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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Sede di Milano

Facoltà di Scienze Politiche

Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

TESI DI LAUREA

Sviluppo sostenibile: la tutela dell’ambiente nel diritto internazionale

Relatore: Prof. Andrea Santini Elaborato di: Carlo Alberto Abruzzo

N°. Matricola: 4706598

Anno Accademico 2020-2021

Indice pag.

Introduzione 4

L’evoluzione storica del principio nel

1. diritto internazionale

1.1 La nascita del diritto internazionale dell’ambiente 6

Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull’ambiente

1.2 La umano 10

l’origine della nozione

1.3 Il Rapporto Brundtland: di sviluppo sostenibile 13

1.4 Dalla Dichiarazione di Rio al Protocollo di Kyoto 18

1.5 Le evoluzioni più recenti 24

2. La collisione fra sostenibilità nel diritto internazionale e sovranità interna

degli Stati

2.1 La natura giuridica dello sviluppo sostenibile 30

2.2 Principi e obblighi degli Stati nel diritto internazionale 35

2.3 Sovranità e discrezionalità degli Stati 43

Conclusioni 50

Bibliografia 53

3

Introduzione

Questo lavoro si propone di analizzare le origini del concetto di sviluppo sostenibile,

analizzando sul piano giuridico la sua evoluzione nel diritto internazionale e, in

particolare, la sua relazione con la salvaguardia dell’ambiente. Il motivo principale per il

quale ho scelto di parlare di sviluppo sostenibile e, conseguentemente, di ambiente è che

“Our

il perseguimento di questo principio, dalla sua introduzione grazie al Rapporto

Common Future” (anche noto come Rapporto Brundtland) del 1987 fino ad oggi, è

divenuto sempre di più un obiettivo prioritario per gli Stati, spesso chiamati ad agire nel

rispetto della sostenibilità. Al contempo, però, gli sforzi fatti fino ad ora sono stati

insufficienti sia nel ridurre la vaghezza e genericità del principio stesso sia nel prevedere

un programma d’azione comune e globale. Ritengo, infatti, importante parlare di sviluppo

sostenibile e protezione ambientale, per cercare di meglio comprendere i passi che sono

stati già fatti e quelli ancora da compiere, riflettendo sulle intricate problematiche e

analizzando la genesi e l’evoluzione

complessità ancora irrisolte, di una materia sempre

più d’interesse generale ma, ancora, ingabbiata in uno stato di definizione.

La protezione dell’ambiente e la definizione di principi volti a garantirne la

salvaguardia sono temi, da cinquant’anni a questa parte, sempre più d’interesse generale.

negli anni 70’, quando il mondo

La prima affermazione del concetto risale, infatti,

cominciò a comprendere che il processo di globalizzazione in atto ed il conseguente

costante sfruttamento delle risorse ambientali disponibili (il petrolio in particolar modo)

portato, in poco tempo, all’esaurimento delle risorse indispensabili per il

avrebbero

benessere umano, ma soprattutto per la salute del pianeta. Gli Stati hanno compreso la

necessità di assumere misure e comportamenti atti a preservare l’ambiente per garantire

alle generazioni future le stesse, o addirittura migliori, condizioni ambientali.

Nel primo capitolo ripercorrerò le tappe più importanti che hanno condotto al

progressivo sviluppo del diritto internazionale dell’ambiente mostrando come le Nazioni

Unite abbiano giocato un ruolo chiave nella crescita della materia se pur la Carta di San

4

del 26 giugno 1945 non preveda norme volte alla tutela dell’ambiente e delle

1

Francisco

risorse naturali. È, soprattutto, la convocazione di tre conferenze intergovernative

(Stoccolma del 1972, Rio de Janeiro del 1992 e Johannesburg del 2002) ad aver scandito

le principali tappe dell’evoluzione della nozione di sviluppo sostenibile.

Al contempo, sebbene le organizzazioni internazionali abbiano dato e continuino a dare

apporto più che rilevante all’evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente, sono

un

i singoli Stati ad essere i protagonisti della società internazionale ed i principali

responsabili della tutela ambientale attraverso l’esercizio della loro sovranità sul

territorio; sono sempre gli Stati a definire politicamente e diplomaticamente il percorso

all’adozione delle norme di

internazionale in materia di tutela ambientale, a contribuire

interesse ed a darne attuazione. Il secondo capitolo, infatti, tratterà proprio questo tema

analizzando come il diritto internazionale sia fortemente condizionato, se non addirittura

limitato, dalle prerogative riservate agli Stati in termini di discrezionalità, sovranità e

flessibilità rispetto all’esigenza di tutela ambientale, rendendo, spesso, principi ed

obblighi inefficaci e deboli.

