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DI INDENNIZZABILITA’
1- Il rischio generico aggravato dalle finalità lavorative.
Il rischio determinato dal lavoro viene definito in dottrina
“specifico”, per distinguerlo da quello estraneo al lavoro, che
viene definito “generico”.
Non è rischio lavorativo il rischio generico (non aggravato) e
quello elettivo, cioè assunto per libera scelta.
Secondo il tradizionale indirizzo della Cassazione, seguito
dall’INAIL, nelle “Linee guida” emanate il 4 maggio 1998,
l’infortunio in itinere può ritenersi avvenuto in occasione di
quando l’attività anteriore o
lavoro, ed essere indennizzabile,
successiva alla prestazione vera e propria, sia richiesta o
necessitata, imposta dal datore di lavoro o da circostanze di
tempo e di luogo che prescindono dalla volontà di scelta del
lavoratore, cosicché tra detta attività ed il rischio ad essa
inerente venga a costituirsi un rapporto di causa ad effetto,
15
idoneo a trasformare il rischio generico in rischio specifico di
lavoro. n. 202 dell’8 luglio 1999, l’INAIL,
Nella lettera-circolare
Direzione Centrale Prestazioni, Uff. 1, rileva che sulla nozione
di rischio generico aggravato coesistono nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione due linee interpretative: “Accanto alla
impostazione tradizionale, secondo la quale il rischio generico è
assicurativamente protetto solo in presenza di specifici elementi
professionali che ne determinano, in ordine di intensità o di
frequenza, un incremento, con conseguente aumento delle
probabilità che l’infortunio accada, si sta affermando un altro e
più estensivo filone interpretativo, secondo il quale il rischio
generico deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi
assicurativamente coperto, se e in quanto è affrontato
necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di
ulteriori elementi specificanti.”
nuovo indirizzo riconosce la tutelabilità dell’infortunio
Questo
in itinere, per il solo fatto che ne siano accertate la normalità del
tragitto e la percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi.
16
Afferma, in sostanza, che lo scopo del percorso (itinere) seguito
necessariamente dal lavoratore per portarsi sul luogo di lavoro o
per tornare a casa costituisce il “quid pluris” (valore aggiunto)
richiesto per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, rispetto
al rischio generico che incombe su tutti gli utenti della strada,
consentendo di affermare che l’ambito spaziale del rischio in
itinere protetto inizia con l’uscita dall’abitazione dell’assicurato
10
e termina con l’ingresso nell’abitazione medesima .
Sostiene, infatti, che il rischio generico che incombe su
qualsiasi utente della strada viene aggravato dal fatto che il
tragitto è finalizzato a raggiungere il luogo di lavoro o a fare
ritorno a casa, non avendo il lavoratore possibilità di scelta
11
diversa .
Conclusivamente, l’INAIL ritiene oggi che l’infortunio in
itinere è indennizzabile, oltre che nelle ipotesi tradizionali
indicate nelle linee guida del 4 maggio 1998, anche nei casi di
10 Occasione di lavoro e infortunio “in itinere”;
G. Cocuzza, difformità
interpretative e cause metagiuridiche alla base di una giurisprudenza
disorganica, Riv. Giur. Lav. 1997, II, p. 276.
11 In tema di infortunio “in itinere”,
G.Alibrandi, Mass. Giur.Lav. 1987, p. 663.
17
percorsi a piedi o su mezzi pubblici o di percorsi misti, a
condizione che siano accertate le finalità lavorative, la normalità
del tragitto e la compatibilità degli orari.
La normalità del tragitto impone che questo sia effettuato senza
deviazioni e a piedi e/o con i mezzi pubblici; l’uso del mezzo
privato implicherebbe una scelta la quale, se non necessitata dal
ricadrebbe nell’ipotesi del rischio elettivo e, quindi ,
lavoro, non
12
a tutela da parte dell’INAIL
darebbe luogo .
Il predetto indirizzo è stato pienamente accolto dall’art. 12 del
D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, secondo cui, salvo il caso di
interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o,
comunque non necessitate, l’assicurazione INAIL comprende
l’infortunio in itinere, inteso come l’infortunio occorso alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il
normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il
lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente
un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di
12 Ancora sull’infortunio “in itinere”,
A.Alibrandi, Arch. civ. 1988, p. 306.
18
andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale dei pasti.
L’interruzione o la deviazione si intendono necessitate quando
sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali
ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente
rilevanti.
L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di
trasporto privato, purché necessitato, come espressamente
affermato dall’art. 12 del decreto legislativo 23/02/2000, n.38.
Restano in questo caso esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non
terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, nonché quelli del
conducente di veicolo a motore, sprovvisto di patente.
