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CAPITOLO III

3 Condizioni di esclusione della tutela

In questo capitolo saranno affrontate le cause che escludono l'indennizzabilità

dell'infortunio occorso ai lavoratori; nello specifico sarà definito il rischio

elettivo, più volte citato in questo elaborato, per poi passare al dolo ed alla

colpa del lavoratore, ponendo un'attenzione particolare su quest'ultima e

terminando, con l'analisi del rapporto tra il lavoro, gli infortuni e le sostanze

alcoliche e stupefacenti.

3.1. Il rischio elettivo. - 3.2. Il dolo e la colpa. - 3.3. Alcolici e stupefacenti in

occasione di lavoro.

3.1. Il rischio elettivo

Il rischio elettivo è qualificato come l'unico limite in grado di escludere

l'occasione di lavoro e la conseguente indennizzabilità dell'infortunio,

verificatosi non a causa del rischio professionale assicurato, ma del rischio

elettivamente posto in essere dal lavoratore stesso, attraverso comportamenti

arbitrari ed estranei alla attività lavorativa. L'assicurato, quindi, crea

volontariamente una situazione che, non essendo connessa alla prestazione

77

lavorativa, interrompe il nesso occasionale necessario per il riconoscimento

della tutela.

Il rischio elettivo rappresenta una deviazione puramente arbitraria dalle

normali modalità lavorative, per fini personali, comportante rischi diversi da

quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione del lavoro, con la

76

conseguente esclusione dall'indennizzabilità dell'infortunio. Infatti, ad

esempio, la Cassazione con sentenza 4 luglio 2007 n. 15047, ha ravvisato

come rischio elettivo, la vicenda riguardante un lavoratore, il quale

frequentando un corso di sicurezza sul lavoro riguardante il perfezionamento

antincendio, durante la pausa caffè aveva voluto osservare da vicino il vano

del discensore per i vigili del fuoco, perdendo l'equilibrio e cadendo nello

stesso, infortunandosi.

Il rischio elettivo, presuppone la sussistenza di tre elementi:

• l'esistenza di un atto non solo volontario, ma anche abnorme, cioè da

un lato arbitrario e dall’altro totalmente estraneo alle finalità produttive;

• la necessità che la causa scatenante l'atto che ha prodotto l'infortunio,

derivi da impulsi meramente personali, che non abbiano alcun legame

con l'attività lavorativa; sono perciò escluse dalla configurabilità del

rischio elettivo le iniziative, che anche se contrarie alle direttive del

datore di lavoro, sono attuate in ragione dell'attività lavorativa;

76 Currado N., Infortuni sul lavoro e rischio elettivo, in “AneasNews” n. 1 giugno 2010

78

• la mancanza di ogni nesso di derivazione tra l'evento conseguente

77

all'azione del lavoratore e l'attività lavorativa.

Proprio il riferimento alle finalità produttive, è l’elemento che consente di

distinguere concretamente, l’infortunio sul lavoro, da quello non indennizzabile

in quanto caratterizzato da rischio elettivo. L'atto colpevole del lavoratore,

infatti, non esclude la tutelabilità dell'infortunio causato da un comportamento

volontario del lavoratore, attuato con imprudenza, negligenza o imperizia, che

essendo motivato da finalità produttive, non interrompe il nesso tra lavoro,

rischio ed evento lesivo.

In materia di infortunio in itinere, il rischio elettivo assume una nozione più

ampia rispetto all’infortunio che si sia verificato durante l’attività lavorativa

intesa in senso stretto, in quanto può comprendere comportamenti del

lavoratore non abnormi, ma semplicemente contrari a norme di legge o

78

imprudenti.

Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice stradale può

configurarsi nel rischio elettivo, escludendo il nesso di causalità tra attività

lavorativa ed evento. Infatti, la Suprema Corte, con sentenza 18 marzo 2004

n. 5525, ha rigettato la richiesta di indennizzo Inail, dei superstiti di un

bracciante agricolo, deceduto a causa del ribaltamento del trattore che stava

guidando, di cui era sprovvisto dell'apposita patente. In questo caso, il rischio

elettivo viene ad esistenza comunque, a prescindere che vi sia o meno

77 De Simone A., Il rischio elettivo nell'infortunio sul lavoro, in“Persone&Danno”,10 ottobre 2012

78 Bellini G., Infortunio sul lavoro: rischio elettivo e indennizzo, in “italiaoggi”, 1 luglio 2009

79

l'occasione di lavoro, in quanto l'infortunio è dipeso da un illecito relativo alla

79

legge stradale, quale la guida senza patente.

La liceità del comportamento non esclude, comunque, il rischio elettivo; è

quindi da riferire ad esso, l’infortunio verificatosi mentre il lavoratore si avvia a

riprendere l'attività lavorativa al termine dello sciopero, al pari di quello

occorso durante lo sciopero stesso. Il lavoratore agisce a tutela dei propri

interessi, del tutto svincolati dai fini aziendali che caratterizzano il rapporto di

80

lavoro;

Come da sentenza di Cassazione 1 settembre 2004 n. 17544, è stato inoltre,

ravvisato come rischio elettivo, il comportamento (non abnorme) di un

lavoratore che, usufruendo della pausa pranzo della durata di due ore si è

avvalso dell’uso del mezzo proprio, rimanendo vittima di un infortunio, pur

essendo la propria abitazione raggiungibile con i mezzi pubblici in quindici

81

minuti.

