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Estratto del documento

AMMARCO

261 ss., 264: in questa ordinanza il Tribunale considera addirittura l’articolo di stampa pubblicato su

Internet in grado di provocare danno maggiore rispetto alle tradizionali pubblicazioni a mezzo stampa, a

causa della capacità del web di rendere sempre presente la lesione ai diritti della personalità.

50 I. P , Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici, in Diritto penale e

ISA

processo, 2011, 457 ss.

51 ’E

C. M , La condanna per diffamazione nei confronti di Sallusti: un paio di spunti, oltre le

ELZI D RIL (www.penalecontemporaneo.it

polemiche, in Diritto Penale Contemporaneo ), 28 novembre 2012.

23

selezioni i post inseriti fa sì che il quotidiano telematico difetti proprio nell’obbligo di

controllo verso commenti postati da terzi, ovvero nella caratteristica che costituisce

52

anche la sua peculiarità rispetto alla tradizionale carta stampata [ ].

A questo proposito sembra ormai necessario prevedere una norma ad hoc in cui venga

sancito l’obbligo di identificazione di chi scrive nello spazio telematico (ad esempio

facendo in modo che l’utente si registri e fornisca una mail valida) e in cui il direttore

venga ritenuto responsabile penalmente nel caso egli non abbia adottato le misure

necessarie per l’individuazione dell’autore.

In seguito a questi obblighi se ne accoderebbero altri come la conservazione dei dati

l’autorità giudiziaria per l’eventuale identificazione

personali, la collaborazione con

degli utenti, la rimozione dei contenuti in caso di ordine della pubblica autorità o di

53

manifesta illiceità [ ].

4. Disciplina regolatrice di forum e blog. dell’effettiva realizzazione del primo

Sempre più presenti in rete e in parte responsabili

comma dell’art. 21 Cost. poiché in grado di dare la possibilità a tutti coloro che abbiano

a disposizione una connessione internet di esprimere la propria opinione, forum e blog

della giurisprudenza.

sono stati sottoposti diverse volte all’attenzione

Mentre il blog è un diario online accessibile dal web che può essere costruito in modo

che tutti possano dire la loro su un determinato argomento, il forum è una piattaforma

virtuale in cui gli utenti si scambiano opinioni senza pretesa di esercitare attività

giornalistica.

Pur essendo diversi, la caratteristica fondamentale che accomuna i due e che li

differenzia dalla stampa tradizionale consiste nell’assenza di figure editoriali presenti

(telematiche o meno) quali l’editore e il direttore

invece nelle testate giornalistiche

responsabile.

Come per i quotidiani online, la questione più urgente riguarda il tipo di

regolamentazione da applicare in caso di illeciti perpetrati attraverso questi mezzi di

52 I. P , op.cit.

ISA

53 ’E

C. M , G.E. V , Nota a Trib di Firenze, 13 febbraio 2009, in Diritto

ELZI D RIL IGEVANI

dell’informazione e dell’informatica, 2010, 91 ss. 24

comunicazione.

La giurisprudenza nel corso degli anni ha dato pareri contrastanti, soprattutto riguardo

l’applicabilità delle norme sulla stampa in particolare in materia di diffamazione e la

parificazione o meno del blogger alla figura del direttore responsabile.

A questo proposito nel 2006 si è pronunciato il Tribunale di Aosta, che ha condannato il

responsabile di un blog ai sensi dell’art. 596bis c.p., ritenendolo colpevole in qualità di

direttore responsabile di un periodico.

Sul blog “ilbolscevicostanco.com” erano comparsi degli articoli ritenuti diffamatori

scritti da una persona, poi individuata come proprietaria del sito, sotto lo pseudonimo di

“generale Zuckov”. Non potendo attribuire all’imputato uno scritto rimasto anonimo, il

“egli risponde ex art. 596bis

tribunale non parla di responsabilità diretta ma afferma che

c.p, essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile” e che,

“colui che gestisce il

avendo il totale controllo di tutto ciò che viene inserito da terzi,

blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente

utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un

54

sito internet” [ ]. “la posizione di un direttore di testata giornalistica

Viene aggiunto, inoltre, che –

stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare i messaggi) è

– identica” e che “il

mutatis mutandis gestore di un blog ha infatti il totale controllo di

quanto viene postato e, per l’effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il

dovere di eliminare quelli offensivi”.

Questa posizione ignora le precedenti che sanciscono che le pubblicazioni diffamatorie

compiute attraverso internet non costituiscono diffamazione a mezzo stampa e che

quindi non possono essere applicate le norme specifiche per la stampa, come proprio

55

l’art. 596bis c.p. [ ].

Oltre a trattarsi di un’evidente analogia in malam partem proprio per gli stessi motivi

che non rendono stampa i periodici online, non ci sono nemmeno prove a sostegno del

fatto che il blog in questione prevedesse la possibilità di modificare preventivamente

testi inseriti da utenti diversi, ovvero che “il generale Zuckov” avesse il totale controllo

54 Trib. Aosta, 26 maggio 2006, n. 553.

55 Blog uguale a giornale? C’è chi dice di sì se chi gestisce il sito è come il direttore,

V. P , in

EZZELLA

Diritto e giustizia, 5 agosto 2006, 71 ss. 25

sui contenuti di terzi.

