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Capitolo Terzo: Principali tipologie e relativo trattamento fiscale dei fringes benefits previsti nel Tuir
1. Automobile:
La concessione dell'uso di un'autovettura di proprietà dell'azienda ad un dipendente costituisce una delle forme di retribuzione in natura più frequenti. Spesso natura e valore del beneficio sono stabiliti mediante la contrattazione individuale o collettiva. Quando ciò non avviene si pone il problema di valutare entrambi gli aspetti. Inizialmente le elaborazioni provenienti dalla prassi, dalla dottrina e dalla giurisprudenza ritenevano che la natura retributiva di questo beneficio potesse differenziarsi a seconda dell'uso che concretamente veniva fatto dell'autovettura concessa. Più precisamente se l'autovettura era utilizzata esclusivamente per fini lavorativi, l'uso non era di regola considerato come beneficio poiché, in sostanza, non integrava le utilità percepite dal dipendente.
68 G. GIUNTA,
Fringe benefits: autovettura e prestito, in Dir. Prat. Lav., n. 19/84, p.891 ss. 36 lavoratore. Se l'uso era invece promiscuo, ossia concesso anche per scopi personali del lavoratore, o esclusivamente privato, sorgeva effettivamente il problema di definirne natura e valore, al fine di determinare l'incidenza sugli altri elementi retributivi. Ad oggi la giurisprudenza sembra essersi consolidata su un diverso orientamento: si ritiene infatti che debba essere attribuita natura retributiva a tutto ciò che venga obbligatoriamente corrisposto al lavoratore in adempimento del contratto di lavoro. In altri termini, ogni volta che il datore si sia obbligato, mediante contratto di lavoro, a concedere l'uso dell'autovettura, tale emolumento acquista carattere retributivo. Fino al 31 dicembre 1996 tale beneficio doveva essere determinato applicando il criterio del costo specifico, facendo emergere quindi ampia discrezionalità e indeterminatezza le quali avevanoripercussionisull'effettivo valore dello stesso. Dal 1 gennaio 1997 l'importo del beneficio in natura derivante dall'uso. Sul punto si veda Cass. civ., Sez. lav., 26 febbraio 1985, n. 1680, in Giust. civ. Mass., 1985; Cass. civ., Sez. lav., 20 luglio 1990, n. 7431, in Riv. giur. lav. 1991, II, p.313; Cass. civ., Sez. lav., 22 luglio 1992, n. 8831, in Impresa, 1993, p. 1012; sul punto si veda anche la più recente Cass. civ., Sez. lav., 11 febbraio 1998, n. 1428, in www.legge-e-giustizia.it "secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un'autovettura di servizio, concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore, come beneficio in natura, indipendentemente dall'effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di un'obbligazione che - ove anche non sia ricollegabile ad una specifica prestazione - è suscettibile di essere considerata di.natura retributiva ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità (ora trattamento di fine rapporto), se risultapattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede". 37dell'auto aziendale è determinato forfetariamente con riferimento al tipo di automezzo. Le ipotesi da distinguere sono tre; l'ipotesi in cui l'autovettura sia concessa in uso promiscuo al dipendente; l'ipotesi in cui la stessa sia concessa esclusivamente per uso personale o familiare e quella per la quale sia concessa solo ed esclusivamente per uso aziendale.
1.1. Autovettura data "in uso promiscuo" al lavoratore dipendente:
L'autovettura viene data "in uso promiscuo" al dipendente quando l'utilizzo della medesima viene attuato in parte, per scopi aziendali (esempio: visita a clienti, trasferte aziendali) in parte, per scopi personali (esempio: viaggi per recarsi al lavoro, viaggi personali al sabato ed
alla domenica, viaggi durante le ferie, viaggi in orario extra-lavoro). L'uso misto del mezzo aziendale ha dato in passato non pochi problemi per la quantificazione della quota dei costi di esercizio da imputare all'uso privato. Sierano al riguardo formulati diversi criteri. Un primo criterio era quello temporale secondo il quale si rapportava il costo complessivo al periodo di effettivo utilizzo del mezzo per ragioni extra-lavorative; periodo che era quantificato in 104 giorni annui giungendo a determinare una quota annua dei 38 costi di esercizio imputabile all'uso privato pari ai 104/365 del costo complessivo. Altro criterio era quello chilometrico secondo cui veniva imputato il chilometraggio percorso dal lavoratore per uso privato quantificandone il valore sulla base di apposite tariffe, normalmente quelle ACI. Altro metodo era il c.d. full leasing che prevedeva la forfetizzazione dei costi relativi all'uso privato del mezzo aziendale nella misura dei 2/7 del canone di un
Ipotetico contratto di full leasing relativo al medesimo tipo di veicolo concesso in uso al dipendente. Poiché nessuno dei seguenti metodi richiamati, basandosi su presunzioni esemplificazioni, si rivelava inattaccabile da parte del Fisco, la modalità di determinazione della tassazione del benefit è mutata. Infatti attualmente il fringe benefit qui in esame è misurato in modo forfetario dal comma 4 dell'art. 51 del Tuir, il quale stabilisce la seguente modalità di calcolo: per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori che il datore di lavoro ha assegnato ad uno o più dipendenti per espletare l'attività di lavoro e per i quali ha consentito anche l'uso personale degli stessi, si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo.
