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AMMARCO
261 ss., 264: in questa ordinanza il Tribunale considera addirittura l’articolo di stampa pubblicato su
Internet in grado di provocare danno maggiore rispetto alle tradizionali pubblicazioni a mezzo stampa, a
causa della capacità del web di rendere sempre presente la lesione ai diritti della personalità.
50 I. P , Profili di responsabilità penale del direttore di periodici telematici, in Diritto penale e
ISA
processo, 2011, 457 ss.
51 ’E
C. M , La condanna per diffamazione nei confronti di Sallusti: un paio di spunti, oltre le
ELZI D RIL (www.penalecontemporaneo.it
polemiche, in Diritto Penale Contemporaneo ), 28 novembre 2012.
23
selezioni i post inseriti fa sì che il quotidiano telematico difetti proprio nell’obbligo di
controllo verso commenti postati da terzi, ovvero nella caratteristica che costituisce
52
anche la sua peculiarità rispetto alla tradizionale carta stampata [ ].
A questo proposito sembra ormai necessario prevedere una norma ad hoc in cui venga
sancito l’obbligo di identificazione di chi scrive nello spazio telematico (ad esempio
facendo in modo che l’utente si registri e fornisca una mail valida) e in cui il direttore
venga ritenuto responsabile penalmente nel caso egli non abbia adottato le misure
necessarie per l’individuazione dell’autore.
In seguito a questi obblighi se ne accoderebbero altri come la conservazione dei dati
l’autorità giudiziaria per l’eventuale identificazione
personali, la collaborazione con
degli utenti, la rimozione dei contenuti in caso di ordine della pubblica autorità o di
53
manifesta illiceità [ ].
4. Disciplina regolatrice di forum e blog. dell’effettiva realizzazione del primo
Sempre più presenti in rete e in parte responsabili
comma dell’art. 21 Cost. poiché in grado di dare la possibilità a tutti coloro che abbiano
a disposizione una connessione internet di esprimere la propria opinione, forum e blog
della giurisprudenza.
sono stati sottoposti diverse volte all’attenzione
Mentre il blog è un diario online accessibile dal web che può essere costruito in modo
che tutti possano dire la loro su un determinato argomento, il forum è una piattaforma
virtuale in cui gli utenti si scambiano opinioni senza pretesa di esercitare attività
giornalistica.
Pur essendo diversi, la caratteristica fondamentale che accomuna i due e che li
differenzia dalla stampa tradizionale consiste nell’assenza di figure editoriali presenti
(telematiche o meno) quali l’editore e il direttore
invece nelle testate giornalistiche
responsabile.
Come per i quotidiani online, la questione più urgente riguarda il tipo di
regolamentazione da applicare in caso di illeciti perpetrati attraverso questi mezzi di
52 I. P , op.cit.
ISA
53 ’E
C. M , G.E. V , Nota a Trib di Firenze, 13 febbraio 2009, in Diritto
ELZI D RIL IGEVANI
dell’informazione e dell’informatica, 2010, 91 ss. 24
comunicazione.
La giurisprudenza nel corso degli anni ha dato pareri contrastanti, soprattutto riguardo
l’applicabilità delle norme sulla stampa in particolare in materia di diffamazione e la
parificazione o meno del blogger alla figura del direttore responsabile.
A questo proposito nel 2006 si è pronunciato il Tribunale di Aosta, che ha condannato il
responsabile di un blog ai sensi dell’art. 596bis c.p., ritenendolo colpevole in qualità di
direttore responsabile di un periodico.
Sul blog “ilbolscevicostanco.com” erano comparsi degli articoli ritenuti diffamatori
scritti da una persona, poi individuata come proprietaria del sito, sotto lo pseudonimo di
“generale Zuckov”. Non potendo attribuire all’imputato uno scritto rimasto anonimo, il
“egli risponde ex art. 596bis
tribunale non parla di responsabilità diretta ma afferma che
c.p, essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile” e che,
“colui che gestisce il
avendo il totale controllo di tutto ciò che viene inserito da terzi,
blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso, pur se non viene formalmente
utilizzata tale forma semantica per indicare la figura del gestore e proprietario di un
54
sito internet” [ ]. “la posizione di un direttore di testata giornalistica
Viene aggiunto, inoltre, che –
stampata e quella di chi gestisce un blog (e che, infatti, può cancellare i messaggi) è
– identica” e che “il
mutatis mutandis gestore di un blog ha infatti il totale controllo di
quanto viene postato e, per l’effetto, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il
dovere di eliminare quelli offensivi”.
Questa posizione ignora le precedenti che sanciscono che le pubblicazioni diffamatorie
compiute attraverso internet non costituiscono diffamazione a mezzo stampa e che
quindi non possono essere applicate le norme specifiche per la stampa, come proprio
55
l’art. 596bis c.p. [ ].