Tutto ciò dimostra come il principio dello sviluppo sostenibile possa essere

considerato un principio giuridico “aperto” sia per il fatto di inglobare al suo interno, oltre

alla componente fondamentalmente ambientale, anche componenti di carattere etico,

economico, culturale e sociale, ma soprattutto per il fatto di essere ancora in piena fase di

evoluzione e definizione e, probabilmente, troppo acerbo per poter permettere una linea

d’azione coesa ed unitaria ai fini della tutela ambientale sul piano internazionale.

Il lavoro, difatti, mira a dimostrare come la natura di per sé recente della nozione di

sviluppo sostenibile sia in contrapposizione con la costante trasformazione e complessità

della questione ambientale, rendendola irrisolvibile senza un approccio unitario da parte

della Comunità internazionale e l’accoglimento di principi e valori comuni da parte dei

singoli Stati per prevenire e curare con rapidità ed incisività le situazioni di degrado

ambientale e territoriale globali.

Lo Statuto delle Nazioni Unite costituisce l’atto fondativo delle Nazioni Unite stesse, si compone di

1

111 articoli, suddivisi in 19 capitoli, e di un preambolo. È, inoltre, integrato dallo Statuto per la Corte

internazionale di giustizia. 5

Capitolo 1. L’evoluzione storica del principio nel diritto internazionale

1.1 La nascita del diritto internazionale dell’ambiente

L’interesse della Comunità nazionale nei confronti della questione ambientale è un

fenomeno relativamente recente. In un primo momento, negli anni precedenti alla

internazionali volte alla protezione dell’ambiente

Seconda guerra mondiale, le iniziative

risultavano essere occasionali e disorganiche. Lo scopo iniziale dei primi trattati

multilaterali e bilaterali in materia era quello di proteggere gli interessi economici dei

2

singoli Stati più che preservare le loro risorse ambientali . Difatti, lo specifico interesse

per le problematiche ambientali cominciò a trovare attuazione solamente alla fine degli

anni ’60.

Le ragioni per le quali gli Stati cominciarono ad assumere un comportamento diverso

in materia sono diverse: innanzitutto, il grande aumento di incidenti e la presa di

coscienza del fatto che l’impatto ambientale delle attività dei singoli Stati non si

ripercuote solamente su di essi ma anche su altri Stati ed enti estranei alla loro

3

giurisdizione . Ciò risulta particolarmente chiaro guardando al noto caso relativo

all’affondamento della petroliera 4

Torrey Canyon del 1967 . Questo mostra da un lato il

fatto che il versamento di circa 80 mila tonnellate di petrolio nelle acque della Manica era

un evento drammatico il cui interesse coinvolge un numero significativo di Stati e, in

2 Cfr., ad esempio, International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, London,

12 maggio 1954, in vigore dal 26 luglio 1958.

L’evoluzione storica,

3 Cfr. L. Pineschi, in A. Fodella, L. Pineschi (a cura di), La protezione

dell’ambiente nel diritto internazionale, Torino, 2009, p. 10.

4 Il 18 marzo 1967 la Torrey Canyon, una superpetroliera della British Petroleum, battente bandiera

liberiana, si incagliò al largo delle coste della Cornovaglia, riversando nel mare un totale di 120 tonnellate

di petrolio che si estese velocemente verso le coste inglesi e francesi. Le autorità britanniche non furono

capaci di affrontare la problematica in atto e, soprattutto, si dimostrano impreparate nel contenere la

fuoriuscita di petrolio (utilizzarono, infatti, sostanze chimiche per cercare di risanare le coste, le quali

provocarono ulteriori danni ambientali). Questo evento dimostrò l’insufficienza delle misure esistenti e

l’esigenza di creare una base normativa compatta tra gli Stati per affrontare, in modo coeso ed efficiente,

incidenti di questo tipo. Si decise, dunque, di bombardare la nave facendola affondare per evitare ulteriori

danni. Cfr. L. Mattioni, La canalizzazione della responsabilità per inquinamento da idrocarburi, in

