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CALVIERI C
2006, 50. 25
garantirle l’effettiva parità dei diritti affermati dagli articoli 37 e 3 secondo
comma della Costituzione.
L’Art. 3 della Costituzione recita: «tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza,
di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese».
L’articolo 37 della Costituzione mira a definire i principi generali di
tutela del lavoro e di dignità delle condizioni di svolgimento dello stesso, con
particolare riguardo alla specificità della condizione femminile e minorile.
Obiettivo primo della disposizione costituzionale è porre termine alle
discriminazioni fondate sul pregiudizio dell’inferiorità delle prestazioni
lavorative di donne e bambini, considerati «mezze forze» rispetto agli
uomini adulti, imponendo parità di retribuzione «a parità di lavoro». Fu
proprio grazie alla precettività di tale inciso che fu possibile scardinare, ad
opera della giurisprudenza prima, e della legislazione poi, il sistema
disciplinare che si fondava su quel pregiudizio radicato così a fondo nella
43
cultura del tempo .
la parità formale di tutti i lavoratori, l’altro
Posta obiettivo della
della maternità e dell’infanzia rispetto
disposizione è la protezione sociale
alla prestazione lavorativa, imponendo il rispetto di garanzie speciali che,
43 . , . , Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 2008, 363.
BARTOLE S BIN R 26
cadere nell’ottusa cecità delle
senza differenze di genere e di età, assicurino,
all’interno per l’altro,
per un verso, la funzione delle donne della famiglia, 44
lo sviluppo fisico e psichico e la formazione culturale dei minori .
Con riguardo alla parità di trattamento della donna lavoratrice
l’articolo 37, comma 1, prima frase, assicura alla lavoratrice gli stessi diritti
e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione che spettano al lavoratore.
Quanto alla parità dei diritti prima tappa fondamentale fu quella degli
anni Cinquanta, tesa alla rimozione delle più odiose tra le discriminazioni a
danno delle donne: quelle che le colpivano direttamente in quanto nubende,
l’imposizione da parte dei datori di lavoro di
gestanti o madri, attraverso
clausole negoziali che comportavano l’estinzione automatica del rapporto
lavorativo in caso di matrimonio o gravidanza, in ragione dei maggior costi
e delle maggiori rigidità che l’impiego di personale femminile comportava
all’occorrenza 45
di questi eventi .
Seconda tappa, è stata quella degli anni Settanta, per la conquista della
piena uguaglianza formale tra lavoratori e lavoratrici. La legge che ha
marcato la svolta decisiva in questo senso, introducendo elementi di parità
46
di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, è stata la l. 903/1977.
Terza tappa è quella degli anni Novanta del Novecento: quella della
e dell’introduzione, per converso, delle
lotta alle discriminazioni indirette
cosiddette discriminazioni alla rovescia, con le azioni positive. Quanto alle
discriminazioni indirette, alla fine del secolo XX si perviene alla
consapevolezza che, se possono ritenersi ormai superate, o comunque
44 . , . , Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 2008, 363..
BARTOLE S BIN R
45 Ibidem, 364.
46 Ibidem, 364. 27
contrastabili, le discriminazioni che mirano a colpire direttamente la
lavoratrice donna in ragione del suo sesso, più subdole e persistenti sono
invece le discriminazioni indirette, ossia quelle prescrizioni apparentemente
neutre, che però di fatto hanno il fine di favorire i lavoratori appartenenti a
un genere, prediligendo caratteristiche rinvenibili più facilmente tra di essi
all’altro genere
47
che non nei lavoratori appartenenti .
In questi quattro articoli costituzionali ne deriva l’obiettivo di non
mettere la donna in una condizione di dover sacrificare il posto di lavoro per
salvaguardare la propria libertà di dar vita ad una famiglia o viceversa, di
dover rinunciare alla famiglia per evitare la disoccupazione.
La donna deve poter scegliere liberamente di essere madre, senza che
sia limitata o condizionata dalla prospettiva di una perdita del proprio reddito
48
lavorativo in conseguenza della maternità .
Il principio posto dall’Art. 37 della Costituzione, collegato al principio
di eguaglianza dell’Art. 3, impone alla legge di impedire che la maternità e
gli impegni connessi alla cura del bambino, portino a conseguenze negative
e discriminatorie nei confronti della donna.
La funzione essenziale della donna è quella familiare e
l’organizzazione del lavoro deve tener conto di questo, apportando gli
aggiustamenti necessari perché possa continuare a svolgerla.
Alla donna, in altri termini, deve essere consentito di vedere realizzate
tanto le sue aspirazioni familiari quanto quelle lavorative, senza essere
costretta a scegliere tra le une o le altre; e alla lavoratrice che sia anche madre
47 . , . , Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 2008, 365.
BARTOLE S BIN R
48 . , L'eguaglianza nella previdenza di genere, Milano, Franco Angeli, 2014, 58.