La Corte d’appello di Torino ha giustamente riformato la decisione del Tribunale di

Aosta ritenendo il blogger responsabile dei contenuti da lui firmati ma non di quelli

56

anonimi [ ].

Appurato che qualsiasi pubblicazione telematica non possa essere considerata stampa,

c’è anche da aggiungere che “l’aver parificato il gestore del sito internet al direttore o

al vicedirettore responsabile avrebbe la funzione di estendere analogicamente la

57

punibilità del blogger anche agli articoli di non pacifica provenienza” [ ], operazione

da considerarsi analogia in malam partem, vietata dal nostro ordinamento.

Un blog inoltre non è un giornale dove il direttore ha la possibilità di supervisionare il

lavoro compiuto dai redattori, ma è una piattaforma dove si dà l’accesso ai propri scritti

a un numero potenzialmente infinito di utenti, che a loro volta potrebbero inserire

infiniti commenti, impossibili da controllare.

In termini di responsabilità, si delineano dunque due possibilità: nella prima il blogger

subordina l’inserimento di commenti al suo controllo preventivo; nella seconda tale

controllo si esercita solo ex post sui contenuti inseriti da altri soggetti, ma in entrambe le

situazioni la legge prevede una pena in caso di illecito.

Nel primo caso, il blogger viene chiamato a rispondere del reato di diffamazione

aggravata a titolo di concorso, ex art. 595 c.p., terzo comma; nel secondo caso la

questione risulta più complicata: se da un lato l’art. 40 cpv. c.p. sancisce che il non

impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, non

ritenere che il blogger abbia l’obbligo giuridico di impedire l’evento

si può certo

diffamatorio perché, secondo il citato articolo, dovrebbe attribuirsi come presupposto la

qualifica di attività pericolosa alla gestione del sito internet, una considerazione

58 ]. Dall’altro lato la censura successiva potrebbe essere

praticamente improponibile [

considerata illegittima laddove i contenuti di terzi possano rientrare sotto la tutela del

59

diritto di critica e di cronaca secondo l’art. 21 della Costituzione [ ].

56 Corte App. di Torino, 23 aprile 2010, n. 1073.

57 F. M , Quando il blogger diventa direttore responsabile, in Penale.it (www.penale.it), giugno

ICOZZI

2006.

58 F. M , op. cit.

ICOZZI

59 L’orfana figura del direttore responsabile,

D. M , in Interlex (www.interlex.it), 26 giugno 2006.

INOTTI 26

La sentenza 35511/2010, già citata in merito al periodico online, si esprime anche nei

confronti di blog e forum e, al contrario della sentenza del Tribunale di Aosta, nega per

questi mezzi di comunicazione l’obbligo di controllo da parte del gestore del sito: “si

può ricordare che il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, art. 14 chiarisce che non sono

responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e - a

fortiori - gli hosting provider [...], a meno che non fossero al corrente del contenuto

criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono

rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art. 57 c.p.). Qualsiasi

tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per

60

di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.”

l'ipotesi [ ]. Nonostante ciò,

anche in questo caso la partecipazione e l’adesione necessari per poter parlare di

concorso doloso sono difficili da provare.

Dello stesso avviso è il Tribunale di Viterbo che, nel 2010, a proposito di una vicenda

che vedeva un’azienda, la Mega Trends S.r.l., chiedere la rimozione (ex art. 700 c.p.c.)

di un intero forum di discussione gestito dall’associazione A.D.U.C. – Associazione per

i Diritti degli Utenti e dei Consumatori - a lei dedicato dove molti utenti esprimevamo

giudizi negativi, stabiliva che la richiesta non poteva venire accolta proprio perché non è

possibile estendere la responsabilità dell’editore di stampa anche al gestore internet.

Il Tribunale, facendo riferimento proprio alla citata sentenza della Cassazione

le norme sull’editoria e sulla

35511/2010, ribadisce come ai forum non si applichino

stampa che obbligano il direttore della testata a un controllo preventivo di tutto ciò che

viene pubblicato su di essa; il forum è infatti una bacheca sulla quale ognuno può

scrivere la sua opinione senza alcuna mediazione se non quella puramente tecnica.

Secondo i giudici il controllo preventivo da parte del gestore, oltre a non essere

materialmente possibile, sconvolgerebbe la natura stessa del mezzo di comunicazione

“dove chiunque può aprire un forum su un nuovo argomento inserendo il primo

61

intervento” [ ] e i cui post devono essere considerati pure manifestazioni del pensiero

tutelate dall’art. 21, comma 1, Cost. e non dalla legge sulla stampa.

La rimozione del forum (che peraltro secondo il Tribunale non conteneva dichiarazioni

60 Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511.

61 Trib. Viterbo, 15 aprile 2010, con nota d

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Publisher
A.A. 2012-2013
53 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valsfm di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Cuniberti Marco.