ed
energia con altri ecosistemi, per mezzo di animali che si spostano o del vento
che trasporta pollini e altre sostanze. 2
Gli ecosistemi sono spesso classificati in macrocategorie, ognuna delle quali
comprende comunque ecosistemi molto diversi tra loro per clima, flora e
fauna.
Tra i più conosciuti possiamo annoverare le foreste, terreni erbosi, deserti e
mari.
In particolare tra quelli citati, quest’ultimo è il più grande sulla Terra ed è
caratterizzato da un alto contenuto di sale. Il che crea una distinzione tra gli
ecosistemi di acqua dolce, che invece hanno un contenuto di sale inferiore e
gli ecosistemi marini che invece hanno un alto tasso di salinità.
Oggi tutti gli ecosistemi del nostro pianeta sono minacciati dalle attività
umane. Il perciolo maggiore, soprattutto nel lungo e medio periodo, viene dai
cambiamenti climatici, che sono un effetto delle emissioni delle attività
umane, soprattutto industriali, che d’altra parte influiscono sugli ecosistemi
anche in modo diretto.
Alcuni ecosistemi sono anche minacciati da fenomeni come deforestazione di
vaste aree, la pesca intensiva sia da terra che da barca e il traffico marittimo
di navi atte al trasporto delle merci.
La pesca intensiva invece incide pesantemente sulla biodiversità degli
ecosistemi acquatici, soprattutto quelli oceanici, alterandone gli equilibri. 3
CAPITOLO 1: ECOSISTEMA MARINO E COSTIERO
1.1 Caratteristiche
L’ambiente marino e costiero è un sistema formato da numerosi elementi
caratterizzati da un’alta biodiversità, da elevato dinamismo e da un uso
intensivo per lo sviluppo di attività antropiche capaci di trarre risorse dalla
terra e dal mare. Le attività umane esercitano pressioni sull’ambiente marino
e costiero, con considerevole urbanizzazione delle aree costiere, del traffico
marittimo, dell’industria, del turismo, della pesca e delle infrastrutture
portuali. Primaria esigenza pe un’analisi giuridica della tutela dell’ambiente
marino e costiero è quella di determinare il cosiddetto ambito di ricerca 4
ovvero definire i confini dell’ambiente marino e costiero allo scopo di
qualificare l’ambito di applicazione della norma giuridica, primaria e
secondaria, oggetto di interpretazione. Gli elementi basici di oceanografia
fisica, chimica e biologica devono ritenersi essenziali per una corretta analisi
volta a determinare, non solo l’estensione dell’oggetto della tutela giuridica,
la portata delle interconnessioni esistenti tra le singole matrici e gli elementi
costitutivi di un sistema unitario che, per le sue caratteristiche è soggetto a
cambiamenti per l’azione delle correnti marine, dei venti, delle maree, delle
condizioni atmosferiche che si ripercuotono sulle catene alimentari,
sull’ecosistema globale ma anche sul complesso delle funzioni alle quali le
acque marittime e i territori costieri sono destinati. Perciò, è fondamentale
effettuare una esatta qualificazione delle matrici ambientali e delle loro
connessioni al fine di definire sia le forme di tutela previste dall’ordinamento
giuridico, in relazione alle fonti inquinanti, che le procedure di
riconoscimento e quantificazione del danno ambientale. Ai fini dell’analisi
giuridica occorre definire le forme e i limiti dell’esercizio dello sfruttamento
delle risorse (viventi, minerarie e paesaggistiche) appartenenti agli ecosistemi
marini e costieri, considerando sia la ricerca e lo sfruttamento delle risorse
marine, sia la zona marina di riferimento oggetto di ricerca o di sfruttamento.
L’ambiente marino e costiero è costituito da quattro elementi principali quali
le acque marine, le risorse biologiche, i fondali marini e la fascia costiera 5
suscettibili di tutela ; questi beni giuridici sono parte integrante del bene
1
giuridico ambiente e rientrano nella categoria dei beni comuni non illimitati e
indispensabili per la vita e lo sviluppo della persona umana . Le acque
2
marittime costituiscono un insieme unitario entro il quale confluiscono una
varietà di sostanze tra loro interconnesse e funzionali all’equilibrio
complessivo dell’ecosistema suscettibili di tutela giuridica intesa come
prevenzione, promozione, protezione e repressione degli atti illeciti idonei a
danneggiare il bene giuridico tutelato. L’ ambiente marino è diviso in zone e
domini; mentre dal punto di vista geomorfologico individuiamo un’area
formata dalla scarpata continentale lungo il piano batiale cui segue il piano
abissale e il piano adale. L’acqua del mare contiene una pluralità di elementi
essenziali per gli organismi viventi come il sale, i gas, ferro, magnesio e zinco;
inoltre, svolgono un ruolo determinante fattori come le maree, i venti, le
correnti e la luce che costituisce un fattore essenziale per le forme di vita
animale e vegetale. La superficie del mare assume importanza e sotto il
profilo della tutela giuridica per il valore estetico paesaggistico, e per la sua
1 C. ANGELONE, Ambiente marino e disciplina delle risorse, Riv. Giur. Amb. – 2000, Vol.
1, pag. 159.
