Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 44
Tesi - Falsi Medievali di Enrico II e Corrado II Pag. 1 Tesi - Falsi Medievali di Enrico II e Corrado II Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tesi - Falsi Medievali di Enrico II e Corrado II Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tesi - Falsi Medievali di Enrico II e Corrado II Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tesi - Falsi Medievali di Enrico II e Corrado II Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tesi - Falsi Medievali di Enrico II e Corrado II Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tesi - Falsi Medievali di Enrico II e Corrado II Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tesi - Falsi Medievali di Enrico II e Corrado II Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tesi - Falsi Medievali di Enrico II e Corrado II Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 44.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tesi - Falsi Medievali di Enrico II e Corrado II Pag. 41
1 su 44
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ANALISI DEI DOCUMENTI DI ENRICO II

Il primo documento, per quelli di Enrico II, che possiamo porre nel gruppo dei

documenti falsi, poiché alla fine del documento ritroviamo aspetti tipici della

falsificazione, è catalogato nei Monumenta Germanica Historica con il numero

nel documento riscontriamo una disposizione anomala per l’XI

288. Infatti,

secolo che riguarda il diritto da parte dei figli legittimi di poter nominare notai

pubblici, giudici ordinari o messi regi. Più in specifico l’attestato tratta di una

conferma di beni al Monastero di Santa Maria di Farneto, nella parte iniziale

troviamo l’invocazione a Dio e la citazione dell’abate Martino, che viene citato

nell’assemblea del palazzo imperiale dal signor Oddolone e viene tratteggiato

come abate vicino alle posizioni dell’imperatore; lo stesso, nel territorio di

Cortona, cura le terre del Monastero, avendo l’incarico di amministratore

giurisdizionale delle imposte e dei pedaggi. In seguito l’imperatore Enrico II

concede allo stesso abate e ai suoi successori le terre attraverso un lungo elenco

di luoghi cui poi corrispondono in alcuni casi chiese, in altri appezzamenti di

terreni e ville. I luoghi ivi riportati riguardano una vasto territorio. Nel

documento è citato il lago Trasimeno, e specificatamente le tre isole, in seguito

segnala Passignano al Trasimeno, scorrendo il documento si parla della città di

Perugia, giacché si ritrovano i possedimenti della chiesa di Santa Maria di

Biene riguardanti il territorio in cui si situa la chiesa di Santa Maria in Valle.

Altra città che viene menzionata è Chiusi facendo riferimento alla chiesa di

Santa Maria, con le relative terre ed anche la legislazione sugli stessi territori.

Al monastero di Cortona viene dato anche parte del territorio della stessa

Chiusi. A questo Enrico aggiunge tutti i privilegi imperiali come possono

essere i redditi, che si possono avere da tutte le terre citate in precedenza nel

documento, ma anche i versamenti, le giurisdizioni, il privilegio sulle acque e

sulle terre, l’immunità sui territori dati in concessione. L’imperatore quindi

concede tutti i diritti all’abate e ai suoi successori riconoscendo inoltre la

giurisdizione sugli uomini che vivono nei luoghi citati e che seguono le

7

“consuetudini” e rispettandole e usufruiscono dei territori dati in concessione.

fine del documento è possibile notare che l’imperatore vuole che nessuno

Alla

si possa opporre alle sue opposizioni per almeno cinquecento anni, e una

contraddizione dei dettami imperiali sarebbe stata sanzionata con una penalità

di 100 lire di oro purissimo.

