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L'EVOLUZIONE DELLA TESTIMONIANZA NEI TRIBUNALI PENALI

INTERNAZIONALI: DAI TRATTAMENTI DISUMANI ALLE

PERMANENTI MISURE PROTETTIVE DEI TESTIMONI

2.1. I primi tentativi di istituire tribunali penali internazionali.

Prima degli anni Quaranta del secolo passato la comunità internazionale non

conosceva una giurisdizione penale internazionale vera e propria. L'idea di ricorrere

ad istituti di giurisdizione quasi-internazionale risale in realtà al XV secolo, quando

Peter von Hagenbach (cavaliere borgognone comandante delle truppe del duca Carlo

I di Borgogna) fu processato e condannato per omicidio, stupro e altri crimini contro

le “leggi di Dio e dell'uomo” commessi durante l'occupazione della città di Breisach,

da una commissione di 28 giudici provenienti da Alsazia, Germania, Svizzera ed

Austria. Possiamo considerarlo un precedente storico, non solo per la composizione

internazionalizzata del collegio giudicante ma anche perché i crimini addebitategli

rientrerebbero oggi nella categoria dei crimini contro l'umanità, stabilita dalle

71

giurisdizioni penali internazionali contemporanee.

Una primissima proposta affiorò successivamente al conflitto franco-prussiano

del 1870, grazie a Gustave Moynier, un giurista ginevrino che suggerì l'istituzione di

un tribunale penale internazionale che avrebbe giudicato sui crimini di guerra e

prevenuto e represso le violazioni della Convenzione di Ginevra del 1864. Moynier,

particolarmente affascinato dall'istituto dell'arbitrato vide in esso un mezzo per

assicurare la pace tra Regno Britannico e Stati Uniti, così contattò i giuristi più

qualificati di diversa nazionalità per affidargli l'incarico di precisare il contenuto

delle regole consuetudinarie e di prepararne la codificazione. La giurisdizione venne

effettivamente creata a Gand, in Belgio nel 1873 ed ha contribuito enormemente alla

codificazione del diritto internazionale, ma ancora non si ottenne una giurisdizione

72

penale internazionale effettiva.

Solo alla fine della Prima guerra mondiale sono emersi i primi seri tentativi di

creare organismi di giustizia penale internazionale che fossero in grado di giudicare

71 ANGIUS ISABELLA, “Aspettando il Tribunale Internazionale” in Caffè Europa, 18 Dicembre

1998, Vol.14

72 BUGNION FRANCOIS, “Gustave Moynier” in Caffè Dunant, 1 Ottobre 2013, Nr..516, pp. 8-9

22

individui, compresi organi supremi dello Stato, accusati di gravi reati. Un primo

esperimento ci fu nel 1919 quando la Commission on the Responsability of the

Authors of the War and on the Enforcement of Penalty propose l'istituzione di un'alta

corte composta da giudici di diversa nazionalità, che dovesse giudicare i criminali di

73

guerra, autori di atti contro il diritto umanitario bellico. Un progetto che fu

sottoposto al Consiglio Supremo e che diede l'incipit ai vincitori della guerra di

accordarsi su alcune clausole da inserire nel Trattato di Pace con la Germania, che

prevedessero che i maggiori responsabili di crimini di guerra, commessi durante il

conflitto, avrebbero dovuto essere processati e puniti dai tribunali degli Stati Alleati.

Processi questi che non ebbero mai luogo, e quelli che vedevano sottoporsi casi di

minor gravità diedero come risultato la condanna di soli sei degli 895 imputati, a

pene tra l'altro molto lievi. Un primo tentativo quindi fallì. Successivamente nel 1920

anche il Comitato Consultivo dei Giuristi fu incaricato di preparare il progetto di una

corte permanente di giustizia penale internazionale. Si propose così una giurisdizione

di tale corte estesa anche in materia di violazioni dell'ordine pubblico internazionale

e della legge universale degli Stati, nel momento in cui l'Assemblea o il Consiglio,

della allora Società delle Nazioni, lo avessero sottoposto alla sua attenzione. Ipotesi

però respinta perché troppo prematura. Da questo momento in poi, vediamo sfilare

vari organismi che hanno cercato di elaborare bozze di Statuti di una corte penale

internazionale come l'Unione interparlamentare nel 1925 o l'International Law

Association nel 1926, ma nessuno di essi portò ad un testo vincolante. Insomma una

serie di esperimenti troppo difficili da accettare in un'epoca che, nonostante

l'affiorare di nuovi valori, era dominata dal dogma della sovranità statale, allora

74

fondamento dell'ordinamento internazionale.

73 Vedi anche “Crimini di guerra” in www.prassi.cnr.it

74 CASSESE ANTONIO, Lineamenti di diritto internazionale penale, Bologna, Il mulino, 2010,

Vol.2, pp. 11-14 23

2.2. I Tribunali di Norimberga e Tokyo: le prime procedure imperfette.

2.2.1. Breve introduzione.

Forme di giustizia che invece si sono effettivamente realizzate e che hanno

introdotto mezzi di prova testimoniali, sono emerse come si diceva solo negli anni

Quaranta, negli stessi anni in cui veniva adottata la Dichiarazione Universale dei

Diritti dell'Uomo. Si è iniziato a pensare ad un sistema di repressione internazionale

delle violazioni dei diritti della persona, talmente gravi che vennero classificati come

crimini internazionali (delicta iuris gentium), ed il percorso intrapreso vide da una

parte l'introduzione di una disciplina internazionale finalizzata a rendere più efficace

l'accertamento e la punizione di tali violazioni da parte delle giurisdizioni statali, e

dall'altra organi internazionali di giustizia penale che avrebbero dovuto intervenire

laddove lo Stato non fosse stato in condizione di risolvere in modo soddisfacente la