2 Lo stretto legame tra la protezione dell’ambiente e i diritti umani, è enucleata nel
paragrafo1 del Preambolo della Dichiarazione di Stoccolma del 1972 ove si afferma che:
”L’uomo è al tempo stesso creatura e artefice del suo ambiente, che gli assicura la
sussistenza fisica e gli offre la possibilità di uno sviluppo intellettuale, morale, sociale e
spirituale […]. 6
rilevanza tra matrice d’ acqua e matrice aria per l’assorbimento delle
radiazioni luminose fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema marino.
L’ Italia con il d. lgs. n.190 del 13 ottobre 2010 ha assunti impegni a livello
comunitario e internazionale per adottare strategie e misure per conseguire e
3
mantenere un buono stato ambientale.
Il suddetto decreto definisce le acque marine come <<il complesso costituito
dalle acque, dai fondali e dal sottosuolo situati oltre la linea di base che serve
a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui
lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformità al diritto
internazionale del mare, quali il mare territoriale, la zona economica
esclusiva, zone di pesca protette, la piattaforma continentale e, laddove
istituite, le zone di protezione ecologica>> ; per la definizione delle acque
4
marino-costiere (comprensive dei fondali e del sottosuolo) il decreto richiama
la normativa speciale in materia di stato ambientale e la relativa definizione
contenuta nel d. lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 per la quale, le acque costiere
sono comprensive delle acque superficiali situate all'interno rispetto a una
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per
3 Dir. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
4 L’Italia ha disciplinato le zone di protezione ecologica con L. 8 febbraio 2006, n. 61;
successivamente, con il D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209 è stata istituita la zona di protezione
ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. 7
definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino
al limite esterno delle acque di transizione intese come i corpi idrici
superficiali in prossimità della foce di un fiume che sono di natura salina a
causa della loro vicinanza alle acque costiere ma influenzati dai flussi di
acqua dolce. Secondo il d. lgs. 190/2010 il buono stato ambientale delle
acque marine si consegue quando presentano diversità ecologica, vitalità di
mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e
quando l'utilizzo dell'ambiente marino si svolge in modo sostenibile,
salvaguardandone gli usi e le attività delle generazioni presenti e future. Il
buono stato ambientale viene dunque definito sulla base di determinati
parametri qualitativi , quali: a) processi, funzione e struttura dell’ambiente
5
marino consentono all’ecosistema di funzionare pienamente; b) specie e
habitat marini protetti per tutelare la biodiversità; c) evitare l’apporto di
sostanze che causino inquinamento; d) la struttura che compongono
l’ambiente marino che funzioni pienamente.
Gli strumenti normativi per l’ambiente marino e costiero hanno un fattore
comune: richiedono lo sviluppo di un coordinamento tra i settori economici,
amministrativi e culturali, finalizzati alla protezione dell’ambiente marino e
allo sviluppo sostenibile delle zone costiere. Ciò mediante l’unione di tutte le
politiche collegate dei diversi settori coinvolti e dell’amministrazione, nonché
5 L’allegato I del D.lgs. 190/2010 individua i suddetti parametri qualitativi. 8
l'integrazione delle componenti terrestri e marine del territorio interessato,
partendo da una valutazione iniziale dello stato e dell’uso dell’ambiente
marino e costiero. Altra componente è il monitoraggio dei parametri
ambientali ed ecologici, che garantiscono una valutazione in continuo delle
strategie nazionali e dell’efficacia dei piani e programmi di sviluppo e tutela
previsti e messi in atto. A livello europeo e regionale numerose sono le misure
legislative e strumenti la cui applicazione contribuisce alla protezione
dell’ambiente litoraneo; abbiamo una Gestione Integrata delle Zone Costiere
(GIZC), della Direttiva 2007/60/CE relativa alla a valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni, della Direttiva Quadro sulle Acque (WFD - Water
Framework Directive) 2000/60/CE e della Direttiva Quadro sulla Strategia
per l’ambiente marino (MSFD - Marine Strategy Framework Directive)
2008/56/CE del 17/06/2008. Un approccio comunitario per la gestione
dell’ambiente marino e costiero. L’ambiente marino è sempre più al centro
degli sforzi delle politiche di vario livello, da una sua corretta gestione e
pianificazione ne derivano enormi vantaggi di sviluppo e tutela. Si cerca di
armonizzare le indicazioni della Commissione Europea relative alla
Pianificazione Spaziale Marittima (PSM, pianificazione spaziale e temporale 9
delle attività) col modello di elaborazione che punta su un coordinamento tra
6
le varie politiche economiche, culturali e territoriali, improntato su un
approccio ecosistemico.
Di contro, riguardo alla direttiva sulla gestione integrata, a livello nazionale e
regionale, non sono stati osservati particolari sviluppi.
