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CAPITOLO III
3 Condizioni di esclusione della tutela
In questo capitolo saranno affrontate le cause che escludono l'indennizzabilità
dell'infortunio occorso ai lavoratori; nello specifico sarà definito il rischio
elettivo, più volte citato in questo elaborato, per poi passare al dolo ed alla
colpa del lavoratore, ponendo un'attenzione particolare su quest'ultima e
terminando, con l'analisi del rapporto tra il lavoro, gli infortuni e le sostanze
alcoliche e stupefacenti.
3.1. Il rischio elettivo. - 3.2. Il dolo e la colpa. - 3.3. Alcolici e stupefacenti in
occasione di lavoro.
3.1. Il rischio elettivo
Il rischio elettivo è qualificato come l'unico limite in grado di escludere
l'occasione di lavoro e la conseguente indennizzabilità dell'infortunio,
verificatosi non a causa del rischio professionale assicurato, ma del rischio
elettivamente posto in essere dal lavoratore stesso, attraverso comportamenti
arbitrari ed estranei alla attività lavorativa. L'assicurato, quindi, crea
volontariamente una situazione che, non essendo connessa alla prestazione
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lavorativa, interrompe il nesso occasionale necessario per il riconoscimento
della tutela.
Il rischio elettivo rappresenta una deviazione puramente arbitraria dalle
normali modalità lavorative, per fini personali, comportante rischi diversi da
quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione del lavoro, con la
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conseguente esclusione dall'indennizzabilità dell'infortunio. Infatti, ad
esempio, la Cassazione con sentenza 4 luglio 2007 n. 15047, ha ravvisato
come rischio elettivo, la vicenda riguardante un lavoratore, il quale
frequentando un corso di sicurezza sul lavoro riguardante il perfezionamento
antincendio, durante la pausa caffè aveva voluto osservare da vicino il vano
del discensore per i vigili del fuoco, perdendo l'equilibrio e cadendo nello
stesso, infortunandosi.
Il rischio elettivo, presuppone la sussistenza di tre elementi:
• l'esistenza di un atto non solo volontario, ma anche abnorme, cioè da
un lato arbitrario e dall’altro totalmente estraneo alle finalità produttive;
• la necessità che la causa scatenante l'atto che ha prodotto l'infortunio,
derivi da impulsi meramente personali, che non abbiano alcun legame
con l'attività lavorativa; sono perciò escluse dalla configurabilità del
rischio elettivo le iniziative, che anche se contrarie alle direttive del
datore di lavoro, sono attuate in ragione dell'attività lavorativa;
76 Currado N., Infortuni sul lavoro e rischio elettivo, in “AneasNews” n. 1 giugno 2010
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• la mancanza di ogni nesso di derivazione tra l'evento conseguente
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all'azione del lavoratore e l'attività lavorativa.
Proprio il riferimento alle finalità produttive, è l’elemento che consente di
distinguere concretamente, l’infortunio sul lavoro, da quello non indennizzabile
in quanto caratterizzato da rischio elettivo. L'atto colpevole del lavoratore,
infatti, non esclude la tutelabilità dell'infortunio causato da un comportamento
volontario del lavoratore, attuato con imprudenza, negligenza o imperizia, che
essendo motivato da finalità produttive, non interrompe il nesso tra lavoro,
rischio ed evento lesivo.
In materia di infortunio in itinere, il rischio elettivo assume una nozione più
ampia rispetto all’infortunio che si sia verificato durante l’attività lavorativa
intesa in senso stretto, in quanto può comprendere comportamenti del
lavoratore non abnormi, ma semplicemente contrari a norme di legge o
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imprudenti.
Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice stradale può
configurarsi nel rischio elettivo, escludendo il nesso di causalità tra attività
lavorativa ed evento. Infatti, la Suprema Corte, con sentenza 18 marzo 2004
n. 5525, ha rigettato la richiesta di indennizzo Inail, dei superstiti di un
bracciante agricolo, deceduto a causa del ribaltamento del trattore che stava
guidando, di cui era sprovvisto dell'apposita patente. In questo caso, il rischio
elettivo viene ad esistenza comunque, a prescindere che vi sia o meno
77 De Simone A., Il rischio elettivo nell'infortunio sul lavoro, in“Persone&Danno”,10 ottobre 2012
78 Bellini G., Infortunio sul lavoro: rischio elettivo e indennizzo, in “italiaoggi”, 1 luglio 2009
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l'occasione di lavoro, in quanto l'infortunio è dipeso da un illecito relativo alla
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legge stradale, quale la guida senza patente.
La liceità del comportamento non esclude, comunque, il rischio elettivo; è
quindi da riferire ad esso, l’infortunio verificatosi mentre il lavoratore si avvia a
riprendere l'attività lavorativa al termine dello sciopero, al pari di quello
occorso durante lo sciopero stesso. Il lavoratore agisce a tutela dei propri
interessi, del tutto svincolati dai fini aziendali che caratterizzano il rapporto di
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lavoro;
Come da sentenza di Cassazione 1 settembre 2004 n. 17544, è stato inoltre,
ravvisato come rischio elettivo, il comportamento (non abnorme) di un
lavoratore che, usufruendo della pausa pranzo della durata di due ore si è
avvalso dell’uso del mezzo proprio, rimanendo vittima di un infortunio, pur
essendo la propria abitazione raggiungibile con i mezzi pubblici in quindici
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minuti.