N. BIANCHI, E. CINTOLESI,
S. CIVITARELLO, "Rimborsi spese e fringe benefit in azienda", Milano, 1997, pp. 76-79. 39chilometrico di esercizio desumibile dalle tabellenazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente". Qualora il modello di veicolo utilizzato promiscuamente dal dipendente non sia compreso tra quelli inclusi nelle tabelle ACI, l'importo da assoggettare a tassazione deve essere calcolato prendendo come riferimento il modello di veicolo che, per tutte le sue caratteristiche, risulta più 71simile. La presunzione relativa ai chilometri attribuita all'uso personale dell'automezzo da parte del dipendente è assoluta e prescinde dall'effettivo 72utilizzo dell'automezzo stesso. L'importo daPer far concorrere alla formazione del reddito, l'uso promiscuo del veicolo da parte del dipendente deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale gli viene concesso, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è stato assegnato. Si ricorda che, ai fini del conteggio della durata dell'utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d'imposta, non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato dallo stesso dipendente.
Fonti:
- "Manuale operativo, Lavoro 2004", Milano, 2004, p. 701.
- A. CASOTTI, "Reddito di lavoro dipendente", Milano, 2003, p. 87. Sul punto si veda anche G. DAN, M. GABELLI, "Fringe benefits e rimborsi spese", Milano, 2013, p. 261ss.
- "Manuale operativo, lavoro 2004", Milano, 2004, p. 701.
La circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998 precisa anche che l'utilizzo da parte del dipendente deve essere provato.
in base ad idonea documentazione eche il periodo di uso promiscuo da parte del dipendente deve essere superiore per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta76 del datore di lavoro.
1.1.1. Ipotesi A): uso promiscuo per la maggior parte del periodo di imposta:
Se il veicolo è stato dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (esempio: 200 giorni su 365), i costi dei veicoli non subiscono le limitazioni relative al costo di acquisto del veicolo; al canone di locazione77 finanziaria; al costo di locazione o noleggio. Se l'uso promiscuo dell'autovettura viene invece concesso per un periodo inferiore all'anno, il valore del fringe benefit deve essere conteggiato in base al numero dei giorni per i quali il veicolo viene74 Circolare n. 48/E, 10 febbraio 1998, in www.ilsole24ore.com.75 In www.ilsole24ore.com.76 F. DEZZANI, L. DEZZANI, Autovetture: fringe benefit e costi deducibili, in Il Fisco,2007, n. 33, p.
4820 ss.77 Sul punto si veda F. DEZZANI, L. DEZZANI, Autovetture: fringe benefit e costi deducibili, in Il Fisco, 2007, n. 33, p. 4820 ss.; L. CACCIAPAGLIA, R. PROTANI, Nuove disposizioni per la deducibilità delle autovetture aziendali, in Il Fisco, 2012, n. 45, p. 7177 ss. 41 assegnato, sempre che sia la maggior parte del periodo d'imposta. L'art. 164, comma 1, lettera b-bis), Tuir stabilisce nella misura del 70% a decorrere dal 2013, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare, la deducibilità per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Ad oggi non sussistono obblighi formali di annotazione sulla carta di circolazione del mezzo assegnato in uso al dipendente. È tuttavia opportuno precisare che è stato firmato dal Presidente della Repubblica un decreto che prevede "l'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che"
siano in disponibilità di soggetti diversi dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità". Pertanto, con l'entrata in vigore del predetto regolamento, si renderà necessario, laddove l'autovettura sia concessa in uso promiscuo (o esclusivo) al dipendente, provvedere all'aggiornamento della carta di circolazione dell'autovettura con l'annotazione dell'