Approfondendo la caratteristica che ci permette di affermare come il

documento in questione sia falso, è il particolare modo di prendere in

considerazione lo status di figlio illegittimo e di come a costui sia dato il potere

di creare notai, giudici pubblici, giudici ordinari e messi regi. Ciò si può

collegare al documento 521 del IV volume di Julius Ficker in cui troviamo un

atto, datato il 15 maggio 1355, in cui Carlo IV risolve la questione del figlio

illegittimo, e di ciò che avesse in potere di fare in ambito legislativo e

istituzionale affermando che ogni tipo di figlio illegittimo, bastardo, spurio, e

chiunque nato da un rapporto illegittimo, ma discendente da una famiglia di

rango come quella di un duca, conte o barone sia legittimato e siano restituiti i

nobili natali ed ogni atto legittimo, la dignità e il grado a lui e ai suoi successori

così da legittimare anche il suo testamento e abilitandolo alla giurisdizione,

togliendo così la macchia diffamante della sua nascita. Riporto la parte del

documento falso in cui si annunciano le disposizioni riguardanti i figli

illegittimi:

“Insuper confirmamus et concedimus atque damus tibi abbati tuisque

successoribus plenam et liberam potestatem vice et auctoriate nostra

imperiali ex inlegitimo et ex inlicito cuiuscumque generis coitu natis

super defectum natalium dispensandi ipsosque rite et legitime quoad

omnes actum legitimos et civiles honores quoque comoda et utilitates

quaslibet, et ut ex testamento et ab intestato personis quibuscumque

succedere valeat, legitimandi et abilitandi, ita ut perinde habeantur

omnimode, sicut a nostra imperiali clementia legitimati et abilitati

forentad permissa, creandi notarios et tabeliones publicos, iudices

8

ordinarios ac regios missos, quocumque nomine nuncupentur,

sollemnitatibus debitis adhibitis et consuetis, recepto abeisdem primitus

de fidelitate sacro observanda imperio solito sacramento, eisdem quoque

dando plenum et liberum arbitrium pro locis ubilibet per sacrum

Romanum imperium costitutis sui officii, velui a nostra maiestate creatis

factis et instituitis tabelliones iudices et notarios, exercendi cum omnibus

dicto offivio pertinentibus aut faciendi, modo non obstantibus legibus

iuribus vel consuetudinibus aut statutis vel priviliegiis concessionibus

factis et concessis per predecessores nostros quoscumque generalibus et

specialibus factis introductis et concessis per quacumque personam

quibuscumque collegio civitato communitati sive persone singulari,

cuiuscumque preeminentie condicionis et status existat, sub quacumque

concessione condictione seu compositione verborum, etiam si de ipsis

specialiter de verbo ad verborum foret in nostris litteris mentio facienda,

que predictis aliquo modo obviare possunt queque ad premissa nullius

volumus obtinere roborem firmitati , eisdem es certa scientia et de

plenitudine imperatorie potestatis penitus derogantes.”

Nel documento citato in precedenza, datato nel 1355 ritroviamo queste

disposizioni imperiali:

“… quodque personas literarum scientia et morum honestate probabiles

in tabelliones seu notarios publicos et indices ordinarios tu et iidem

frates tui, fratrisue tui natus et descendentes vestri legiptimi et quilibet

vestrum, costituire et creare per totum orbem in partibus sacros imperio

Romano subiectis et cum plenitudine iuris offitium tabellionatus et

iudicatus ordinarii dare et comittere libere valeatis; dantes

nichilhominibus tibi et fratibus tuis, et filio fratris tui et tuis et cuiuslibet

eorum descendentibus legiptimis, plenam, liberam, ac omnimodam

potestatem, quoslibet bastardos, spurios, notos, manzeres et quovis ex

dampnato coitu et illegiptime natos, illustrium ducum, comitum,

9

spectabilium, baronum, procerum natis duntaxat exceptis, legiptimandi,

natalibus restituendi et ad quoscunque legiptimos actus, dignitates et

gradus, successiones etiam paternas, cognatorum et agnatorum ac

quorumlibet aliorum, ex testamento et ab intestato, dignitates et iura

habilitandi, tollendi et abstergendi omnem maculam ex defectu natalium

contingentem, ac si essent de legiptimo matrimonio procreati, sine tamen

legiptimorum filiorum preiudicio, cum quibus nichilhominus legiptimos

huiusmodi equa volumus portione gaudere, non obstantibus

quibuscumque legibus, positis sub tituli Codice de naturalibud liberis,

Autenticho.”

