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L'EVOLUZIONE DELLA TESTIMONIANZA NEI TRIBUNALI PENALI
INTERNAZIONALI: DAI TRATTAMENTI DISUMANI ALLE
PERMANENTI MISURE PROTETTIVE DEI TESTIMONI
2.1. I primi tentativi di istituire tribunali penali internazionali.
Prima degli anni Quaranta del secolo passato la comunità internazionale non
conosceva una giurisdizione penale internazionale vera e propria. L'idea di ricorrere
ad istituti di giurisdizione quasi-internazionale risale in realtà al XV secolo, quando
Peter von Hagenbach (cavaliere borgognone comandante delle truppe del duca Carlo
I di Borgogna) fu processato e condannato per omicidio, stupro e altri crimini contro
le “leggi di Dio e dell'uomo” commessi durante l'occupazione della città di Breisach,
da una commissione di 28 giudici provenienti da Alsazia, Germania, Svizzera ed
Austria. Possiamo considerarlo un precedente storico, non solo per la composizione
internazionalizzata del collegio giudicante ma anche perché i crimini addebitategli
rientrerebbero oggi nella categoria dei crimini contro l'umanità, stabilita dalle
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giurisdizioni penali internazionali contemporanee.
Una primissima proposta affiorò successivamente al conflitto franco-prussiano
del 1870, grazie a Gustave Moynier, un giurista ginevrino che suggerì l'istituzione di
un tribunale penale internazionale che avrebbe giudicato sui crimini di guerra e
prevenuto e represso le violazioni della Convenzione di Ginevra del 1864. Moynier,
particolarmente affascinato dall'istituto dell'arbitrato vide in esso un mezzo per
assicurare la pace tra Regno Britannico e Stati Uniti, così contattò i giuristi più
qualificati di diversa nazionalità per affidargli l'incarico di precisare il contenuto
delle regole consuetudinarie e di prepararne la codificazione. La giurisdizione venne
effettivamente creata a Gand, in Belgio nel 1873 ed ha contribuito enormemente alla
codificazione del diritto internazionale, ma ancora non si ottenne una giurisdizione
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penale internazionale effettiva.
Solo alla fine della Prima guerra mondiale sono emersi i primi seri tentativi di
creare organismi di giustizia penale internazionale che fossero in grado di giudicare
71 ANGIUS ISABELLA, “Aspettando il Tribunale Internazionale” in Caffè Europa, 18 Dicembre
1998, Vol.14
72 BUGNION FRANCOIS, “Gustave Moynier” in Caffè Dunant, 1 Ottobre 2013, Nr..516, pp. 8-9
22
individui, compresi organi supremi dello Stato, accusati di gravi reati. Un primo
esperimento ci fu nel 1919 quando la Commission on the Responsability of the
Authors of the War and on the Enforcement of Penalty propose l'istituzione di un'alta
corte composta da giudici di diversa nazionalità, che dovesse giudicare i criminali di
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guerra, autori di atti contro il diritto umanitario bellico. Un progetto che fu
sottoposto al Consiglio Supremo e che diede l'incipit ai vincitori della guerra di
accordarsi su alcune clausole da inserire nel Trattato di Pace con la Germania, che
prevedessero che i maggiori responsabili di crimini di guerra, commessi durante il
conflitto, avrebbero dovuto essere processati e puniti dai tribunali degli Stati Alleati.
Processi questi che non ebbero mai luogo, e quelli che vedevano sottoporsi casi di
minor gravità diedero come risultato la condanna di soli sei degli 895 imputati, a
pene tra l'altro molto lievi. Un primo tentativo quindi fallì. Successivamente nel 1920
anche il Comitato Consultivo dei Giuristi fu incaricato di preparare il progetto di una
corte permanente di giustizia penale internazionale. Si propose così una giurisdizione
di tale corte estesa anche in materia di violazioni dell'ordine pubblico internazionale
e della legge universale degli Stati, nel momento in cui l'Assemblea o il Consiglio,
della allora Società delle Nazioni, lo avessero sottoposto alla sua attenzione. Ipotesi
però respinta perché troppo prematura. Da questo momento in poi, vediamo sfilare
vari organismi che hanno cercato di elaborare bozze di Statuti di una corte penale
internazionale come l'Unione interparlamentare nel 1925 o l'International Law
Association nel 1926, ma nessuno di essi portò ad un testo vincolante. Insomma una
serie di esperimenti troppo difficili da accettare in un'epoca che, nonostante
l'affiorare di nuovi valori, era dominata dal dogma della sovranità statale, allora
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fondamento dell'ordinamento internazionale.
