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DI INDENNIZZABILITA’

1- Il rischio generico aggravato dalle finalità lavorative.

Il rischio determinato dal lavoro viene definito in dottrina

“specifico”, per distinguerlo da quello estraneo al lavoro, che

viene definito “generico”.

Non è rischio lavorativo il rischio generico (non aggravato) e

quello elettivo, cioè assunto per libera scelta.

Secondo il tradizionale indirizzo della Cassazione, seguito

dall’INAIL, nelle “Linee guida” emanate il 4 maggio 1998,

l’infortunio in itinere può ritenersi avvenuto in occasione di

quando l’attività anteriore o

lavoro, ed essere indennizzabile,

successiva alla prestazione vera e propria, sia richiesta o

necessitata, imposta dal datore di lavoro o da circostanze di

tempo e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del

lavoratore, cosicché tra detta attività ed il rischio ad essa

inerente venga a costituirsi un rapporto di causa ad effetto,

15

idoneo a trasformare il rischio generico in rischio specifico di

lavoro. n. 202 dell’8 luglio 1999, l’INAIL,

Nella lettera-circolare

Direzione Centrale Prestazioni, Uff. 1, rileva che sulla nozione

di rischio generico aggravato coesistono nella giurisprudenza

della Corte di Cassazione due linee interpretative: “Accanto alla

impostazione tradizionale, secondo la quale il rischio generico è

assicurativamente protetto solo in presenza di specifici elementi

professionali che ne determinano, in ordine di intensità o di

frequenza, un incremento, con conseguente aumento delle

probabilità che l’infortunio accada, si sta affermando un altro e

più estensivo filone interpretativo, secondo il quale il rischio

generico deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi

assicurativamente coperto, se e in quanto è affrontato

necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di

ulteriori elementi specificanti.”

nuovo indirizzo riconosce la tutelabilità dell’infortunio

Questo

in itinere, per il solo fatto che ne siano accertate la normalità del

tragitto e la percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi.

16

Afferma, in sostanza, che lo scopo del percorso (itinere) seguito

necessariamente dal lavoratore per portarsi sul luogo di lavoro o

per tornare a casa costituisce il “quid pluris” (valore aggiunto)

richiesto per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, rispetto

al rischio generico che incombe su tutti gli utenti della strada,

consentendo di affermare che l’ambito spaziale del rischio in

itinere protetto inizia con l’uscita dall’abitazione dell’assicurato

10

e termina con l’ingresso nell’abitazione medesima .

Sostiene, infatti, che il rischio generico che incombe su

qualsiasi utente della strada viene aggravato dal fatto che il

tragitto è finalizzato a raggiungere il luogo di lavoro o a fare

ritorno a casa, non avendo il lavoratore possibilità di scelta

11

diversa .

Conclusivamente, l’INAIL ritiene oggi che l’infortunio in

itinere è indennizzabile, oltre che nelle ipotesi tradizionali

indicate nelle linee guida del 4 maggio 1998, anche nei casi di

10 Occasione di lavoro e infortunio “in itinere”;

G. Cocuzza, difformità

interpretative e cause metagiuridiche alla base di una giurisprudenza

disorganica, Riv. Giur. Lav. 1997, II, p. 276.

11 In tema di infortunio “in itinere”,

G.Alibrandi, Mass. Giur.Lav. 1987, p. 663.

17

percorsi a piedi o su mezzi pubblici o di percorsi misti, a

condizione che siano accertate le finalità lavorative, la normalità

del tragitto e la compatibilità degli orari.

La normalità del tragitto impone che questo sia effettuato senza

deviazioni e a piedi e/o con i mezzi pubblici; l’uso del mezzo

privato implicherebbe una scelta la quale, se non necessitata dal

ricadrebbe nell’ipotesi del rischio elettivo e, quindi ,

lavoro, non

12

a tutela da parte dell’INAIL

darebbe luogo .

Il predetto indirizzo è stato pienamente accolto dall’art. 12 del

D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, secondo cui, salvo il caso di

interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o,

comunque non necessitate, l’assicurazione INAIL comprende

l’infortunio in itinere, inteso come l’infortunio occorso alle

persone assicurate durante il normale percorso di andata e

ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il

normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il

lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente

un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di

12 Ancora sull’infortunio “in itinere”,

A.Alibrandi, Arch. civ. 1988, p. 306.

18

andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione

abituale dei pasti.

L’interruzione o la deviazione si intendono necessitate quando

sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali

ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente

rilevanti.

L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di

trasporto privato, purché necessitato, come espressamente

affermato dall’art. 12 del decreto legislativo 23/02/2000, n.38.

Restano in questo caso esclusi gli infortuni direttamente

cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non

terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, nonché quelli del

conducente di veicolo a motore, sprovvisto di patente.