CANNATA F 28 nell’interesse tanto della donna
va assicurata una tutela in ogni caso forte,
che del figlio, a prescindere dal fatto che la maternità sia inserita in un
49
contesto familiare stabile .
La normativa nazionale può essere divisa cronologicamente in tre
momenti fondamentali.
Fase della tutela (anni del regime fascista): la donna è
considerata quale categoria fragile, alla pari di minori e soggetti
svantaggiati, e in quanto tale è destinataria di misure di
protezione sociale.
Fase della parità (anni Settanta): vengono elaborate disposizioni
e norme in difesa della parità tra uomini e donne nei diritti
sociali e del lavoro.
Fase delle pari opportunità (anni Ottanta-Novanta): le leggi si
concentrano nel garantire un’uguaglianza assoluta tra i generi
in materia di diritti sul lavoro, equo accesso alle opportunità
di carriera infine un’uguale
occupazionali e retribuzione a parità
di mansioni. Solo successivamente, e in tempi recenti, la
politica della conciliazione ha trovato uno spazio diverso e
specifico rispetto l’ambito delle pari opportunità, avente per
oggetto non solo la tutela dei diritti della donna ma il sostegno
50
dei bisogni delle famiglie dei lavoratori .
49 . , . , Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 2008, 367.
BARTOLE S BIN R
50 . . , . , Quaderno di lavoro, La conciliazione famiglia-lavoro in Italia e in
ZABARINO A M FORTUNATO M
Europa, Compendio di documentazione, Torino, Centro Risorse Servizi, 2008, 52.
29
Sarà necessario fare una panoramica storica del quadro normativo
nazionale in materia di conciliazione, partendo dagli anni 70 per giungere ai
giorni nostri.
L’evoluzione parte dal primo intervento legislativo del giugno 1902
(Legge n. 242) e arriva alla legge delega del dicembre 2014 (Legge n. 183)
e al suo decreto delegato (D.lgs. n. 80/2015), passando per alcune tappe
fondamentali, la principale delle quali è costituita dalla legge del marzo 2000
l’anno successivo il
(Legge n. 53) che ha prodotto Testo Unico maternità-
paternità (D.lgs. n. 151/2001). È tuttora forte la tentazione di leggere questa
evoluzione in chiave lineare, quale mero sviluppo cui è conseguito un
51
miglioramento complessivo della protezione .
1.3.1 IL TESTO UNICO ATTUALMENTE IN VIGORE (D.LGS.
151/2001)
Il Testo Unico (D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) ha costituito la raccolta
sistematica e aggiornata del quadro normativo esistente, disseminato in una
pluralità di fonti eterogenee e stratificate nel tempo, derivanti in larga misura
52
da testi legislativi e da decisioni della Corte costituzionale .
Il 26 marzo 2001 il Governo ha approvato il Decreto Legislativo n.
“il
151 contenente Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
della maternità e della paternità”, come previsto dall’Art.
tutela e sostegno
51 . , La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, Il rinnovato T.U. n. 151/2001
GOTTARDI D
ai sensi del D.lgs. n. 80/2015, Torino, Giappichelli Editore, 2016, 1-2.
52 Ibidem, 3. 30
53/2000, che si applica sia all’impiego privato
15 della Legge n. che
all’impiego pubblico 53 .
Il Testo Unico consta di 88 articoli ed è stato emanato al fine di
conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità. Il Testo ricompone e armonizza tutte le
precedenti disposizioni di legge in materia di tutela della maternità.
Con il Testo Unico in materia di sostegno alla maternità e paternità, il
legislatore intende perseguire delle importanti finalità:
La tutela della salute fisio-psichica della lavoratrice madre;
La tutela della salute del nascituro;
Il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere
dell’assistenza materiale ed affettiva dei genitori durante i primi
anni di vita o al momento dell’effettivo ingresso nella famiglia
54
adottiva .
Il Testo Unico nel 2001 ha provveduto a realizzare anche una
operazione di ripulitura terminologica. Alcuni termini che individuano le
varie tipologie di congedo vengono ridefiniti, come ad esempio si è passati
da “astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice” a “congedo di
maternità”, da “astensione facoltativa dal lavoro” a “congedo parentale”. 55
L’articolo 2 del Testo Unico definisce:
“congedo l’astensione obbligatoria dal lavoro della
di maternità”
lavoratrice;
53 G . L, Diritto del lavoro pubblico, Torino, Giappichelli Editore, 2014, 177.
ALANTINO
54 Ibidem, 178.
55 G . D, La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, Il rinnovato T.U. n. 151/2001
OTTARDI
ai sensi del D.lgs. n. 80/2015, Torino, Giappichelli Editore, 2016, 4.
31
“congedo di paternità” l’astensione dal lavoro del lavoratore fruita in
alternativa al congedo di m