Peraltro l’infortunato, sicuramente soggetto al rischio comune,
gravante su tutti gli utenti della strada, deve ritenersi esposto ad
un rischio aggravato connesso sia ai tempi della prestazione
lavorativa, sia al suo stato psicologico derivante dall’avvenuta
esecuzione di tale prestazione, sia ai tempi necessitati dai mezzi
pubblici che egli è costretto a prendere per compiere il tragitto
19 L’infortunato non
tra la propria abitazione ed il luogo di lavoro.
si trova nella condizione di rischio normale, comune a tutti gli
utenti della strada, in quanto versa in una condizione
psicologica connessa ai tempi ristretti che lo inducono ad
affrettare il tragitto e ad attraversare la strada senza la
accortezza necessaria.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3970/99, ha tenuto ad
affermare che il generico rischio della strada, al quale sono
indistintamente esposti gli utenti della stessa, può diventare
rischio specifico di lavoro quando a quel rischio si accompagni
per il quale l’infortunio
un elemento aggiuntivo e qualificante,
su strada viene a trovarsi in rapporto di stretta e necessaria
connessione con gli obblighi lavorativi, e quando lo stato di
stress è attribuito allo stato psicologico derivante dai tempi della
prestazione lavorativa in rapporto anche ai tempi trascorsi sui
mezzi pubblici, quel tipico stato di stress che affligge in
particolare, secondo la Cassazione, i pendolari.
20
2 - Le modalità di spostamento.
E’, altresì, importante valutare se il lavoratore sia obbligato a
far uso di un determinato mezzo di trasporto fornito o prescritto
dal datore di lavoro, che dia luogo ad un aggravamento del
rischio ordinario, specialmente in caso di necessità dell’uso del
veicolo privato, adoperato dal lavoratore medesimo, per il
collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli
orari lavorativi e dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto
della facoltà del lavoratore medesimo di soggiornare in un
luogo diverso da quello di lavoro, purchè la distanza tra tali
13
luoghi appaia ragionevole .
D’altronde sovente il viaggio dall’abitazione al luogo di lavoro,
se effettuato con il mezzo pubblico, imporrebbe al lavoratore un
dispendio di tempo eccessivo rispetto al collegamento con il
mezzo proprio, arrecando inoltre un notevole disagio,
prolungandone oltre misura l’assenza dalla famiglia. Pertanto
l’uso del mezzo pubblico non può essere richiesto allorché
13 Cass., 30 luglio 1987 n. 6625. 21
comporta un rilevante dispendio di tempo maggiore rispetto al
evidente la fattispecie dell’infortunio “in
veicolo privato. E’
itinere “ nel caso in cui il lavoratore sia costretto ad avvalersi di
un mezzo privato per la necessità di raggiungere sollecitamente
il posto di lavoro ed a causa della carenza di convenienti mezzi
pubblici di trasporto e di mezzi posti a disposizione dal datore
di lavoro.
Tali necessità e carenze costituiscono un aggravante del rischio
generico senza che abbia rilevanza il preciso momento in cui il
sinistro si verifichi, dovendo essere ugualmente tutelato, sia che
avvenga durante il percorso per raggiungere il luogo dove è in
attesa il mezzo privato, sia che si verifichi durante l’attesa del
tutto l’iter di trasferimento, in una
mezzo privato stesso, poiché
determinata ora e con determinate modalità, dall’abitazione al
luogo di lavoro, costituisce la situazione di rischio generico
aggravato tutelata ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 30 giugno 1965
14
n. 1124 .
14 Cass., 22 maggio 1987, n. 4657, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, p. 662.
22
Rientra nell’ipotesi dell’infortunio “in itinere “ il caso del
lavoratore infortunatosi nel recarsi, con la propria auto, presso
la mensa convenzionata col datore di lavoro, esterna al luogo
della prestazione lavorativa, per la consumazione del pasto
durante la relativa pausa a ciò destinata.
Molte sentenze hanno negato l’indennizzabilità di eventi occorsi
a lavoratori, in percorsi casa/lavoro e con modalità cronologiche
tali da ricollegarli indiscutibilmente alla prestazione lavorativa,
a causa dell’utilizzo del mezzo privato, adducendo che ciò
rappresenterebbe un potenziamento elettivo del rischio
avrebbe perciò accesso all’indennizzo soltanto nel
generico. Si
caso in cui l’utilizzo del mezzo privato sia stato determinato da
assenza o carenza nelle modalità di fruizione di quello pubblico,
o a precise disposizioni del datore di lavoro.
Se si afferma che l’assenza di idoneo mezzo pubblico costringe
all’uso di quello privato, e aggrava con ciò il rischio generico, si
dimostra di partire da uno dei seguenti presupposti: a) o da
quello per il quale l’utilizzo del mezzo pubblico è sempre o
comunque, meno rischioso di quello del mezzo privato; b)
23
oppure da quello per cui, al di là dell’elemento “pericolosità”,
l’utilizzo del mezzo pubblico è da considerarsi “normale” in
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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