Peraltro l’infortunato, sicuramente soggetto al rischio comune,

gravante su tutti gli utenti della strada, deve ritenersi esposto ad

un rischio aggravato connesso sia ai tempi della prestazione

lavorativa, sia al suo stato psicologico derivante dall’avvenuta

esecuzione di tale prestazione, sia ai tempi necessitati dai mezzi

pubblici che egli è costretto a prendere per compiere il tragitto

19 L’infortunato non

tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro.

si trova nella condizione di rischio normale, comune a tutti gli

utenti della strada, in quanto versa in una condizione

psicologica connessa ai tempi ristretti che lo inducono ad

affrettare il tragitto e ad attraversare la strada senza la

accortezza necessaria.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3970/99, ha tenuto ad

affermare che il generico rischio della strada, al quale sono

indistintamente esposti gli utenti della stessa, può diventare

rischio specifico di lavoro quando a quel rischio si accompagni

per il quale l’infortunio

un elemento aggiuntivo e qualificante,

su strada viene a trovarsi in rapporto di stretta e necessaria

connessione con gli obblighi lavorativi, e quando lo stato di

stress è attribuito allo stato psicologico derivante dai tempi della

prestazione lavorativa in rapporto anche ai tempi trascorsi sui

mezzi pubblici, quel tipico stato di stress che affligge in

particolare, secondo la Cassazione, i pendolari.

20

2 - Le modalità di spostamento.

E’, altresì, importante valutare se il lavoratore sia obbligato a

far uso di un determinato mezzo di trasporto fornito o prescritto

dal datore di lavoro, che dia luogo ad un aggravamento del

rischio ordinario, specialmente in caso di necessità dell’uso del

veicolo privato, adoperato dal lavoratore medesimo, per il

collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli

orari lavorativi e dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto

della facoltà del lavoratore medesimo di soggiornare in un

luogo diverso da quello di lavoro, purchè la distanza tra tali

13

luoghi appaia ragionevole .

D’altronde sovente il viaggio dall’abitazione al luogo di lavoro,

se effettuato con il mezzo pubblico, imporrebbe al lavoratore un

dispendio di tempo eccessivo rispetto al collegamento con il

mezzo proprio, arrecando inoltre un notevole disagio,

prolungandone oltre misura l’assenza dalla famiglia. Pertanto

l’uso del mezzo pubblico non può essere richiesto allorché

13 Cass., 30 luglio 1987 n. 6625. 21

comporta un rilevante dispendio di tempo maggiore rispetto al

evidente la fattispecie dell’infortunio “in

veicolo privato. E’

itinere “ nel caso in cui il lavoratore sia costretto ad avvalersi di

un mezzo privato per la necessità di raggiungere sollecitamente

il posto di lavoro ed a causa della carenza di convenienti mezzi

pubblici di trasporto e di mezzi posti a disposizione dal datore

di lavoro.

Tali necessità e carenze costituiscono un aggravante del rischio

generico senza che abbia rilevanza il preciso momento in cui il

sinistro si verifichi, dovendo essere ugualmente tutelato, sia che

avvenga durante il percorso per raggiungere il luogo dove è in

attesa il mezzo privato, sia che si verifichi durante l’attesa del

tutto l’iter di trasferimento, in una

mezzo privato stesso, poiché

determinata ora e con determinate modalità, dall’abitazione al

luogo di lavoro, costituisce la situazione di rischio generico

aggravato tutelata ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965

14

n. 1124 .

14 Cass., 22 maggio 1987, n. 4657, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, p. 662.

22

Rientra nell’ipotesi dell’infortunio “in itinere “ il caso del

lavoratore infortunatosi nel recarsi, con la propria auto, presso

la mensa convenzionata col datore di lavoro, esterna al luogo

della prestazione lavorativa, per la consumazione del pasto

durante la relativa pausa a ciò destinata.

Molte sentenze hanno negato l’indennizzabilità di eventi occorsi

a lavoratori, in percorsi casa/lavoro e con modalità cronologiche

tali da ricollegarli indiscutibilmente alla prestazione lavorativa,

a causa dell’utilizzo del mezzo privato, adducendo che ciò

rappresenterebbe un potenziamento elettivo del rischio

avrebbe perciò accesso all’indennizzo soltanto nel

generico. Si

caso in cui l’utilizzo del mezzo privato sia stato determinato da

assenza o carenza nelle modalità di fruizione di quello pubblico,

o a precise disposizioni del datore di lavoro.

Se si afferma che l’assenza di idoneo mezzo pubblico costringe

all’uso di quello privato, e aggrava con ciò il rischio generico, si

dimostra di partire da uno dei seguenti presupposti: a) o da

quello per il quale l’utilizzo del mezzo pubblico è sempre o

comunque, meno rischioso di quello del mezzo privato; b)

23

oppure da quello per cui, al di là dell’elemento “pericolosità”,

l’utilizzo del mezzo pubblico è da considerarsi “normale” in

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Publisher
A.A. 2011-2012
71 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edlin57 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della sicurezza sociale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Di Carluccio Carmela.