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Nel parere 2/91 del 1993 relativo alla convenzione dell’Organizzazione
internazionale del lavoro( OIL) sulla sicurezza durante l’impiego di sostanze
chimiche sul lavoro, la Corte è andata oltre affermando che la competenza
della Comunità a concludere accordi non può essere limitata al caso in cui la
Comunità abbia adottato norme comunitarie nell’ambito della politica comune;
inoltre i compiti della Comunità sarebbero compromessi anche se gli Stati
membri potessero contrarre impegni internazionali che comprendono norme
atte ad incidere su disposizioni adottate in settori che non rientrano nella
politica comune ovvero ne modifichino la portata. Quindi la competenza
esclusiva della Comunità sussiste indipendentemente dall’eventuale
incompatibilità fra le disposizioni dell’accordo e le norme comunitarie. L’art. 3
comma 2 TFUE ha codificato il principio espresso dalla Corte dichiarando una
competenza esclusiva dell’Unione quando la conclusione di un accordo
internazionale può incidere su norme comuni o modificarne la portata.
Nella sentenza Kramer del 1976 e nel parere 1/76 del 1977 riguardante
l’accordo sul fondo di immobilizzazione della navigazione sul Reno, la Corte ha
affermato che, anche qualora i provvedimenti comunitari di carattere interno
vengano adottati solo in occasione di stipulazione e dell’attuazione dell’accordo
internazionale, la competenza ad impegnare la Comunità nei confronti degli
Stati terzi deriva comunque, implicitamente, dalle disposizioni del Trattato
relative alla competenza interna, nella misura in cui la partecipazione della
Comunità all’accordo internazionale sia necessaria alla realizzazione di uno
degli obiettivi della Comunità. Nella Giurisprudenza successiva (pareri 1/94 del
1994 e 2/92 del 1995) la Comunità ha inteso il termine necessità nel senso che
esso si riferisca all’ipotesi in cui la stipulazione di un accordo internazionale sia
necessaria al conseguimento di obiettivi del Trattato che non possono essere
raggiunti con l’adozione di norme autonome. E’ per questo che la competenza
viene definita esclusiva. Anche in questo caso il TFUE codifica i principi
enunciati dalla Corte di Giustizia: nell’art. 3 comma 2 TFUE, si afferma che
l’Unione ha la competenza esclusiva a concludere accordi internazionali quando
la conclusione sia necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a
livello interno; nell’art 216 comma 1 TFUE si dichiara che l’Unione è
competente qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare,
nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dai Trattati.
Le due disposizioni ora citate inseriscono un’altra ipotesi di competenza
esclusiva dell’Unione ossia quando la conclusione dell’accordo internazionale è
prevista in un atto legislativo dell’Unione. Anche questa disposizione è la
codificazione di un principio espresso dalla Corte, in particolare nel parere 1/94
dove si esplica che nel momento in cui, la Comunità nei suoi atti legislativi
interni ha conferito alle proprie istituzioni una competenza a negoziare con i
Paesi terzi, acquista una competenza esterna esclusiva in misura
corrispondente ai suddetti atti.
Il Trattato di Lisbona ha introdotto importanti emendamenti nell’ambito della
Politica Commerciale Comune (comprende le modificazioni tariffarie, la
conclusione della tariffa, gli accordi commerciali relativi al commercio in beni e
servizi, ecc.) :
Il commercio nei servizi, gli aspetti commerciali della proprietà
• intellettuale e l’investimento diretto estero diventano aree di competenza
esclusiva;
l’esercizio delle competenze conferito dall’art. 207 TFUE nel campo della
• comune politica commerciale non pregiudicherà la ripartizione delle
competenze tra l’Unione e gli Stati membri.
In altre parole, i poteri interni dell’Unione sono limitati a quelli
specificamente predisposti nel trattato;
la commissione è tenuta a riferire regolarmente sui progressi delle
• negoziazioni, non solo al Comitato Speciale del Consiglio, ma anche al
Parlamento Europeo;
il consenso del Parlamento Europeo è richiesto per accordi che
• riguardano i campi nei quali l’ordinaria procedura legislativa si applica.
All’interno del Consiglio sono previste separate regole di
votazione( maggioranza qualificata o unanimità); l’unanimità è adottata
dove questi accordi rischiano seriamente di disturbare l’organizzazione di
tali servizi.
Infine, il trattato ha introdotto un’esplicita competenza nel campo degli aiuti
umanitari( art. 214 TFUE) che devono essere esercitati dall’Unione nel quadro
dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. Esse sono relative
all’assistenza, al soccorso e alla protezione delle persone dei paesi terzi che
sono vittime di disastri naturali o creati dall’uomo. Le azioni degli Stati membri
e dell’Unione si completano e si rafforzano reciprocamente. Inoltre, un Corpo
Europeo per gli Aiuti Umanitari è istituito dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio per stabilire una struttura per i contributi comuni dei giovani europei
alle azioni di aiuto umanitario dell’Unione europea.