Gli sforzi sono concentrati sulla pianificazione costiera per la gestione del
rischio alluvioni, in considerazione della Direttiva 2007/60/CE per gli
adempimenti cui devono rispondere i soggetti preposti. Tale direttiva e il
relativo decreto di attuazione, D.lgs. 49/2010, definiscono i criteri per la
valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, e contengono riferimenti
anche alle inondazioni costiere, per le quali, prevedono una valutazione
preliminare del rischio, finalizzata ad individuare le aree di pericolosità e di
rischio e la definizione di piani di gestione. Recentemente, è aumentato il
numero delle Autorità di Bacino che si sono dotate di piani relativi
all’erosione costiera: in particolare per quei territori della Penisola
caratterizzati da coste alte, in cui gli episodi erosivi possono dar luogo a frane
e crolli. I problemi di difesa del suolo in ambito costiero sono da sempre stati
inclusi tra le pertinenze delle Autorità di Bacino, competenti per la porzione
6 COM (2008) – 791: “Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo:
definizione di principi comuni nell'UE” COM (2010) – 771: “Pianificazione dello spazio
marittimo nell'UE risultati ed evoluzione futura”. 10
del bacino che si affaccia sul mare. Da una ricognizione sullo stato di
attuazione degli adempimenti previsti per la Direttiva 2007/60/CE, realizzata
da ISPRA, sono ancora poche le regioni che hanno effettuato valutazioni di
rischio di inondazione costiera. La priorità sinora è stata data alle
problematiche di erosione, con la definizione di provvedimenti ed elementi di
pianificazione finalizzati alla gestione del fenomeno, ormai frequenti sulle
nostre coste, e con importanti ricadute economiche. L’erosione, infatti, sottrae
spazio alle attività balneari e mette a rischio le strutture presenti sul litorale.
La Direttiva quadro sulla Strategia per l’ambiente marino (Direttiva
2008/CE/56) rappresenta uno strumento importante e innovativo perché
costituisce il primo strumento normativo vincolante che, in un quadro
sistemico, considera l’ambiente marino un patrimonio prezioso da proteggere,
salvaguardare e, ove possibile, ripristinare al fine ultimo di mantenere la
biodiversità e preservare la vitalità di mari e di oceani. La direttiva mira a
promuovere l’integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici
pertinenti e costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima
dell’Unione Europea. Sono valutati in modo particolare gli aspetti di coerenza
con tutte le politiche e tematiche settoriali, suscettibili di provocare effetti
sull’ambiente marino che si ripercuotono poi sullo “stato” delle acque marine.
Obiettivo della direttiva, inoltre, è di giungere ad un “equilibrio dinamico” tra
un “buono stato ambientale” delle acque marine e uno sviluppo “sostenibile”,
mediante l’uso appropriato sia delle risorse marine sia dello stesso ambiente 11
marino. Un altro aspetto fondamentale è che gli Stati membri sono chiamati a
cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo
coordinato per ogni regione o sotto regione marina. Esse dovranno compiere
tutti gli sforzi possibili nella definizione e nell’attuazione delle strategie
marine. Tra gli strumenti attuativi, la direttiva privilegia gli strumenti di
pianificazione e di coordinamento con le altre politiche settoriali rilevanti,
quali trasporti, pesca, turismo, infrastrutture, ricerca ecc. per costituire una
“politica marittima integrata”. La direttiva richiede agli Stati membri di
raggiungere entro il 2020, sulla base di un approccio ecosistemico della
gestione marina, il buono stato ambientale (GES, Good Environmental
Status) per le proprie acque marine. Ogni Stato membro deve mettere in atto,
per ogni regione o sotto regione marina, una strategia che consta di una fase
di preparazione e di un programma di misure. La Convenzione CBD
(Convention on Biological Diversity) di Nairobi il 22 maggio 1992 con firma
il 05 giugno 1992 a Rio de Janeiro, in occasione della Conferenza delle
Nazioni Unite su ambiente e sviluppo , definisce la biodiversità come la
7
diversità tra gli organismi viventi di ogni origine. Il mare rappresenta un
grande sistema ecologico nel quale gli organismi vegetali e animali
stabiliscono una serie di rapporti con l’ambiente e tra loro. Gli organismi
7 Ratificata dall’Italia con Legge 14 febbraio 1994, n. 124 recante ratifica ed esecuzione
della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. 12
marini vengono distinti in tre grandi gruppi ulteriormente suddivisi secondo
criteri tassonomici: il plancton; il necton e il benthos.
La necessità di attuare strategie in materia di conservazione delle risorse
biologiche marine è stata considerata sin dalla Convenzione di Ginevra il 29
aprile 1958 (concernente la pesca e la conservazione delle risorse biologiche)
nella quale si fa esplicito riferimento al metodo della cooperazione
internazionale al fine di assicurare il rispetto della conservazione delle risorse
biologiche dell’alto mare . L’ esigenza di tutela delle risorse biologiche trova
8
inoltre esplicito riconoscimento nella successiva Convenzione di Montego
Bay, il quale ha previsto che nella ZEE sia lo Stato costiero a stabilire il valore
massimo delle risorse biologiche di cui è consentita la cattura e ad adottare le
pertinenti misure atte ad impedire uno sfruttamento eccessivo di tali risorse in
modo da consentire il sustainable yeld. Nell’alto mare vige invece il principio
della libertà di pesca temperato
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