Giureta. Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2015, p. 144. 6

l’impossibilità di porre rimedio a tale situazione attraverso provvedimenti

secondo luogo,

di portata nazionale. Un altro elemento rilevante è rappresentato dalla maggiore

dell’opinione pubblica internazionale alle questioni ambientali,

attenzione in particolare

l’esauribilità delle risorse naturali e l’incondizionato

alla luce della stretta relazione tra

5

sviluppo economico degli Stati . di “internazionalizzazione” del diritto

Le conseguenze principali di questo percorso

dell’ambiente un’evoluzione

sono due. Da un lato si registra normativa della protezione

alla nascita di una “democrazia ambientale”,

ambientale internazionale tale da contribuire

capace di coinvolgere nell’assunzione delle decisioni pubbliche in materia tanto la società

civile (in quanto principale vittima dei disastri di natura ambientale) quanto la Comunità

internazionale (da questo momento in poi CI) nel suo complesso (e, dunque, i singoli

lato

6

Stati) ; dall’altro tale sviluppo ha permesso, nel corso degli anni, di adottare un

approccio di carattere globale (realizzatosi, soprattutto, tramite la convocazione di diverse

Conferenze ben analizzate nelle pagine seguenti), affrontando le problematiche

7

ambientali secondo un metodo unitario ed integrato .

Si crearono le condizioni per poter adottare norme di portata internazionale volte a

l’impiego delle risorse naturali.

regolamentare Un esempio importante è rappresentato

8

dalla decisione arbitrale nel caso fonderia di Trail del 1941, che stabilì che alcuno Stato

avrebbe potuto sfruttare il proprio territorio in maniera tale da provocare danni e

ripercussioni al territorio degli altri Stati. Questo dimostra che già prima della

stipulazione di trattati multilaterali in materia ambientale, alcune controversie fra Stati

9

consentivano di porre le basi per gli sviluppi giurisprudenziali successivi della disciplina .

5 L. Pineschi, op. cit., p. 10.

L’accesso all’informazione e alla giustizia,

6 Cfr. L. Marotti, in F. Amabili, R. Giuffrida (a cura di), La

tutela dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo, Torino, 2018, p. 70.

Diritto dell’ambiente,

7 G. Rossi, (a cura di), V edizione, Torino, 2021, p. 30.

Sentenza del tribunale arbitrale dell’11 marzo 1941,

8 Canada c. Stati Uniti (Trail Smelter).

nella realizzazione del principio di “democrazia ambientale

9 Un altro passaggio importante è costituito

dal cosiddetto “Rapporto dell’attività umana sull’ambiente, richiedendo per la prima volta agli

Meadows”.

esseri umani di desistere da azioni in grado di danneggiare il benessere delle generazioni future, cercando

di limitare il progresso economico e tecnologico umano in vista di una più equilibrata ed omogenea crescita

Diritto dell’ambiente,

del sistema globale; cfr. G. Rossi (a cura di), V edizione, Torino, 2021, p. 5. 7

Il momento fondamentale durante il quale la gestione della problematica ambientale è

passata da specifica e bilaterale a più generale e globale è rappresentato dalla Conferenza

Dichiarazione sull’ambiente

delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972. È, soprattutto, la

in avanti,

umano (d’ora Dichiarazione di Stoccolma), adottata durante la Conferenza

stessa, a rappresentare un momento di svolta. Con questa vennero riconosciuti in qualità

di principi di carattere generale sia il diritto fondamentale di ciascun uomo a godere di un

ambiente che garantisca il proprio benessere sia il dovere dell’uomo di provvedere alla

salvaguardia ed alla protezione dell’ambiente. La Dichiarazione, inoltre, si impegna a

riconoscere la sovranità degli Stati sulle risorse naturali del loro territorio e, al contempo,

riconosce il loro dovere a svolgere un’attività di coordinamento e cooperazione con gli

altri Stati per migliorare le condizioni dell’ambiente.

ritenere che lo sviluppo del diritto internazionale dell’ambiente

In conclusione, si può 10

nel corso del tempo sia stato scandito da alcune tappe fondamentali che hanno

contribuito a definire diversi principi, ancora oggi, alla base del diritto ambientale. Queste

tappe sono, prevalentemente, rappresentate da una serie di convenzioni a carattere

universale e regionale il cui intento era ed è quello di accrescere i rapporti tra i vari Stati

11

allo scopo ultimo di una gestione unitaria del problema ambientale .