75

repressione di un certo crimine. Così alla fine della Seconda guerra mondiale videro

la luce i Tribunali di Norimberga prima, e Tokyo, subito dopo, nati come risposta al

genocidio nazista in Europa e ai crimini commessi dai giapponesi nel Sud-Est

asiatico, oltre ad altri tribunali localizzati in altre parti del territorio, che costituivano

delle giurisdizioni speciali formatesi anch'esse ex post, e che avrebbero interessato

solo quegli atti criminosi con una particolare localizzazione geografica, lasciando

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così la prosecuzione dei criminali di più grande rilievo ai due Tribunali principali.

2.2.2. Il Tribunale di Norimberga e il piccolo ruolo dei testimoni.

Dopo la sconfitta della Germania nella Seconda guerra mondiale, la Gran

Bretagna propose direttamente l'impiccagione degli ideatori della politica nazista,

considerando inutile l'instaurazione di un procedimento penale. Ma alla fine prevalse

l'idea degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica di istituire a Norimberga un Tribunale

Internazionale Militare per processare i grandi criminali nazisti e, in altre zone della

Germania, tribunali speciali per i crimini minori. Il tutto si basava sul principio che i

nemici avrebbero dovuto essere puniti attraverso un processo equo ed imparziale,

75 MARCHESI ANTONIO, La protezione internazionale dei diritti umani, Milano, FrancoAngeli,

2011, p. 20

76 FONDAROLI DESIREE, Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali,

Wolters Kluwer Italia, 2008, p.9 24

altrimenti ne sarebbe derivata una deroga al fondamentale principio di presunzione di

innocenza e alla necessità di dimostrare la colpevolezza dinanzi ad un tribunale,

finendo così sullo stesso piano dei nemici, che avevano soppresso molti principi di

giustizia e civiltà, e dato vita a finti processi penali. Inoltre un processo penale di tale

importanza avrebbe generato una demitizzazione dello Stato nazista nell'opinione

pubblica mondiale, e avrebbe costituito un mezzo di conservazione di testimonianze

tangibili di queste atrocità. Si sottolineava in particolare il carattere collettivo di tali

reati, e dunque la gravità insita nella politica dei vertici nazisti tale che solo lo stato

nemico di questi avrebbe potuto assicurare giustizia. Così il 30 giugno del 1945 il

giudice R.H. Jackson (rappresentante speciale del presidente degli Stati Uniti)

presentò alla Conferenza di Londra sui processi militari, un memorandum dove

esprimeva la delusione dell'opinione pubblica del proprio paese per la mancata

prosecuzione, dopo la Prima Guerra Mondiale, della maggior parte dei tedeschi

accusati di gravi crimini, e dove incitava ad adottare dei metodi più appropriati per

arrivare a misure internazionali che avrebbero impedito il ritorno del nazismo.

L'accordo che fu adottato al termine della Conferenza conteneva lo Statuto del

Tribunale Internazionale Militare di Norimberga (IMT), con il compito di giudicare

77

sui crimini contro la pace, sui crimini di guerra e sui crimini contro l'umanità. Il

78

processo vero e proprio si svolse dal 14 novembre 1945 al 1° ottobre 1946.

Durante questo periodo venne ricostruita la storia del nazismo in tutti i suoi

terribili particolari. Ciò che tutti noi oggi sappiamo venne rivelato per la prima volta

a Norimberga, attraverso la costruzione dell'accusa elaborata in un solo grado di

giudizio, con prove soprattutto documentarie e alcune testimonianze. Furono

79

ascoltati circa 350 testimoni in totale, e ammessi anche un gran numero di

80

affidavit, ma i regolamenti di procedura erano molto essenziali allora, con pochi

77 Art. 1 Statute IMT : “In pursuance of the Agreement signed on 8 August 1945 by the Government

of the United States Of America, the Provisional Government of the French Republic, the Government

of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Union of

Soviet Socialist Republics, there shall be established an International Military Tribunal (hereinafter

called "the Tribunal") for the just and prompt trial and punishment of the major war criminals of the

European Axis.”

78 CASSESE ANTONIO, op.cit, pp.15-17

79 LI GOTTI CLAUDIO, “Norimberga : gli orrori” in www.leonardo.it

80 Affidavit: dichiarazione scritta, largamente diffusa in Inghilterra e negli Stati Uniti, generalmente

ma non necessariamente giurata, che viene resa a persona autorizzata, e che vale come prova

documentale. Definizione tratta da LOZZI GILBERTO, Lezioni di procedura penale, Torino,

25

articoli e con la maggior parte dei problemi procedurali affidata alla decisione caso

81

per caso del Tribunale stesso. La ragione per cui le norme dello Statuto e delle

Rules of Procedure di tale Tribunale erano esigue e così brevi, risiedeva forse

nell'assenza di una giuria popolare all'interno del processo, e nel conferimento

dunque di un'enorme discrezionalità, nella determinazione dell'ammissibilità delle

prove, a giudici di professione (e quindi con competenza giuridica), ma anche forse

nell'irrefrenabile desiderio di processare gli imputati nel minor tempo possibile, non

82

essendo stato previsto neanche un secondo grado di giudizio.

Un

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Publisher
A.A. 2013-2014
166 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher roxy44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Benvenuti Paolo.