E' invece stata concessa dalla Cassazione, con sentenza 19 aprile 2006 n.

9066, la tutelabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che, trovandosi alla

guida di un veicolo aziendale per svolgere attività lavorativa, in un giorno non

lavorativo, senza che ciò gli fosse stato imposto dal datore di lavoro e pur

potendo espletare tale attività in un giorno successivo, fu vittima di un

incidente stradale; l'infortunio è indennizzabile, in quanto resta fermo il nesso

79 Cass. 18 marzo 2004 n. 5525

80 De Simone A., Gli infortuni sul lavoro e in Itinere: L'occasione di lavoro negli orientamenti

giurisprudenziali, Giuffrè, 2013, p. 205

81 Cass. 1 settembre 2004 n. 17544 80

tra la condotta e l'occasione di lavoro, totalmente indipendente da impulsi

82

personali e attuata in ragione di un fine lavorativo.

3.2. Il dolo e la colpa

Il dolo, inteso come la volontà del lavoratore di conseguire l'indennizzo Inail,

attraverso autolesionismo, simulazione di infortunio o aggravamento doloso di

un infortunio subito o di malattie professionali, non è logicamente soggetto a

tutela. Come da art. 65 T.U. il lavoratore che ponga in essere tali

comportamenti dolosi, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme restando le

pene stabilite dalla legge. Qualora il dolo sia accertato con sentenza penale,

l'istituto assicuratore avrà il diritto di eseguire un'azione di regresso contro il

lavoratore.

Come accennato in precedenza, la colpa del lavoratore data da negligenza,

imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti e discipline, non

esclude l'indennizzabilità, in quanto non interrompe il nesso causale tra

l'attività, il rischio e l'evento lesivo; infatti secondo l'orientamento classico

giurisprudenziale dato dalla sentenza di Cassazione 6 marzo 1996 n. 1750

«in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'imprudenza, la

negligenza e l'imperizia del lavoratore, anche se abbiano efficienza esclusiva

nella determinazione dell'evento, sono comprese nel rischio assicurato

quando ineriscano ad una condotta che, ancorchè determinata da circostanze

straordinarie, sia comunque inerente all'esecuzione del lavoro e sia stata

82 Cass. 19 aprile 2006 n. 9066 81

posta in essere in connessione con lo svolgimento del medesimo»

La colpa del lavoratore, non è di per sé ostativa all'interruzione della tutela

assicurata, a meno che non si tratti di comportamenti colpevoli gravi

(ammissibili al dolo), così abnormi da sfociare nel rischio elettivo, come

potrebbero essere manovre pericolose determinate da stato di ubriachezza,

gare di velocità con altri veicoli, dal percorrere una strada chiusa per

inagibilità, quindi scelte non giustificabili né, tanto meno, indennizzabili; negli

altri casi, dettati da colpa non grave, l'indennizzabilità deve essere

83

concessa.

E' da ricordare, comunque, che in materia di infortunio in itinere, la nozione di

colpa è molto più rigorosa che per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro in

senso stretto, in quanto connessi solo in parte all'attività lavorativa vera e

propria e quindi, a quanto pare, non soggetti a tutela alla pari degli infortuni

sul lavoro, non concedendo l'indennizzo agli infortuni derivanti da colpa non

grave, causati dal mancato rispetto delle leggi stradali o dalla mancata

84

prudenza.

Proprio in materia di infortuni in itinere, la differenza tra colpa e rischio elettivo

è quindi più complessa da individuare ed infatti, si rilevano sentenza

giurisprudenziali contrastanti:

• con la sentenza di Cassazione 4 dicembre 2001 n. 15312, viene

83 Castrica R., Feola T., Di Corato A., Infortuni in itinere: aspetti medico-legali: norme,

giurisprudenza, e dottrina, Giuffrè, 2010, p. 244 ss.

84 Corsalini G., Gli infortuni sulle vie del lavoro, Cedam, Padova, 2005, p. 96 ss.

82

riconosciuto l'indennizzo al lavoratore infortunatosi mentre faceva

ritorno all'abitazione con la propria vettura, al termine della giornata

lavorativa, non rispettando il segnale di “stop”. La Cassazione decide di

concedere la tutela motivando che «non vi è alcuna ragione per

escludere l’operatività, anche in relazione agli infortuni in itinere, i quali

siano provvisti sotto gli altri profili dei requisiti dell’indennizzabilità, del

principio della idoneità in se della colpa del lavoratore, ancorchè

esclusiva, ai fini della elisione del collegamento tra attività lavorativa e

infortunio. […] anche violazioni apparentemente plateali alle regole

della circolazione trovano spesso la loro causa in distrazioni, difetti di

valutazione, errori tecnici di guida, necessità di uscire da situazioni

anomale causate da motivi vari, ecc., si da venire chiaramente esclusa

l’ipotesi della scelta volontaria del lavoratore, ma anche che,

generalmente, la stessa consapevole violazione delle prescrizioni si

basa sulla convinzione della superfluità nelle circostanze concrete del

rispetto della regola ai fini della sicurezza della circolazione, sicchè

anche sotto tale profilo, ferma restando la colpa del lavoratore, può

venire escluso il rischio elettivo, salv

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Publisher
A.A. 2013-2014
97 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cla9121 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Gestione del personale e sicurezza sul lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Malzani Francesca.