73 Vedi anche “Crimini di guerra” in www.prassi.cnr.it
74 CASSESE ANTONIO, Lineamenti di diritto internazionale penale, Bologna, Il mulino, 2010,
Vol.2, pp. 11-14 23
2.2. I Tribunali di Norimberga e Tokyo: le prime procedure imperfette.
2.2.1. Breve introduzione.
Forme di giustizia che invece si sono effettivamente realizzate e che hanno
introdotto mezzi di prova testimoniali, sono emerse come si diceva solo negli anni
Quaranta, negli stessi anni in cui veniva adottata la Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo. Si è iniziato a pensare ad un sistema di repressione internazionale
delle violazioni dei diritti della persona, talmente gravi che vennero classificati come
crimini internazionali (delicta iuris gentium), ed il percorso intrapreso vide da una
parte l'introduzione di una disciplina internazionale finalizzata a rendere più efficace
l'accertamento e la punizione di tali violazioni da parte delle giurisdizioni statali, e
dall'altra organi internazionali di giustizia penale che avrebbero dovuto intervenire
laddove lo Stato non fosse stato in condizione di risolvere in modo soddisfacente la
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repressione di un certo crimine. Così alla fine della Seconda guerra mondiale videro
la luce i Tribunali di Norimberga prima, e Tokyo, subito dopo, nati come risposta al
genocidio nazista in Europa e ai crimini commessi dai giapponesi nel Sud-Est
asiatico, oltre ad altri tribunali localizzati in altre parti del territorio, che costituivano
delle giurisdizioni speciali formatesi anch'esse ex post, e che avrebbero interessato
solo quegli atti criminosi con una particolare localizzazione geografica, lasciando
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così la prosecuzione dei criminali di più grande rilievo ai due Tribunali principali.
2.2.2. Il Tribunale di Norimberga e il piccolo ruolo dei testimoni.
Dopo la sconfitta della Germania nella Seconda guerra mondiale, la Gran
Bretagna propose direttamente l'impiccagione degli ideatori della politica nazista,
considerando inutile l'instaurazione di un procedimento penale. Ma alla fine prevalse
l'idea degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica di istituire a Norimberga un Tribunale
Internazionale Militare per processare i grandi criminali nazisti e, in altre zone della
Germania, tribunali speciali per i crimini minori. Il tutto si basava sul principio che i
nemici avrebbero dovuto essere puniti attraverso un processo equo ed imparziale,
75 MARCHESI ANTONIO, La protezione internazionale dei diritti umani, Milano, FrancoAngeli,
2011, p. 20
76 FONDAROLI DESIREE, Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali,
Wolters Kluwer Italia, 2008, p.9 24
altrimenti ne sarebbe derivata una deroga al fondamentale principio di presunzione di
innocenza e alla necessità di dimostrare la colpevolezza dinanzi ad un tribunale,
finendo così sullo stesso piano dei nemici, che avevano soppresso molti principi di
giustizia e civiltà, e dato vita a finti processi penali. Inoltre un processo penale di tale
importanza avrebbe generato una demitizzazione dello Stato nazista nell'opinione
pubblica mondiale, e avrebbe costituito un mezzo di conservazione di testimonianze
tangibili di queste atrocità. Si sottolineava in particolare il carattere collettivo di tali
reati, e dunque la gravità insita nella politica dei vertici nazisti tale che solo lo stato
nemico di questi avrebbe potuto assicurare giustizia. Così il 30 giugno del 1945 il
giudice R.H. Jackson (rappresentante speciale del presidente degli Stati Uniti)
presentò alla Conferenza di Londra sui processi militari, un memorandum dove
esprimeva la delusione dell'opinione pubblica del proprio paese per la mancata
prosecuzione, dopo la Prima Guerra Mondiale, della maggior parte dei tedeschi
accusati di gravi crimini, e dove incitava ad adottare dei metodi più appropriati per
arrivare a misure internazionali che avrebbero impedito il ritorno del nazismo.
L'accordo che fu adottato al termine della Conferenza conteneva lo Statuto del
Tribunale Internazionale Militare di Norimberga (IMT), con il compito di giudicare
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sui crimini contro la pace, sui crimini di guerra e sui crimini contro l'umanità. Il
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processo vero e proprio si svolse dal 14 novembre 1945 al 1° ottobre 1946.
Durante questo periodo venne ricostruita la storia del nazismo in tutti i suoi
terribili particolari. Ciò che tutti noi oggi sappiamo venne rivelato per la prima volta
a Norimberga, attraverso la costruzione dell'accusa elaborata in un solo grado di
giudizio, con prove soprattutto documentarie e alcune testimonianze. Furono
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ascoltati circa 350 testimoni in totale, e ammessi anche un gran numero di
80
affidavit, ma i regolamenti di procedura erano molto essenziali allora, con pochi
77 Art. 1 Statute IMT : “In pursuance of the Agreement signed on 8 August 1945 by the Government
of the United States Of America, the Provisional Government of the French Republic, the Government
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Union of
Soviet Socialist Republics, there shall be established an International Military Tribunal (hereinafter
called "the Tribunal") for the just and prompt trial and punishment of the major war criminals of the
European Axis.”
78 CASSESE ANTONIO, op.cit, pp.15-17
79 LI GOTTI CLAUDIO, “Norimberga : gli orrori” in www.leonardo.it
80 Affidavit: dichiarazione scritta, largamente diffusa in Inghilterra e negli Stati Uniti, generalmente
ma non necessariamente giurata, che viene resa a persona autorizzata, e che vale come prova
documentale. Definizione tratta da LOZZI GILBERTO, Lezioni di procedura penale, Torino,
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articoli e con la maggior parte dei problemi procedurali affidata alla decisione caso
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per caso del Tribunale stesso. La ragione per cui le norme dello Statuto e delle
Rules of Procedure di tale Tribunale erano esigue e così brevi, risiedeva forse
nell'assenza di una giuria popolare all'interno del processo, e nel conferimento
dunque di un'enorme discrezionalità, nella determinazione dell'ammissibilità delle
prove, a giudici di professione (e quindi con competenza giuridica), ma anche forse
nell'irrefrenabile desiderio di processare gli imputati nel minor tempo possibile, non
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essendo stato previsto neanche un secondo grado di giudizio.
Un