Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Al termine della sperimentazione clinica, è necessario che
15
produzione del farmaco sul territorio nazionale (anche al solo scopo di esportazione) e per
ottenerla, il richiedente è tenuto a:
1. specificare il medicinale e la forma farmaceutica da produrre o importare, nonché i luoghi
in cui si effettuano la produzione e i controlli;
2. disporre di locali, attrezzature tecniche e strutture adeguati e sufficienti, sia per la
produzione e il controllo sia per la conservazione del farmaco;
3. disporre di almeno una persona qualificata, coadiuvata da un sufficiente personale dotato
di competenze e qualifiche idonee a garantire la qualità farmaceutica (compresa la
dell’applicazione e del
persona qualificata responsabile rispetto delle Norme di Buona
16
Fabbricazione ).
Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, l’AIFA adotta le proprie determinazioni e, in
l’autorizzazione alla produzione
particolare, può rifiutare di concedere (e, in questo caso, deve
all’interessato, dandone un’adeguata
notificare il diniego motivazione), può chiedere ulteriori
all’interessato le condizioni necessarie per
informazioni sugli stabilimenti industriali o indicare
rendere i locali e le attrezzature tecniche idonei alla produzione (in questo caso, il termine di 90
giorni è sospeso) oppure può concedere l’autorizzazione alla produzione (e, in questo caso, deve
una copia all’Agenzia
inviarne europea per i medicinali e pubblicare, nella Gazzetta Ufficiale della
l’elenco degli stabilimenti
Repubblica Italiana, industriali autorizzati alla produzione del farmaco).
14 L’Agenzia europea per i medicinali (European –
Medicines Agency EMA) garantisce la protezione e la promozione
salute dell’uomo e degli animali, attraverso l’attività di coordinamento e valutazione della documentazione
della dell’Unione Europea.
inviata dalle case farmaceutiche degli Stati membri
15 Art. 50 del D.Lgs. n°219/2006 (e successive modificazioni).
16 Le Norme di Buona Fabbricazione sono regole tecniche relative alla qualità, le quali garantiscono che il farmaco sia
prodotto e controllato secondo le norme di qualità adeguate all'uso a cui è destinato. 11
2.2.1.3. Obblighi del produttore e linee guida sulle Norme di Buona Fabbricazione
17
Il titolare dell’autorizzazione alla produzione è sottoposto a diversi obblighi e deve seguire le linee
18
guida sulle Norme di Buona Fabbricazione (Tabella 3):
2.2.2. Le tipologie di prodotti farmaceutici
Il farmaco può essere classificato in vari modi e secondo diverse caratteristiche:
1. il regime di fornitura, ossia le modalità con cui può essere distribuito al pubblico (in
farmacia, nei corner della Grande Distribuzione Organizzata, nella parafarmacia, ecc.);
2. il regime brevettuale;
3. il regime di rimborsabilità, ossia le modalità di pagamento.
17 Art. 51 del D.Lgs. n°219/2006 (e successive modificazioni).
18 Artt. 61-71 del D.Lgs. n°219/2006 (e successive modificazioni). 12
19
In base al regime di fornitura, si distinguono cinque tipologie di farmaci (Tabella 4) :
In base al regime brevettuale, si distinguono due tipologie di farmaci (Tabella 5):
19 Artt. 87-93 del D.Lgs. n°219/2006 (e successive modificazioni). 13
In base al regime di rimborsabilità, si distinguono tre tipologie di farmaci (Tabella 6):
2.2.3. Le categorie di Dispositivi Medici
Le Direttive comunitarie e le leggi italiane che le hanno recepite disciplinano, separatamente,
i Dispositivi Medici impiantabili attivi, i Dispositivi Medici (in genere) e i Dispositivi
Medico-Diagnostici in vitro (Tabella 7): 14
I Dispositivi Medici (in genere) sono suddivisi in quattro classi, in funzione della loro complessità e
del rischio potenziale per il paziente (Tabella 8):
I Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro sono suddivisi in quattro categorie, in funzione del rischio
associato al tipo di analisi eseguita e alla tipologia dei reagenti utilizzati per effettuarla (Tabella 9):
Qualsiasi Dispositivo Medico può essere immesso in commercio e messo in servizio nel territorio
dell’Unione Europea soltanto se conforme alla Direttiva 93/42/CEE, attraverso la quale il prodotto
potrà ottenere il marchio CE (Allegato III e V) se non compromette la sicurezza e lo stato clinico
del paziente, né la salute e la sicurezza degli utilizzatori ed eventualmente di terzi, qualora sia
correttamente installato, formi oggetto di un’adeguata manutenzione e sia impiegato alle condizioni
e per le finalità previste. 15
Il marchio CE deve essere apposto in modo da risultare leggibile e indelebile sull'imballaggio
che garantisce la sterilità, sull'eventuale imballaggio commerciale e sulle istruzioni per l'uso, e
numero di identificazione dell’Organismo
deve essere accompagnato dal Notificato responsabile
20
dell'applicazione delle procedure previste agli Allegati II, IV, V e VI .