Oltre a trattarsi di un’evidente analogia in malam partem proprio per gli stessi motivi
che non rendono stampa i periodici online, non ci sono nemmeno prove a sostegno del
fatto che il blog in questione prevedesse la possibilità di modificare preventivamente
testi inseriti da utenti diversi, ovvero che “il generale Zuckov” avesse il totale controllo
54 Trib. Aosta, 26 maggio 2006, n. 553.
55 Blog uguale a giornale? C’è chi dice di sì se chi gestisce il sito è come il direttore,
V. P , in
EZZELLA
Diritto e giustizia, 5 agosto 2006, 71 ss. 25
sui contenuti di terzi.
La Corte d’appello di Torino ha giustamente riformato la decisione del Tribunale di
Aosta ritenendo il blogger responsabile dei contenuti da lui firmati ma non di quelli
56
anonimi [ ].
Appurato che qualsiasi pubblicazione telematica non possa essere considerata stampa,
c’è anche da aggiungere che “l’aver parificato il gestore del sito internet al direttore o
al vicedirettore responsabile avrebbe la funzione di estendere analogicamente la
57
punibilità del blogger anche agli articoli di non pacifica provenienza” [ ], operazione
da considerarsi analogia in malam partem, vietata dal nostro ordinamento.
Un blog inoltre non è un giornale dove il direttore ha la possibilità di supervisionare il
lavoro compiuto dai redattori, ma è una piattaforma dove si dà l’accesso ai propri scritti
a un numero potenzialmente infinito di utenti, che a loro volta potrebbero inserire
infiniti commenti, impossibili da controllare.
In termini di responsabilità, si delineano dunque due possibilità: nella prima il blogger
subordina l’inserimento di commenti al suo controllo preventivo; nella seconda tale
controllo si esercita solo ex post sui contenuti inseriti da altri soggetti, ma in entrambe le
situazioni la legge prevede una pena in caso di illecito.
Nel primo caso, il blogger viene chiamato a rispondere del reato di diffamazione
aggravata a titolo di concorso, ex art. 595 c.p., terzo comma; nel secondo caso la
questione risulta più complicata: se da un lato l’art. 40 cpv. c.p. sancisce che il non
impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, non
ritenere che il blogger abbia l’obbligo giuridico di impedire l’evento
si può certo
diffamatorio perché, secondo il citato articolo, dovrebbe attribuirsi come presupposto la
qualifica di attività pericolosa alla gestione del sito internet, una considerazione
58 ]. Dall’altro lato la censura successiva potrebbe essere
praticamente improponibile [
considerata illegittima laddove i contenuti di terzi possano rientrare sotto la tutela del
59
diritto di critica e di cronaca secondo l’art. 21 della Costituzione [ ].
56 Corte App. di Torino, 23 aprile 2010, n. 1073.
57 F. M , Quando il blogger diventa direttore responsabile, in Penale.it (www.penale.it), giugno
ICOZZI
2006.
58 F. M , op. cit.
ICOZZI
59 L’orfana figura del direttore responsabile,
D. M , in Interlex (www.interlex.it), 26 giugno 2006.
INOTTI 26
La sentenza 35511/2010, già citata in merito al periodico online, si esprime anche nei
confronti di blog e forum e, al contrario della sentenza del Tribunale di Aosta, nega per
questi mezzi di comunicazione l’obbligo di controllo da parte del gestore del sito: “si
può ricordare che il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, art. 14 chiarisce che non sono
responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e - a
fortiori - gli hosting provider [...], a meno che non fossero al corrente del contenuto
criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono
rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art. 57 c.p.). Qualsiasi
tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per
60
di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.”
l'ipotesi [ ]. Nonostante ciò,
anche in questo caso la partecipazione e l’adesione necessari per poter parlare di
concorso doloso sono difficili da provare.
Dello stesso avviso è il Tribunale di Viterbo che, nel 2010, a proposito di una vicenda
che vedeva un’azienda, la Mega Trends S.r.l., chiedere la rimozione (ex art. 700 c.p.c.)
di un intero forum di discussione gestito dall’associazione A.D.U.C. – Associazione per
i Diritti degli Utenti e dei Consumatori - a lei dedicato dove molti utenti esprimevamo
giudizi negativi, stabiliva che la richiesta non poteva venire accolta proprio perché non è
possibile estendere la responsabilità dell’editore di stampa anche al gestore internet.
Il Tribunale, facendo riferimento proprio alla citata sentenza della Cassazione
le norme sull’editoria e sulla
35511/2010, ribadisce come ai forum non si applichino
stampa che obbligano il direttore della testata a un controllo preventivo di tutto ciò che
viene pubblicato su di essa; il forum è infatti una bacheca sulla quale ognuno può
scrivere la sua opinione senza alcuna mediazione se non quella puramente tecnica.
Secondo i giudici il controllo preventivo da parte del gestore, oltre a non essere
materialmente possibile, sconvolgerebbe la natura stessa del mezzo di comunicazione
“dove chiunque può aprire un forum su un nuovo argomento inserendo il primo
61
intervento” [ ] e i cui post devono essere considerati pure manifestazioni del pensiero
tutelate dall’art. 21, comma 1, Cost. e non dalla legge sulla stampa.
La rimozione del forum (che peraltro secondo il Tribunale non conteneva dichiarazioni
60 Cass. pen., sez. V, 16 luglio 2010, n. 35511.
61 Trib. Viterbo, 15 aprile 2010, con nota d