La prima è, sicuramente, rappresentata dal Rapporto Brundtland del 1987, elaborato dalla

Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, nel quale si afferma per la prima volta

la nozione di “sviluppo sostenibile”, assunta tanto dal diritto internazionale quanto

dall’ordinamento della maggior parte degli Stati: si stabilì che lo sviluppo, per poter

essere inteso come “sostenibile” debba soddisfare i bisogni delle presenti senza

compromettere quelli delle generazioni future.

La seconda tappa è rappresentata dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 e dalla

sull’Ambiente e Sviluppo

conseguente adozione della Dichiarazione e del programma

d’azione noto come raccoglie l’eredità del

Agenda 21. La Dichiarazione Rapporto

Brundtland, estendendo il principio di sviluppo sostenibile e riconoscendone la validità

non solo a livello ambientale ma anche sociale ed economico.

10 Per un maggiore approfondimento rispetto agli sviluppi meno noti in materia, si rinvia a G. Rossi, (a

Diritto dell’ambiente,

cura di), V edizione, Torino, 2021, pp. 40-42.

11 P. Schwartz, Sustainable Development in International Law, in Non-State Actors and International

Law, 2005, pp. 127-128. 8

12

Un altro momento importante è, poi, rappresentato dal Protocollo di Kyoto del 1997.

La sua rilevanza dipende da un aspetto centrale nello sviluppo della dottrina: la previsione

normativa di obiettivi e di standard giuridicamente vincolanti a carico degli Stati

13

contraenti . Il Protocollo del 1947 riconosce, dunque, per la prima volta, impegni e

doveri vincolanti in materia di protezione ambientale a carico degli Stati, dando un

contributo fondamentale all’evoluzione sopranazionale del diritto dell’ambiente.

Il diritto internazionale dell’ambiente, infine, ha conosciuto la sua più recente

occasione di sviluppo nel dicembre 2015, in occasione della Conferenza di Parigi sui

conclusasi con l’adozione dell’Accordo

cambiamenti climatici (COP 21), di Parigi, volto

L’Accordo

a disciplinare la riduzione delle emissioni inquinanti. figura un progresso

significativo nella definizione e nella struttura del diritto dell’ambiente per tre motivi

fondamentali, meglio analizzati nei paragrafi seguenti: innanzitutto l’Accordo è stato

sottoscritto anche da paesi in via di sviluppo che non erano stati impegnati dagli accordi

precedenti; in secondo luogo, si è dato seguito al progetto nato a Copenaghen nel 2009

relativamente alla creazione di un fondo finanziato annualmente dagli Stati avanzati (con

100 miliardi di dollari) ed a partire dal 2020; e, per ultimo, è stata completamente

passando da regole “top-down” ad un impostazione di

rovesciata la strategia di Kyoto,

tipo “bottom-up”, in base alla quale la realizzazione dei piani adottati è assicurata non da

procedure di sanzione ma dalla previsione di obblighi di informazione e trasparenza e,

14

fondamentalmente, dalla collaborazione fra gli Stati .

Si comprende, quindi, che l’evoluzione della disciplina ambientale è stata scandita da

una serie di dichiarazioni e convenzioni internazionali, sul cui valore giuridico occorre

interrogarsi. Molti di questi atti non hanno un carattere giuridicamente vincolante ma si

limitano a fungere da contenitori di enunciazioni di principio piuttosto che di obblighi ed

impregni precisi e vincolanti a carico degli Stati. Per questo motivo ci interroghiamo

rispetto all’efficacia del diritto internazionale dell’ambiente e, in

12 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, in UN Doc.

FCCC/CP/DEC/1/CP.3 del 23 maggio 1998.

13 G. Rossi, op. cit., p. 33.

14 Cfr. G. Rossi, op. cit., p. 30 ss. 9

15

particolare dei numerosi, strumenti di soft law la cui incisività dipende, in particolare,

dalla capacità, disponibilità e volontà degli Stati di darne attuazione.

1.2 La Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull’ambiente umano

Il primo importante evento in cui universalmente Stati e organizzazioni internazionali

affrontarono la questione ambientale stabilendo linee d’azione unitarie è la Conferenza

16

di Stoccolma, tenutasi tra il 5 e il 16 giugno 1972 . A determinare la grande importanza

di poterla pienamente considerare come l’origine del

di questa Conferenza, oltre al fatto

diritto internazionale dell’ambiente, è in particolar modo l’adozione di tre documenti

conclusivi giuridicamente

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carloalberto.abruzzo01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.
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