nec obstantibus iuris positis in

A questo punto il documento da una regola generale riguardante i figli

illegittimi:

“Quibus modis naturales efficiantur sui, et: Quibus modi naturales

efficiantur legiptimi, et quibusconque alii iuribus tam communibus, quam

singularibus et municipalibus cuiscumque loci factis vel fiendis, etiam si

necesse foret talium vel alicuius ex eis expressam et specialem in

presentibus fieri mentione, quibus omnibus et singulis, in quantum

premissis vel alicui eorum quomodolibet obviarent ve laliter formam

darent seu quovismodo disponerent, auctoritate prefata ex certa scientia

expersse et totaliter derogamus.”

Questo ci palesa in modo inoppugnabile come il documento 288 non

corrisponda all’XI secolo come ci vuole far pensare colui che lo ha scritto ma

in realtà sia sicuramente posteriore alla metà del XIV, poiché si deve

presupporre che il tema della legittimità o dell’illegittimità delle nascite di

rango elevato sia stato analizzato e sia entrato nella realtà istituzionale e quindi

sia stato assimilato come realtà ordinaria dalla società istituzionale in un

periodo molto successivo al secolo XI. Per ciò che riguarda la cronologia del

documento possiamo affermare che il documento porta una datazione

verosimile all’anno in cui il falsario vuole collocare l’atto imperiale, infatti le

10

date presenti sono: 1014, per quanto riguarda l’anno dalla nascita del Signore,

l’indizione XII è corretta e inoltre troviamo, nella datazione l’informazione che

all’epoca l’imperatore Enrico II regnava da dodici anni ed era passato un anno

dall’incoronazione papale che lo aveva designato imperatore.

Altro documento ritenuto falso e qui preso in esame è il numero 519, in cui

l’imperatore Enrico nega, al vescovo di Bologna la possibilità di disporre dei

beni dati alla stessa chiesa, senza il consenso scritto del collegio e dei canonici,

cosicché il vescovo non possa modificare i possedimenti territoriali dati in

concessione alla chiesa stessa. Infatti vi è uno stretto legame tra questo atto

imperiale e il documento imperiale 280, dello stesso imperatore Enrico II, nel

quale si confermano i beni al capitolo della cattedrale di Bologna ed in più

viene dato il potere di amministrare i possedimenti del re, godendo del reddito e

dell’immunità data dallo stesso imperatore. Le similitudini, o per meglio dire le

uguaglianze che si ritrovano nei due documenti sono nell’invocazione divina

iniziale e nella formula finale dove si può distinguere una prima parte in cui le

formule del documento 280 vengono modificate cambiando alcuni vocaboli,

mentre nella seconda ed ultima parte del manoscritto si può notare come i due

possano sovrapporsi, quanto alla formula della corroborazione e alla formula

della datazione cronologica e alla designazione del luogo in cui

presumibilmente è stato redatto. In entrambi infatti è possibile ritrovare queste

parole, con una piccola modifica grammaticale. Il documento 280 riporta:

“Quod ut verius credatur et diligentius ab omnibus observetur, sigillo

nostro inferius iussimus insigniri.”

Nel documento falso 519 leggiamo:

“Quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus observetur, sigillo

insigniri.”

nostro inferius iussimus 11

Quindi possiamo notare una modifica minima riguardante il vocabolo et che nel

primo viene esplicitato, mentre nel secondo documento viene utilizzato il que

enclitico.

Altra annotazione che può essere notata all’interno di entrambi i documenti si

trova sempre nella parte finale nella quale alcuni vocaboli dell’originale

vengono ripresi nel falso:

“Si quis autem temerarius contra hoc nostrae confirmationis

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
44 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-STO/01 Storia medievale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FranceDeVa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia medievale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Cammarosano Paolo.