2.2.4. La brevettazione dei farmaci
L’impresa farmaceutica titolare del medicinale innovativo ha interesse a richiedere una tutela
21
brevettuale fin dalla scoperta del principio attivo, ma, in questo modo, il tempo effettivo di durata
del brevetto risulterà più limitato, in quanto, prima che il farmaco possa essere immesso sul
mercato, è necessario attendersi un lasso di tempo più o meno lungo, che va a sottrarsi a quello in
cui l’impresa farmaceutica titolare dell’innovazione potrebbe vendere il medicinale in via esclusiva;
pertanto, al fine di contribuire al costante miglioramento della sanità pubblica incentivando la
ricerca e l’innovazione nel settore farmaceutico, è stato introdotto, in Europa, il cosiddetto
22
Certificato Protettivo Complementare (CPC) , che consiste in un titolo in forza del quale viene
prolungata la durata del brevetto limitatamente al farmaco innovativo, in modo da consentire di
recuperare, in tutto o in parte, il tempo intercorso tra la data di deposito della domanda di brevetto e
quella della prima autorizzazione all’immissione sul mercato (Tabella 10).
20 Art. 17, commi 2 e 3, della Direttiva 93/42/CEE.
21 In Europa, la durata della tutela brevettuale è di 20 anni, a partire dalla data in cui è stata depositata la domanda
di brevetto farmaceutico.
22 Regolamento 09/469/CE. 16
2.3. Il prezzo (Price) un prezzo; con riferimento all’Italia:
Ad ogni farmaco immesso sul mercato è necessario attribuire
per i medicinali di fascia ”C” e ”C-bis”, il prezzo
1. è stabilito liberamente dal produttore, in
base ai principi fissati dalla normativa europea, ma, per i farmaci soggetti a prescrizione
l’AIFA esercita
medica, un monitoraggio, verificando il rispetto di due condizioni: il
prezzo del medicinale può essere aumentato soltanto ogni 2 anni (nel mese di Gennaio
l’aumento del prezzo del medicinale non può essere superiore alle
degli anni dispari) e
variazioni dell’indice ISTAT sul costo della vita;
per i medicinali di fascia ”A”, il prezzo è il risultato di un processo di negoziazione tra il
2. produttore e l’AIFA:
il produttore deve presentare la domanda, accompagnata da una documentazione
in cui risulti che il medicinale o è utile per il trattamento di patologie per le quali
non esiste nessuna cura efficace o dà una risposta più adeguata rispetto ai farmaci
già disponibili per le stesse indicazioni terapeutiche o presenta almeno un altro
elemento d’interesse per il SSN (ad esempio, un impatto economico sulla sanità
pubblica e/o un rapporto rischio/beneficio migliore);
23
il Comitato Prezzi e Rimborso esamina la domanda del produttore, col supporto
dei dati di consumo e di spesa farmaceutica convenzionata dell’Osservatorio
24
nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMed) , e trasmette il proprio giudizio
25
alla Commissione Tecnico-Scientifica , la quale esprimerà un parere consultivo
sulla documentazione presentata dal produttore e, in caso di parere positivo, la
di Amministrazione dell’AIFA, per la successiva delibera
trasmetterà al Consiglio
che sarà poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
23 dal Direttore Generale dell’AIFA ed è dal Presidente dell’ISS
Il Comitato Prezzi e Rimborso è presieduto composto
e da altri 8 membri di comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di determinazione dei
dell’economia sanitaria e della farmacoeconomia.
prezzi dei farmaci,
24 L’OsMed garantisce il monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata elaborando milioni di ricette prescritte
dai medici di medicina generale e inviate dalle farmacie; le sue finalità principali sono: a)descrivere i cambiamenti
nell’uso dei farmaci; b)favorire la diffusione dell’informazione sull’uso dei farmaci; c)confrontare il consumo dei
dell’Unione Europea;
medicinali in Italia con quello degli altri Paesi d)chiarire il rapporto rischio/beneficio dei
farmaci, incrociando i dati sugli effetti collaterali con quelli sui livelli d’uso dei medicinali nella popolazione.
25 dal Direttore Generale dell’AIFA
La Commissione Tecnico-Scientifica è presieduta ed è composta dal Presidente
dell’ISS e da altre 9 personalità della medicina e della farmacologia italiana. 17
2.3.1. Le politiche di prezzo e di controllo della spesa pubblica
L’AIFA ha il compito di mantenere l’equilibrio economico relativo al tetto massimo fissato per la
spesa farmaceutica complessiva e, quindi, in caso di sforamento, è tenuta ad applicare opportune
misure di ripiano; le principali politiche di controllo della spesa pubblica adottate in Italia sono: la
prescrizione del medicinale per principio attivo, nei casi in cui il paziente è curato, per la prima
volta, per una patologia cronica o un nuovo episodio di patologia non cronica ed esistono, sul
26
mercato, più medicinali equivalenti a base del principio attivo scelto dal medico per il trattamento ;
ai produttori, di chiedere, all’AIFA, la sospensione della riduzione del
il Pay-Back, che consente,
27 dei medicinali di fascia ”A”,
5% dei prezzi al pubblico in commercio e con vendite alla data del
per l’anno 2010,
25 Maggio 2011, che hanno aderito alla sua proroga a fronte del contestuale
28
versamento, alle Regioni, del relativo valore, su specifici c/c individuati dalle Regioni stesse .
2.3.2. Gli strumenti innovativi di pricing
Accanto alle misure di ripiano, in Italia sono previsti anche altri due interventi di razionalizzazione
29
e ammodernamento della filiera del farmaco, ossia il prezzo di riferimento (reference-pricing) e la
compartecipazione al cost