Procedura per la conclusione di accordi internazionali (art. 218
4. TFUE)
Con il Trattato di Lisbona la base giuridica per la conclusione di accordi
internazionali tra l'Unione europea, da un lato, e un paese o un organizzazione
terzi dall'altro è unica con la conseguente applicazione della procedura
decisionale di cui all’articolo 218 TFUE.
Nell’ambito della disciplina della PESC enunciata nel titolo V, il TUE riserva ai
governi degli Stati membri un ruolo decisionale dominante. I compiti più
significativi sono attribuiti al Consiglio che, sulla base della sua composizione,
riflette immediatamente l’atteggiamento degli Stati membri, mentre alla
Commissione è attribuito, rispetto al passato, un mero potere di proposta al
Consiglio.
Viene rafforzato notevolmente il ruolo del Parlamento europeo. L’approvazione
del Parlamento viene pertanto richiesta per:
tutti gli accordi che disciplinano settori a cui si applicano la procedura
- legislativa ordinaria o una procedura legislativa speciale, in cui è richiesta
l’approvazione del Parlamento europeo;
l’accordo relativo all’adesione dell’UE alla Convenzione europea per la
- salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
L’atto iniziale è costituito da una raccomandazione della Commissione al
Consiglio, salvo il caso in cui l’accordo riguardi la politica estera e di sicurezza
comune dove il potere di raccomandazione è affidato all’Alto Rappresentante
per gli Affari Esteri e di Politica di Sicurezza.
5. Misure restrittive nei confronti delle persone fisiche o giuridiche
o gruppi o enti non statali (co 2 art.215- 275 TFUE)
L’art. 275 sancisce la competenza della Corte di giustizia a sindacare la
legittimità dei provvedimenti restrittivi nei confronti di persone fisiche o
giuridiche adottati in ambito Pesc. Con questa novità viene finalmente colmata
una grave lacuna consistente nella sottrazione di misure Pesc lesive di diritti
individuali al sindacato della Corte.
L’art. 275 TFUE contempla unicamente l’azione per l’annullamento, alle
medesime condizioni in cui la stessa può essere esperita per tutti gli altri atti
dell’Unione. Pertanto non è possibile presentare domanda di risarcimento né
tantomeno proporre il rinvio pregiudiziale alla Corte.
Il trattato di riforma ha anche provveduto ad inserire una base giuridica ad hoc
per l’adozione delle sanzioni individuali nell’ ambito del TFUE. Si tratta dell’art.
215 TFUE( ex art. 301 TCE) che attribuisce un’esplicita competenza all’Unione
di adottare sanzioni nei confronti di persone fisiche o giuridiche o gruppi o
entità non statali. Si colma una lacuna di base giuridica in quanto l’ex articolo
301 TCE contemplava esclusivamente l’ipotesi di sanzionare Stati terzi e non
persone fisiche e giuridiche.
6. Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD)
L’art.42 del TUE stabilisce che la PESD sarà una parte integrante della PESC.
In termini di contenuto il trattato di Lisbona espande la gamma di attività che
cadono all’interno delle competenze della PESD e introduce interessanti
cambiamenti.
In primo luogo, in relazione alle capacità militari, il Trattato afferma che gli Stati
membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di
sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al
conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio.
Gli Stati membri sono pienamente responsabili riguardo alle risorse da investire
nel campo della difesa e della sicurezza che sono alla base della loro sovranità
nazionale.
Inoltre, viene istituito uno speciale corpo intergovernativo nominato l’Agenzia
della Difesa Europea (EDA) che è destinato ad essere attivo nell’area dello
sviluppo delle capacità difensive, ricerca, acquisizione e armamenti.
Il nuovo trattato autorizza accordi formali che consentirebbero a gruppi di Stati
membri di agire e cooperare insieme.
Infine, per la prima volta nella storia costituzionale dell’UE, il trattato di Lisbona
introduce una mutuale clausola di assistenza. Questa è prevista nell’art. 42 TUE
e fa riferimento ai casi dove se uno Stato membro è vittima di un’aggressione
armata nel suo territorio, gli altri Stati avranno verso di esso un obbligo di
soccorso e assistenza con tutti i mezzi a loro disposizione.
7. Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza
(PESC)
Il Trattato di Lisbona ha introdotto la figura dell’Alto Rappresentante per gli
Affari Esteri alla quale è affidato il compito di guidare la politica estera e di
sicurezza comune dell’UE.
Ad esso è stato assegnato un nuovo servizio, chiamato Servizio europeo per
l’azione esterna(SEAE) di cui parlerò in seguito. L’Alto rappresentante è
nominato dal Consiglio europeo, a maggioranza qualificata, con l’accordo del
presidente della Commissione, senza che sia stabilita la durata del suo
mandato; spetta al Consiglio europeo porre fine a tale mandato mediante la
medesima procedura.
L’Alto Rappresentante presiede il Consiglio nella formazione Affari esteri e
contribuisce con le sue proposte all’elaborazione della politica estera e di
sicurezza; al fine di garantire un raccordo con la Commissione, è anche uno dei
Vice presiden