E' invece stata concessa dalla Cassazione, con sentenza 19 aprile 2006 n.
9066, la tutelabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che, trovandosi alla
guida di un veicolo aziendale per svolgere attività lavorativa, in un giorno non
lavorativo, senza che ciò gli fosse stato imposto dal datore di lavoro e pur
potendo espletare tale attività in un giorno successivo, fu vittima di un
incidente stradale; l'infortunio è indennizzabile, in quanto resta fermo il nesso
79 Cass. 18 marzo 2004 n. 5525
80 De Simone A., Gli infortuni sul lavoro e in Itinere: L'occasione di lavoro negli orientamenti
giurisprudenziali, Giuffrè, 2013, p. 205
81 Cass. 1 settembre 2004 n. 17544 80
tra la condotta e l'occasione di lavoro, totalmente indipendente da impulsi
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personali e attuata in ragione di un fine lavorativo.
3.2. Il dolo e la colpa
Il dolo, inteso come la volontà del lavoratore di conseguire l'indennizzo Inail,
attraverso autolesionismo, simulazione di infortunio o aggravamento doloso di
un infortunio subito o di malattie professionali, non è logicamente soggetto a
tutela. Come da art. 65 T.U. il lavoratore che ponga in essere tali
comportamenti dolosi, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme restando le
pene stabilite dalla legge. Qualora il dolo sia accertato con sentenza penale,
l'istituto assicuratore avrà il diritto di eseguire un'azione di regresso contro il
lavoratore.
Come accennato in precedenza, la colpa del lavoratore data da negligenza,
imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti e discipline, non
esclude l'indennizzabilità, in quanto non interrompe il nesso causale tra
l'attività, il rischio e l'evento lesivo; infatti secondo l'orientamento classico
giurisprudenziale dato dalla sentenza di Cassazione 6 marzo 1996 n. 1750
«in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'imprudenza, la
negligenza e l'imperizia del lavoratore, anche se abbiano efficienza esclusiva
nella determinazione dell'evento, sono comprese nel rischio assicurato
quando ineriscano ad una condotta che, ancorchè determinata da circostanze
straordinarie, sia comunque inerente all'esecuzione del lavoro e sia stata
82 Cass. 19 aprile 2006 n. 9066 81
posta in essere in connessione con lo svolgimento del medesimo»
La colpa del lavoratore, non è di per sé ostativa all'interruzione della tutela
assicurata, a meno che non si tratti di comportamenti colpevoli gravi
(ammissibili al dolo), così abnormi da sfociare nel rischio elettivo, come
potrebbero essere manovre pericolose determinate da stato di ubriachezza,
gare di velocità con altri veicoli, dal percorrere una strada chiusa per
inagibilità, quindi scelte non giustificabili né, tanto meno, indennizzabili; negli
altri casi, dettati da colpa non grave, l'indennizzabilità deve essere
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concessa.
E' da ricordare, comunque, che in materia di infortunio in itinere, la nozione di
colpa è molto più rigorosa che per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro in
senso stretto, in quanto connessi solo in parte all'attività lavorativa vera e
propria e quindi, a quanto pare, non soggetti a tutela alla pari degli infortuni
sul lavoro, non concedendo l'indennizzo agli infortuni derivanti da colpa non
grave, causati dal mancato rispetto delle leggi stradali o dalla mancata
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prudenza.
Proprio in materia di infortuni in itinere, la differenza tra colpa e rischio elettivo
è quindi più complessa da individuare ed infatti, si rilevano sentenza
giurisprudenziali contrastanti:
• con la sentenza di Cassazione 4 dicembre 2001 n. 15312, viene
83 Castrica R., Feola T., Di Corato A., Infortuni in itinere: aspetti medico-legali: norme,
giurisprudenza, e dottrina, Giuffrè, 2010, p. 244 ss.
84 Corsalini G., Gli infortuni sulle vie del lavoro, Cedam, Padova, 2005, p. 96 ss.
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riconosciuto l'indennizzo al lavoratore infortunatosi mentre faceva
ritorno all'abitazione con la propria vettura, al termine della giornata
lavorativa, non rispettando il segnale di “stop”. La Cassazione decide di
concedere la tutela motivando che «non vi è alcuna ragione per
escludere l’operatività, anche in relazione agli infortuni in itinere, i quali
siano provvisti sotto gli altri profili dei requisiti dell’indennizzabilità, del
principio della idoneità in se della colpa del lavoratore, ancorchè
esclusiva, ai fini della elisione del collegamento tra attività lavorativa e
infortunio. […] anche violazioni apparentemente plateali alle regole
della circolazione trovano spesso la loro causa in distrazioni, difetti di
valutazione, errori tecnici di guida, necessità di uscire da situazioni
anomale causate da motivi vari, ecc., si da venire chiaramente esclusa
l’ipotesi della scelta volontaria del lavoratore, ma anche che,
generalmente, la stessa consapevole violazione delle prescrizioni si
basa sulla convinzione della superfluità nelle circostanze concrete del
rispetto della regola ai fini della sicurezza della circolazione, sicchè
anche sotto tale profilo, ferma restando la colpa del lavoratore, può
venire escluso il rischio elettivo, salv